Claimant's Appeal on Conciliation Proceedings Deemed Inadmissible for Insufficient Motivation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person referred to as A.________ filed a request for conciliation in German, involving two separate cases against two individuals, one being an attorney and the other an attorney and a condominium co-owners' association. Sent to the Court of First Instance in Lugano, the request required re-submission in Italian with specified details. The court also demanded a 300 CHF advance for proceeding costs. Despite extensions granted for these requirements, A.________ did not comply satisfactorily, leading to the Ticino Court of Appeal dismissing the appeal due to insufficient judgment requests. A.________ subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which involved procedural issues regarding the format and language requirements for the filings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Claimant's Appeal on Conciliation Proceedings Deemed Inadmissible for Insufficient Motivation: Sent to the Court of First Instance in Lugano, the request required re-submission in Italian with specified details. The court also demanded a 300 CHF advance for proceeding costs. Despite extensions granted for these requirements, A.________ did not comply satisfactorily, leading to the Ticino Court of Appeal dismissing the appeal due to insufficient judgment requests. A.________ subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which involved procedural issues regarding the format and language requirements for the filings.
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KI-generiertUsed to decide on the manifestly insufficiently motivated appeal under the simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant following the rejection of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_647/2018
Sentenza del 16 gennaio 2019
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________,
opponenti.
Oggetto
procedura di conciliazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.67).
Considerando:
che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta;
che nella medesima ordinanza il giudice di prime cure ha invitato A.________ a fornire fr. 300.-- quale anticipo per le spese processuali presunte e che egli ha rinnovato tale invito l'11 settembre 2018;
che, in risposta allo scritto 17 settembre 2018 di A.________, il giudice di prime cure ha con ordinanza 21 settembre 2018 indicato di non essere a conoscenza dei pagamenti asseritamente effettuati e ha concesso la richiesta proroga per eseguire il versamento;
che con sentenza 26 novembre 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 24 settembre 2018 di A.________ perché privo di domande di giudizio;
che con ricorso 6 dicembre 2018 A.________ si è rivolto al Tribunale federale richiamando l'appena menzionata sentenza e altre due pronunzie emanate il medesimo giorno dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF );
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi in sostanza dell'agire del giudice di prima istanza e chiedere la fissazione di un'udienza di conciliazione con il rilascio dell'autorizzazione ad agire;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 gennaio 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti