Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_99/2014 KI-generiert

Commercial Tenant Appeal of Eviction Dismissed for Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 4A_99/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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che la B.________ SA ha locato a A.________, C.________ Sagl e D.________ una superficie commerciale e dei posteggi scoperti; che il 15 luglio 2013, dopo aver invano trasmesso ai tre conduttori una diffida di pagamento nel senso dell'

Legislator-Regeste

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Art. 257d CO, Art. 10 Cost, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Commercial Tenant Appeal of Eviction Dismissed for Insufficient Motivation: Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Schlagwörter

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Ausweisung von Geschäftsmietern Erstreckung des Mietverhältnisses niedrige Miete Recht zur Hinterlegung Teilklage Antrag auf Zulassung der Zwangsvollstreckung – Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible and decided upon in the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The decision imposed the court costs on the appellant due to their being unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 4A_99/2014

Sentenza del 20 febbraio 2014

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Klett, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

*contro*

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 gennaio 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che la B.________ SA ha locato a A.________, C.________ Sagl e D.________ una superficie commerciale e dei posteggi scoperti;

che il 15 luglio 2013, dopo aver invano trasmesso ai tre conduttori una diffida di pagamento nel senso dell'

art. 257d CO

per le pigioni di marzo-giugno 2013, la locatrice ha inviato loro una disdetta straordinaria del contratto di locazione;

che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con decisione 9 ottobre 2013 e nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la domanda di espulsione presentata dalla locatrice;

che con sentenza 2 gennaio 2014 la Presidente della II Corte civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un appello inoltrato dal solo A.________;

che l'istanza inferiore ha ritenuto irricevibili, siccome nuove, le contestazioni dell'appellante riferite alla situazione di mora nel pagamento delle pigioni accertata dal Pretore, ha ricordato la giurisprudenza di questo tribunale secondo cui il conduttore in mora non può compensare con la garanzia prestata le pigioni impagate e ha considerato le rimanenti circostanze invocate nell'appello non rientranti fra quelle di cui è possibile prevalersi nell'ambito dell'esecuzione di una decisione di espulsione;

che con ricorso in materia civile del 13 febbraio 2014 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello e del decreto di sfratto;

che il ricorrente afferma di non aver addotto fatti nuovi, ma di aver sempre asserito di aver pagato " tutto lo scoperto, salvo una piccola parte, a suo giudizio insignificante rispetto all'ammontare delle pigioni pagate sull'arco di venti anni ", e rimprovera all'autorità inferiore un accertamento inesatto dei fatti nonché di " aver deciso in maniera affrettata la non entrata in materia ", impedendo così alla Camera di chinarsi sulle sue argomentazioni con una conseguente violazione dell'

art. 10 Cost.

ticinese (garanzia del giudice previsto dalla legge) e del suo diritto di essere sentito;

che giusta l'

art. 42 cpv. 2 LTF

nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura confrontandosi con i considerandi della sentenza attaccata (

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 134 II 244

consid. 2.1);

che nel proprio gravame il ricorrente non solo non si prevale di un'applicazione arbitraria dell'art. 48b lett. a n. 2 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria (norma, nemmeno menzionata nel ricorso, su cui la Presidente della Camera di appello si è esplicitamente basata per decidere nella composizione di un giudice unico), ma riconosce di non aver pagato l'intera pigione arretrata, ragione per cui il rimprovero mosso all'autorità inferiore di aver proceduto ad una decisione "affrettata" si appalesa del tutto inconferente;

che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (

art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

);

che con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 febbraio 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti