Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_1/2007 KI-generiert

Water Pipe Fee Dispute Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 4D_1/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual received a judgment from a local magistrate condemning them to pay a municipal authority for services related to the installation of a water supply. The individual appealed the decision to the civil court of the Cantonal Court, but the appeal was dismissed as it lacked specific criticisms of the initial ruling. Subsequently, the individual sought further recourse at the federal level, challenging all prior decisions and requesting a reduction of the outstanding payment. However, the federal court found the appeal inadmissible due to insufficient grounds and lack of constitutional claims, ultimately deciding not to review the matter further.

Legislator-Regeste

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Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b OG, Art. 64 cpv. 1 LTF; Water Pipe Fee Dispute Appeal Dismissed: The individual appealed the decision to the civil court of the Cantonal Court, but the appeal was dismissed as it lacked specific criticisms of the initial ruling. Subsequently, the individual sought further recourse at the federal level, challenging all prior decisions and requesting a reduction of the outstanding payment. However, the federal court found the appeal inadmissible due to insufficient grounds and lack of constitutional claims, ultimately deciding not to review the matter further.

Schlagwörter

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Wasserrechtszins Streitwert vereinfachtes Verfahren Zahlungsbefehl materielle Begründung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 LTF

Used as the basis for the decision not to enter into the merits of the appeal due to insufficient substantiation.

Art. 64 cpv. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_1/2007 /gdf

Sentenza del 13 marzo 2007

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Corboz, presidente,

cancelliera Gianinazzi.

Parti

A.A.________,

ricorrente,

rappresentata da B.A.________,

contro

Comune di X.________,

rappresentato dal Municipio,

opponente,

Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853,

6901 Lugano.

Oggetto

procedura civile,

ricorso [LTF] contro la sentenza emanata il

30 gennaio 2007 dalla Camera di cassazione

civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 27 novembre 2006 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha condannato A.A.________ a versare al Comune di X.________ fr. 925.--, oltre interessi, corrispondenti al saldo della fattura 24 giugno 2004 per i lavori di posa di una nuova condotta dell'acqua potabile per l'allacciamento alla sua proprietà;

che contro il predetto giudizio A.A.________, rappresentata dal padre B.A.________, ha interposto ricorso alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

che con sentenza del 30 gennaio 2007 l'autorità adita ha dichiarato tale impugnativa nulla, l'assenza di una qualsiasi censura nei confronti della pronunzia di primo grado impedendo alla Corte giusdicente di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della stessa;

che, tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale, A.A.________ - sempre rappresentata dal padre B.A.________ - postula l'annullamento di tutte le decisioni emanate in sede cantonale e dell'istanza del Comune, nonché la deduzione di fr. 300.-- dalla nota fattura e la cancellazione della rimanenza di fr. 625.--;

che, in risposta all'invito a fornire un anticipo spese, il 25 febbraio 2007 la ricorrente ha pure domandato di essere dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie;

che né la controparte né la Corte cantonale sono state invitate a presentare osservazioni;

che, essendo la decisione impugnata stata emanata dopo l'entrata in vigore - il 1° gennaio 2007 - della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la procedura ricorsuale è retta da queste nuove norme ( art. 132 cpv. 1 LTF );

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito;

che in concreto la via del ricorso in materia civile (art. 72 segg. LFT) risulta d'acchito esclusa, il valore litigioso non raggiungendo l'importo minimo richiesto dalla legge ( art. 74 cpv. 1 LTF ) e non avendo la ricorrente nemmeno preteso (art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF) che la controversia concernerebbe una questione di importanza fondamen-tale ai sensi dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ;

che lo scritto della ricorrente può dunque essere tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale ( art. 113 LTF );

che in quanto tale esso difetta però di una motivazione conforme alle esigenze di legge, non avendo la ricorrente evocato la violazione di alcun diritto costituzionale ( art. 116, 117 e 106 cpv. 2 LTF );

che, trattandosi di un ricorso manifestamente privo di una motivazione sufficiente, si può decidere di non entrare nel merito dello stesso mediante procedura semplificata, giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. b OG ;

che anche la domanda di assistenza giudiziaria può essere evasa con la medesima procedura (art. 64 cpv. 3 seconda OG);

che la richiesta dev'essere respinta, il ricorso non presentando - così come formulato - alcuna possibilità di esito favorevole ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che pertanto le spese giudiziarie sono addossate alla ricorrente, soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, visto l' art. 108 cpv. 1 LTF ,

il Presidente della I Corte di diritto civile pronuncia:

1. Non si entra nel merito del ricorso.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: