Creditor Collection Dispute and Procedural Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil dispute where the lower court had ordered a party to pay a sum to the opposing party, rejecting a challenge against a payment order. The first-instance decision was appealed, but the appellate court ruled the appeal inadmissible due to inadequate justification. The appealing party then filed a constitutional recourse, asserting a lack of responsibility for the disputed claims, which were argued to be tied solely to a company for which they had previously served as administrator. The court found that the appeal lacked sufficient constitutional basis for consideration, leading to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Creditor Collection Dispute and Procedural Appeal Inadmissibility: The first-instance decision was appealed, but the appellate court ruled the appeal inadmissible due to inadequate justification. The appealing party then filed a constitutional recourse, asserting a lack of responsibility for the disputed claims, which were argued to be tied solely to a company for which they had previously served as administrator. The court found that the appeal lacked sufficient constitutional basis for consideration, leading to the dismissal of the appeal.
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KI-generiertThe appeal was decided using the simplified procedure due to insufficient grounds.
Costs were imposed on the appellant following the outcome of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_20/2012
Sentenza del 15 marzo 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Giudice di pace del circolo di Lugano ovest ha accolto, con decisione del 28 novembre 2011, l'istanza presentata da B.________, ha condannato A.________ a pagare a quest'ultimo fr. 2000.-- e ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta dalla convenuta al relativo precetto esecutivo;
che con sentenza 1° febbraio 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa della sua carente motivazione, un reclamo della convenuta;
che con ricorso 27 febbraio 2012 A.________ sostiene di aver interposto un'opposizione totale al precetto esecutivo, le fatture per il cui incasso la controparte procede non riguardandola, siccome concernerebbero unicamente la società anonima di cui era stata amministratrice;
che, trattandosi in concreto di una causa civile di natura pecuniaria in cui il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile non è raggiunto, la decisione cantonale può unicamente essere impugnata con un ricorso in materia costituzionale;
che con un tale rimedio giuridico può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che quando l'autorità inferiore dichiara irricevibile un reclamo senza essersi pronunciata sulla fondatezza della pretesa, il ricorso va diretto contro i motivi per cui l'impugnativa cantonale è stata ritenuta irricevibile e non può riferirsi al merito della controversia (sentenza 4A_330/2008 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 136 III 102 );
che nella fattispecie la ricorrente non solo non menziona alcun diritto costituzionale violato dalla decisione impugnata, ma nemmeno spende una parola per spiegare per quale motivo il suo reclamo sarebbe invece stato ricevibile;
che pertanto il ricorso, non sufficientemente motivato, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese processuali seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 marzo 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti