Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_7/2020 KI-generiert

Appeal on Eviction Order for Non-Payment of Rent (Former Marital Home)

Geschäftsnummer 4A_7/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, a legal dispute arose between two parties over the occupancy of a residence that was previously part of a marital home. Following the divorce of a couple, the wife was initially granted the right to stay in the home. However, after the husband's death, his sole heir, a daughter from another relationship, initiated legal proceedings to reclaim the property. The local court initially rejected the heir's action to reclaim the property, considering the relationship akin to an indefinite lease agreement, which required adherence to specific procedures for eviction. The heir later issued a notice of termination for the lease, which was annulled by a local court but later upheld on appeal by the Ticino Cantonal Court of Appeals. The court ordered the current occupant to vacate the premises, ruling that no lease existed and that there was no settled agreement on any rental payments. The occupant challenged this decision, requesting a suspension of the eviction and raising issues regarding the ambiguity of their legal status and alleged unpaid marital support contributions. However, these objections were dismissed by the Federal Tribunal, which found the occupant's arguments inadequate to contest the eviction legally.

Legislator-Regeste

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Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 95 lett. a LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 257 CPC, Art. 9 Cost; Appeal on Eviction Order for Non-Payment of Rent (Former Marital Home): Following the divorce of a couple, the wife was initially granted the right to stay in the home. However, after the husband's death, his sole heir, a daughter from another relationship, initiated legal proceedings to reclaim the property. The local court initially rejected the heir's action to reclaim the property, considering the relationship akin to an indefinite lease agreement, which required adherence to specific procedures for eviction. The heir later issued a notice of termination for the lease, which was annulled by a local court but later upheld on appeal by the Ticino Cantonal Court of Appeals. The court ordered the current occupant to vacate the premises, ruling that no lease existed and that there was no settled agreement on any rental payments. The occupant challenged this decision, requesting a suspension of the eviction and raising issues regarding the ambiguity of their legal status and alleged unpaid marital support contributions. However, these objections were dismissed by the Federal Tribunal, which found the occupant's arguments inadequate to contest the eviction legally.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl Zahlungsverzug des Mieters Gültigkeit der Kündigung Zahlungsbefehl Recht auf Besitzkehrung Verstrickungsbruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cost.

The court implicitly found that the appealed decision did not violate the constitutional right of the appellant, although the main finding was inadmissibility.

Art. 106 cpv. 2 LTF

Applied to explain that the violation of constitutional rights was not adequately raised or motivated by the appellant.

Art. 116 LTF

The appeal was deemed admissible only as a subsidiary constitutional appeal, allowing the review of constitutional rights violations under this article.

Art. 64 cpv. 1 e 2 LTF

Used to dismiss the request for legal aid because the appeal lacked a prospect of success from the start.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs due to their loss.

Art. 68 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to pay a reduced amount of compensation to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_7/2020

Sentenza del 13 febbraio 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Hohl, Rüedi,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Mattia Guerra,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Nicola Fornara,

opponente.

Oggetto

espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 novembre 2019 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2019.14).

Fatti:

A. A.a. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale svoltasi nel 2002, i coniugi A.________ e C.________ hanno concordato innanzi al Pretore del distretto di Bellinzona di assegnare l'abitazione coniugale (particella xxx RFD di X.________ di proprietà del marito) alla moglie a cui era pure affidata la figlia D.________, poi diseredata dal padre. Il 16 marzo 2007 il Pretore ha pronunciato il divorzio. C.________, deceduto nell'aprile 2011, ha avuto nel 2006 una figlia, B.________, sua unica erede, da E.________.

A.b. Il 6 luglio 2015 il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha respinto un'azione di natura reale, incoata da B.________ nei confronti di A.________ e D.________, tendente alla restituzione del predetto fondo. Ha indicato che il rapporto fra le parti, in particolare dopo la morte di C.________ " si configura - di fatto - alla stregua di un contratto di locazione a tempo indeterminato ", ragione per cui per ottenere la liberazione della casa l'attrice " avrebbe dovuto rispettare la procedura obbligatoriamente prevista dalla legge " per i contratti di locazione.

A.c. Il 4 luglio 2018 il predetto Pretore aggiunto ha, in accoglimento della petizione inoltrata da A.________, annullato la disdetta del contratto di locazione notificata il 1° giugno 2017 da B.________.

A.d. Il 6 settembre 2018 B.________ ha inviato a A.________ una diffida di pagamento con la comminatoria di disdetta, invitandola a versare entro 30 giorni fr. 1'532.-- per la pigione del mese di agosto 2018. A.________ ha contestato l'esistenza di un contratto di locazione e ha indicato che " l'ammontare di un'eventuale indennità è oggetto" della causa incoata da B.________ il 20 ottobre 2014 per ottenere un pagamento in ragione dell' " occupazione " della casa dal maggio 2011. Il 19 ottobre 2018, non avendo ricevuto alcun pagamento, B.________ ha notificato a A.________ il modulo ufficiale con la disdetta del contratto di locazione con effetto al 1° dicembre 2018.

