Debtor v. Creditor (Appeal Inadmissibility)**
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party appealing a previous ruling from a local court that mandated a payment to a company due to various claims, including damages and execution costs. The appeal was declared inadmissible by the civil cassation court due to being filed late and lacking proper justification. The appellant subsequently attempted to escalate the matter to the federal tribunal, indicating a desire to limit the submission to photocopied documents without providing a detailed rationale. The federal tribunal informed the appellant that merely referencing earlier arguments was insufficient for a valid appeal, and despite an opportunity to amend the appeal before a deadline, the appellant did not respond. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadequate and therefore dismissed without further examination.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor v. Creditor (Appeal Inadmissibility)**: The appeal was declared inadmissible by the civil cassation court due to being filed late and lacking proper justification. The appellant subsequently attempted to escalate the matter to the federal tribunal, indicating a desire to limit the submission to photocopied documents without providing a detailed rationale. The federal tribunal informed the appellant that merely referencing earlier arguments was insufficient for a valid appeal, and despite an opportunity to amend the appeal before a deadline, the appellant did not respond. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadequate and therefore dismissed without further examination.
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KI-generiertUsed for declaring the appeal inadmissible using the simplified procedure due to lack of adequate motivation.
Used to decide not to levy judicial costs against the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_140/2008
Sentenza del 12 febbraio 2009
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto e considerando:
che con sentenza del 10 novembre 2008 il Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale ha fatto obbligo a A.________ di versare a B.________SA l'importo di fr. 498.55 oltre fr. 3.70 (interessi fino al 07.01.2008), gli interessi al 5 % dall'8 gennaio 2008, fr. 127.15 (risarcimento danni art. 103 e 106 CO ) e fr. 60.-- (spese esecutive, compresa la notifica a ½ della Cancelleria comunale);
che il ricorso interposto dalla soccombente contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 4 dicembre 2008, sia perché tardivo sia perché non motivato conformemente ai requisiti di legge;
che con lettera del 22 dicembre 2008 A.________ ha espresso la volontà d'impugnare la predetta decisione dinanzi al Tribunale federale, precisando di volersi limitare alla produzione dei documenti in fotocopia, per evitare la trascrizione della motivazione, e riservandosi di espletare altre richieste se vi fosse necessità;
che il 7 gennaio 2009 il Presidente della Corte adita ha informato la ricorrente che il rinvio ad argomenti esposti negli atti cantonali o in altri documenti non costituisce una motivazione ricorsuale sufficiente: è nell'atto di ricorso che devono venir indicati chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (cfr. art 42 cpv. 2 LTF );
che alla ricorrente è stato inoltre indicato che, il termine di ricorso giungendo a scadenza il 26 gennaio 2009, essa poteva ancora - entro tale data - completare il ricorso, esponendo per quali motivi le considerazioni che hanno condotto i giudici ticinesi a ritenere il ricorso per cassazione inammissibile erano lesive del diritto;
che la ricorrente non ha reagito a questa missiva;
che in queste circostanze il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente privo di una motivazione adeguata;
che si può quindi decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che si può anche rinunciare ad addossare spese giudiziarie alla ricorrente soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
per questi motivi, il presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 febbraio 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Klett Gianinazzi