Landlord v. Tenant (Appeal admissibility and standing)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a tenant who was facing eviction due to a request made by the landlord, which was accepted by the local court. The tenant subsequently appealed the decision, but the appeal was deemed inadmissible by the appellate court because the appeal was filed late and the tenant lacked standing to challenge the eviction, as he had not opposed the eviction request during the original hearing. The tenant argued a procedural error, claiming he had filed the appeal on time, but the court found that he did not sufficiently address all grounds for the inadmissibility of his appeal in his arguments. Ultimately, the higher court ruled that the appeal was insufficiently motivated and therefore inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 143 cpv. 1 CPC, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Landlord v. Tenant (Appeal admissibility and standing): The tenant subsequently appealed the decision, but the appeal was deemed inadmissible by the appellate court because the appeal was filed late and the tenant lacked standing to challenge the eviction, as he had not opposed the eviction request during the original hearing. The tenant argued a procedural error, claiming he had filed the appeal on time, but the court found that he did not sufficiently address all grounds for the inadmissibility of his appeal in his arguments. Ultimately, the higher court ruled that the appeal was insufficiently motivated and therefore inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by the President in a simplified procedure based on this provision.
Used to decide not to levy court costs given the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_743/2012
Sentenza del 17 gennaio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Simona Lepori,
opponente.
Oggetto
sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto il 16 ottobre 2012 la domanda di sfratto presentata da B.________ nei confronti di A.________;
che con sentenza 12 novembre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un appello presentato da A.________;
che la Corte cantonale ha innanzi tutto ritenuto il rimedio di diritto, consegnato alle Poste italiane il 3 novembre 2012 (data in cui scadeva il termine di ricorso), tardivo perché è giunto alla Posta svizzera unicamente il 7 novembre 2012;
che a titolo abbondanziale i giudici di appello hanno rilevato l'assenza di legittimazione del convenuto ad impugnare la decisione pretorile con la conseguente inammissibilità del gravame cantonale, perché egli non si era opposto alla domanda di espulsione in occasione dell'udienza tenutasi il 12 ottobre 2012 innanzi al giudice di primo grado;
che con ricorso 20 dicembre 2012 A.________ afferma di ravvedere "un difetto procedurale" poiché egli non ha solo consegnato il rimedio cantonale alle Poste italiane entro il termine di ricorso, ma ha pure trasmesso all'autorità cantonale il rimedio di diritto tramite fax;
che non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto contestato viola il diritto;
che quando come nella fattispecie la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate ( DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif.);
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a indicare le ragioni per cui ritiene - a torto ( art. 143 cpv. 1 CPC ) - il suo appello tempestivo, ma non censura minimamente l'argomentazione abbondanziale della Corte cantonale secondo cui l'appello si sarebbe pure rivelato inammissibile per carenza di legittimazione;
che in queste circostanze il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che viste le circostanze del caso non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 gennaio 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti