Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_17/2012 KI-generiert

Tenant's Appeal on Validity of Summons Service Dismissed

Geschäftsnummer 4D_17/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a rental contract dispute where one party sought payment for claims amounting to over 11,000 Swiss francs. A lower court partially accepted the claim, leading to an appeal from the other party, who argued they had not received proper notification of the court hearing. The appellate court upheld the lower court's decision, stating that the notification was considered valid due to postal regulations regarding registered mail. The dissatisfied party subsequently filed a constitutional appeal, claiming a violation of their right to fair trial, particularly due to lack of notification and inability to defend themselves. However, the appellate court found the arguments presented insufficient and the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 138 cpv. 3 CPC, Art. 6 CEDU, Art. 138 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF; Tenant's Appeal on Validity of Summons Service Dismissed: A lower court partially accepted the claim, leading to an appeal from the other party, who argued they had not received proper notification of the court hearing. The appellate court upheld the lower court's decision, stating that the notification was considered valid due to postal regulations regarding registered mail. The dissatisfied party subsequently filed a constitutional appeal, claiming a violation of their right to fair trial, particularly due to lack of notification and inability to defend themselves. However, the appellate court found the arguments presented insufficient and the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Vorladung Mieter vermögensrechtliche Angelegenheit Gültigkeit der Zustellung ZPO-Bestimmung Anmeldung von Kartellen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 138 cpv. 3 CPC
La Corte cantonale ha dapprima richiamato l' art. 138 cpv. 3 CPC secondo cui un invio giudiziario raccomandato, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
Art. 6 CEDU
Il ricorrente lamenta una violazione dell' art. 6 CEDU , perché non ha potuto difendersi e insiste sul fatto di non aver ricevuto la convocazione all'udienza, né per via raccomandata né per posta semplice.
Art. 138 CPC
Afferma inoltre che l' art. 138 CPC sarebbe incompleto, perché non prevede che l'atto giudiziario non ritirato sia spedito una seconda volta per posta semplice e perché l'avviso di ritiro non indicherebbe la natura dell'atto.
Art. 74 cpv. 1 lett. a LTF
15'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. a LTF in controversie in materia di diritto di locazione per un ricorso in materia civile non è raggiunto, la decisione di appello può unicamente essere impugnata con un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Art. 116 LTF
Con un ricorso in materia costituzionale può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ).
Art. 117 LTF
2 richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 134 II 244 consid.
Art. 118 cpv. 1 LTF
Giova inoltre ricordare che nel proprio giudizio il Tribunale federale si fonda sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 118 cpv.
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Used to decide on the manifestly insufficiently motivated appeal in the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the manifestly insufficiently motivated appeal in the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs due to losing the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_17/2012

Sentenza del 22 marzo 2012

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

contratto di locazione, notifica di una citazione;

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 febbraio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 30 novembre 2011 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto limitatamente a fr. 4'787.25 la petizione con cui B.________ aveva chiesto la condanna di A.________ al pagamento di fr. 11'386.40, per pretese derivanti da un contratto di locazione.

2. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello con cui A.________ lamentava di non aver ricevuto la citazione all'udienza di dibattimento tenuta dal Pretore il 27 ottobre 2011 e a cui non aveva partecipato.

La Corte cantonale ha dapprima richiamato l' art. 138 cpv. 3 CPC secondo cui un invio giudiziario raccomandato, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione. L'autorità cantonale ha ritenuto quest'ultima condizione adempiuta in ragione della procedura svoltasi precedentemente innanzi al competente Ufficio di conciliazione. I Giudici cantonali hanno poi indicato che, se il destinatario non dimostra con verosimiglianza preponderante un comportamento errato degli impiegati postali, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che l'avviso di ritiro sia stato depositato nella relativa cassetta delle lettere. Essi hanno considerato che il convenuto, che non ha nemmeno formalmente contestato la ricezione di un tale avviso, non ha reso verosimile l'esistenza di circostanze da cui può essere dedotto che l'impiegato della posta, dopo la mancata consegna diretta della raccomandata, non abbia adempiuto le sue incombenze, omettendo di lasciare un avviso di ritiro. La Corte cantonale ha pertanto concluso che la citazione, contenuta nella raccomandata 22 settembre 2011 non ritirata, dev'essere considerata validamente notificata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, motivo per cui il giudice di prime cure poteva, dopo la menzionata udienza di discussione a cui il convenuto non è comparso, decidere in base agli atti.

3. Con ricorso del 22 febbraio 2012 A.________ postula che la decisione impugnata sia annullata, che la causa venga "messa nuovamente a ruolo" e che egli riceva un risarcimento di fr. 5'000.-- per danni morali. Il ricorrente lamenta una violazione dell' art. 6 CEDU , perché non ha potuto difendersi e insiste sul fatto di non aver ricevuto la convocazione all'udienza, né per via raccomandata né per posta semplice. Afferma inoltre che l' art. 138 CPC sarebbe incompleto, perché non prevede che l'atto giudiziario non ritirato sia spedito una seconda volta per posta semplice e perché l'avviso di ritiro non indicherebbe la natura dell'atto. Sostiene infine che la Corte di appello non gli avrebbe permesso di effettuare le sue indagini per dimostrare un disservizio postale, trasmettendogli il numero della raccomandata solo dopo la reiezione dell'appello.

4. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la presente causa è di natura pecuniaria. Atteso che il valore di lite di fr. 15'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. a LTF in controversie in materia di diritto di locazione per un ricorso in materia civile non è raggiunto, la decisione di appello può unicamente essere impugnata con un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

5. Con un ricorso in materia costituzionale può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.1). Giova inoltre ricordare che nel proprio giudizio il Tribunale federale si fonda sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 118 cpv. 1 LTF ) e vi può unicamente derogare se tali accertamenti sono stati effettuati in violazione di diritti costituzionali, circostanza che dev'essere fatta valere con precisione dal ricorrente ( DTF 133 III 439 consid. 3.2).

6. Nella fattispecie il ricorrente non si confronta con la motivazione della decisione impugnata secondo cui quando, come nella fattispecie, è stato depositato un avviso di ritiro di una raccomanda nella cassetta delle lettere di un destinatario che deve aspettarsi una notificazione, questa è ritenuta avvenuta alla fine del termine di giacenza postale di 7 giorni. Egli fonda il suo gravame sulla mancata ricezione dell'atto di citazione all'udienza ed esprime considerazioni generiche su quello che reputa un equo processo, ma non spende una parola per contestare i predetti argomenti della Corte cantonale né formula alcuna ammissibile critica contro gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata. Giova aggiungere che, anche quando si lamenta dell'impossibilità di esperire le necessarie indagini su un preteso disservizio della posta (peraltro non riferito all'obbligo di lasciare un avviso di ritiro nella bucalettere quando la raccomandata non viene direttamente recapitata), il ricorrente nemmeno pretende di aver chiesto di consultare l'incartamento della causa e che tale richiesta sia stata rifiutata. In queste circostanze, il ricorso, manifestamente motivato in modo insufficiente, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ).

7. Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 marzo 2012

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti