Landlord v. Tenants: Execution Writ Annulment Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, tenants initiated enforcement proceedings against their landlord for an amount owed, to which the landlord opposed. The landlord then sought legal recognition of the non-existence of the debt and annulment of the enforcement order through both mediation and the local court. The court ruled in favor of the landlord, noting the tenants failed to substantiate their claims regarding the alleged contract violations and did not present sufficient evidence. Subsequently, the tenants appealed to the federal tribunal, but their appeal was deemed inadmissible due to inadequate justification of legal violations and lack of adherence to procedural requirements. As a result, the costs were charged to the tenants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 e 5 LTF; Landlord v. Tenants: Execution Writ Annulment Dispute: The landlord then sought legal recognition of the non-existence of the debt and annulment of the enforcement order through both mediation and the local court. The court ruled in favor of the landlord, noting the tenants failed to substantiate their claims regarding the alleged contract violations and did not present sufficient evidence. Subsequently, the tenants appealed to the federal tribunal, but their appeal was deemed inadmissible due to inadequate justification of legal violations and lack of adherence to procedural requirements. As a result, the costs were charged to the tenants.
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure due to lack of reasoning.
Used as the basis for imposing the judicial costs on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_145/2009
Sentenza del 3 febbraio 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Thélin.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,
opponente.
Oggetto
azione di accertamento negativo,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 4 agosto 2006 i conduttori A.A.________ e B.A.________ hanno fatto spiccare nei confronti del loro locatore C.________ un precetto esecutivo per fr. 17'352.75 oltre interessi;
che il locatore ha interposto opposizione;
che i conduttori non ne hanno chiesto il rigetto;
che il locatore si è quindi rivolto dapprima all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a Minusio e poi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito e l'annullamento del precetto esecutivo;
che, adita dai conduttori, il 9 ottobre 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il loro appello ("ricorso") siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI, non avendo essi preso posizione sulla mancanza di prove accertata dal Pretore né indicato prove a sostegno delle loro allegazioni;
che il 31 agosto 2009 il Pretore ha accolto la petizione, non avendo i conduttori provato "né la mancata consegna dell'appartamento alla data concordata né di aver eseguito qualsivoglia lavoro nella proprietà" del locatore;
che contro questa sentenza i conduttori sono insorti dinanzi al Tribunale federale con scritto del 10 novembre 2009;
che né il locatore (qui opponente) né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;
che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
che i ricorrenti non si attengono a questa regola;
che essi si limitano a elencare le violazioni del contratto secondo loro commesse dal locatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI da parte del Tribunale d'appello;
che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione;
che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti in conformità con l' art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ;
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 febbraio 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Thélin