A.e. Con decisione 6 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l'istanza 6 dicembre 2018 di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con cui B.________ aveva chiesto, con le comminatorie di rito, l'espulsione di A.________ dall'abitazione.

B. La Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 14 novembre 2019 e in accoglimento di un reclamo di B.________, accolto l'istanza e ordinato ad A.________ di restituire alla proprietaria l'immobile entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Ha pure pronunciato le comminatorie penali, autorizzando l'istante ad avvalersi delle forze di polizia per eseguire la decisione e far depositare i mobili e gli oggetti della convenuta, alla quale ha concesso il gratuito patrocinio. Ha negato che A.________ fosse al beneficio di un diritto di abitazione, ma ha ritenuto che fra le parti vi fosse un contratto di locazione terminato con una disdetta straordinaria, atteso segnatamente che la pigione, quantomeno determinabile, non era stata pagata.

C. Con ricorso 7 gennaio 2020 A.________ è insorta al Tribunale federale, postulando l'annullamento della sentenza di appello e la conferma della decisione pretorile. Ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Narrati i fatti e ricordate le condizioni per concedere la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, sostiene che queste non sono soddisfatte perché né il rapporto esistente fra le parti (che non potrebbe essere considerato un contratto di locazione) né l'ammontare dell'eventuale pigione da corrispondere sarebbero chiari, tanto più che il corrispettivo non sarebbe ancora stato definito nella causa tuttora pendente innanzi al Pretore. Ritiene che in queste circostanze non potrebbe nemmeno sussistere una sua morosità. Lamenta poi che la Corte cantonale non avrebbe preso posizione sulla possibilità di contestare la disdetta nella procedura di espulsione né sulla richiesta di compensare fr. 100'000.-- per contributi alimentari che non ha ricevuto dall'ex coniuge.

Con istanza 21 gennaio 2020 la ricorrente ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

B.________ si è opposta all'emanazione di misure d'urgenza con osservazioni 23 gennaio 2020.

Diritto:

1.

1.1. Sia il Pretore aggiunto sia il Tribunale di appello hanno ritenuto che il valore litigioso non raggiunge fr. 10'000.-- e anche la ricorrente afferma che " la fattispecie tratta di una causa civile di natura pecuniaria con un valore litigioso inferiore a CHF 10'000 ". Il caso in esame presenta inoltre la particolarità che la persona che occupa l'immobile contesta l'esistenza di un contratto di locazione. Non occorre quindi nemmeno esaminare se è applicabile per analogia quanto precisato nella DTF 144 III 346 con riferimento al calcolo del valore litigioso, atteso che in tale sentenza il Tribunale federale ha voluto creare delle regole unitarie per le controversie che deve giudicare spesso e che concernono espulsioni connesse con la - contestata - fine del rapporto di locazione. Poiché il valore di lite previsto dall' art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è raggiunto e la ricorrente nemmeno pretende che la controversia concerna una questione di diritto di importanza fondamentale, la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con un tale rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). La ricorrente non può quindi essere seguita quando afferma che " rimane aperta la possibilità di far valere con il presente ricorso la violazione di un diritto fondamentale, e meglio viene contestata la violazione del diritto federale a norma dell' art. 95 lett. a LTF ".

1.2. Giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Ora, nella fattispecie la ricorrente si limita a prevalersi di una violazione dell' art. 257 CPC , che è una semplice norma di legge e non un diritto costituzionale. Ella nemmeno afferma che tale norma sarebbe stata applicata in maniera arbitraria dalla Corte cantonale, ragione per cui il ricorso si rivela inammissibile in ragione della sua carente motivazione.

1.3. A prescindere da quanto appena esposto giova rilevare che in ogni caso la sentenza impugnata, che ordina la consegna dell'immobile, non viola l' art. 9 Cost. La ricorrente incentra in sostanza il suo gravame sull'inesistenza di un rapporto di locazione fra le parti. Così facendo essa disconosce che solo un contratto di locazione ancora vigente le avrebbe conferito un titolo per continuare ad occupare la casa in discussione, atteso che la Corte cantonale ha escluso l'esistenza di un diritto di abitazione secondo l' art. 121 cpv. 3 CC , accertamento che non è - a giusta ragione - contestato. La negazione della morosità risulta poi cavillosa, vista l'assenza di un qualsiasi pagamento. Misterioso appare infine il rimprovero mosso alla Corte cantonale di non avere trattato due argomenti del reclamo, atteso che questa ha esaminato nella sentenza impugnata le contestazioni formulate dalla qui ricorrente contro la disdetta e ha indicato che una compensazione avrebbe dovuto essere invocata nel termine di grazia.

2. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene caduca. La domanda di assistenzagiudiziaria, con cui è pure chiesto il gratuito patrocinio per la procedura innanzi al Tribunale federale, dev'essere respinta, indipendentemente dall'eventuale indigenza della ricorrente, perché il ricorso si rivelava fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Le spese giudiziarie e le ripetibili, ridotte perché l'opponente è unicamente stata invitata a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 febbraio 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti