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4A_85/2022 KI-generiert

Plaintiff Fails to Establish Irreparable Harm for Appeal Against Security for Costs Order

Geschäftsnummer 4A_85/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An Italian company initiated legal proceedings against a Swiss bank in the Lugano court, seeking the payment of 56 million USD plus interest, alongside the definitive rejection of an opposition linked to a debt enforcement action. The Lugano court required the Italian company to pay a surety for potential legal costs amounting to 1 million CHF. The company contested this requirement, but the Ticino Court of Appeal deemed their appeal inadmissible. Subsequently, the company filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's decision and a reduction of the surety, while highlighting that the ordered sum was unjustified but not claiming financial incapability to pay.

Legislator-Regeste

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Art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Plaintiff Fails to Establish Irreparable Harm for Appeal Against Security for Costs Order: The Lugano court required the Italian company to pay a surety for potential legal costs amounting to 1 million CHF. The company contested this requirement, but the Ticino Court of Appeal deemed their appeal inadmissible. Subsequently, the company filed a civil law appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's decision and a reduction of the surety, while highlighting that the ordered sum was unjustified but not claiming financial incapability to pay.

Schlagwörter

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Sicherheitsleistung anfechtbarer Zwischenentscheid Leistung des Kostenvorschusses Vollstreckungskosten Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege nicht wiedergutzumachender Nachteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to decide on the appeal as manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs due to losing the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_85/2022

Sentenza del 5 aprile 2022

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Giudice presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone,

ricorrente,

contro

Banca B.________ SA,

patrocinata dall'avv. dott. Cesare Jermini,

opponente.

Oggetto

cauzione per ripetibili,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2022 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.102).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con petizione 13 aprile 2021 la società italiana A.________ Srl ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano la B.________ SA chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di 56 milioni di dollari statunitensi, oltre interessi, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla convenuta. Ad istanza di quest'ultima e in base all'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il Pretore ha obbligato, con decisione 13 luglio 2021, l'attrice alla prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 1'000'000.--.

2. Con sentenza 18 gennaio 2022 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla A.________ Srl contro la predetta decisione pretorile.

3. La A.________ Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 18 febbraio 2022 postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del giudizio di seconda istanza con la restituzione dell'incarto all'autorità cantonale affinché decida la domanda di riduzione della cauzione.

La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita parte con decreto 22 febbraio 2022.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di una cauzione per spese ripetibili non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 cpv. 1 LTF , unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF )e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente ( DTF 147 III 159 consid. 4.1, con rinvii). In materia di cauzione per ripetibili un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria ( DTF 142 III 798 consid. 2.3.4).

Nella fattispecie la ricorrente si limita a negare il sussistere dei presupposti che permettono di ordinare il versamento di una cauzione per ripetibili e insiste sul fatto che questa non dovrebbe superare fr. 350'000.--, ma nemmeno afferma di non essere in grado di depositare l'importo richiesto.

5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 aprile 2022

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti