Company Fee Dispute Appeal Inadmissible Due to Jurisdictional Threshold and Insufficient Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between a company, the appellant, and an opposing party, related to a claim for payment of fees and expenses amounting to CHF 3,635 and EUR 8,810. The claim was initially rejected by the Lugano district court on April 28, 2020, due to insufficient evidence and specification from the appellant. An appeal was subsequently made to the Second Civil Chamber of the Ticino Appellate Court, which also dismissed the appeal on November 26, 2020, citing inadequate reasoning and failure to meet the burden of proof by the appellant. Consequently, the appellant filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, asserting the case raised a fundamental legal question under Swiss law, specifically regarding the admission of civil appeals when the disputed amount is below a threshold. However, the Tribunal focused on procedural grounds, questioning the sufficiency of the appeal’s arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 113 LTF; Company Fee Dispute Appeal Inadmissible Due to Jurisdictional Threshold and Insufficient Argumentation: The claim was initially rejected by the Lugano district court on April 28, 2020, due to insufficient evidence and specification from the appellant. An appeal was subsequently made to the Second Civil Chamber of the Ticino Appellate Court, which also dismissed the appeal on November 26, 2020, citing inadequate reasoning and failure to meet the burden of proof by the appellant. Consequently, the appellant filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, asserting the case raised a fundamental legal question under Swiss law, specifically regarding the admission of civil appeals when the disputed amount is below a threshold. However, the Tribunal focused on procedural grounds, questioning the sufficiency of the appeal’s arguments.
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal in simplified procedure due to insufficient reasoning (manifestly inadmissible).
The grounds for imposition of judicial costs due to the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_7/2021
Sentenza del 9 febbraio 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Enea Petrini,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Milca Molteni,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2020.71).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il Pretore del distretto di Lugano ha respinto, con giudizio 28 aprile 2020, la petizione con cui la A.________ SA ha chiesto di condannare B.________ a pagarle fr. 3'635.-- e euro 8'810.-- per onorari e rimborso spese.
2. Con sentenza 26 novembre 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________ SA. La Corte cantonale ha rilevato che l'appello era motivato in modo carente e ha considerato che il Pretore aveva rettamente ritenuto che l'attrice non aveva soddisfatto il suo onere di allegazione e specificazione.
3. La A.________ SA ha chiesto, con ricorso 5 gennaio 2021 e previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta il 12 gennaio 2021.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
4.1. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF .
4.2. La nozione di "questione di diritto d'importanza fondamentale" dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva ( DTF 133 III 493 consid. 1.1). Nella misura in cui si tratta di applicare a un caso concreto i principi sviluppati dalla giurisprudenza non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale. I presupposti dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono invece soddisfatti se sussiste un interesse generale e impellente che la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di ottenere un'applicazione e interpretazione uniforme del diritto federale, eliminando così una notevole insicurezza giuridica. Incombe alla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esporre le ragioni per cui le predette condizioni sarebbero realizzate ( DTF 140 III 501 consid. 1.3, con rinvii; 134 III 267 consid. 1.2).
Contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente correggere un apprezzamento delle prove asseritamente arbitrario non costituisce "una questione di diritto di importanza fondamentale" nel senso della predetta giurisprudenza.
5. Da quanto precede discende che il gravame può unicamente essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ), ragione per cui nel ricorso, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale ( DTF 145 I 26 consid. 1.3; 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Dedicando gran parte del gravame alla decisione di primo grado, la ricorrente pare non avvedersi che il ricorso può solo essere diretto contro la sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale ( art. 113 LTF ). Per il resto, insistendo sul fatto che la Corte cantonale avrebbe valutato in modo arbitrario le prove non considerando le fatture prodotte, la ricorrente nemmeno tenta di far apparire contrarie alla Costituzione le considerazioni della sentenza cantonale secondo cui la pretesa non poteva essere accolta, poiché non validamente allegata e specificata.
6. Ne segue che il ricorso si rivela, in ragione della sua motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 febbraio 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti