Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_643/2018 KI-generiert

Petitioner's Appeal Regarding Conciliation Request and Cost Advance

Geschäftsnummer 4A_643/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party, A.________, who filed a conciliation request in German against two attorneys, B.________ and C.________, as well as a condominium owners' association, with the Lugano district court. The court required A.________ to submit separate requests in Italian specifying the claims and parties involved and to pay a 300 CHF advance for procedural costs. Despite being given extensions, A.________ failed to comply fully, leading the court to question the validity of alleged payments. The Ticino Court of Appeal ruled against A.________'s subsequent complaint due to lack of proper documentation of payments and maintained that the prepayment of costs was necessary for proceedings to continue. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal citing issues with these proceedings. However, the appeal was not adequately motivated as per legal requirements, leading the tribunal to declare it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Petitioner's Appeal Regarding Conciliation Request and Cost Advance: The court required A.________ to submit separate requests in Italian specifying the claims and parties involved and to pay a 300 CHF advance for procedural costs. Despite being given extensions, A.________ failed to comply fully, leading the court to question the validity of alleged payments. The Ticino Court of Appeal ruled against A.________'s subsequent complaint due to lack of proper documentation of payments and maintained that the prepayment of costs was necessary for proceedings to continue. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal citing issues with these proceedings. However, the appeal was not adequately motivated as per legal requirements, leading the tribunal to declare it inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Schlichtungsverhandlung Zahlungsbefehl Streitgegenstand Scheidung auf Klage eines Ehegatten nachträgliche Eingabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly insufficiently reasoned, based on the simplified procedure rule.

art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the court costs due to the outcome of the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_643/2018

Sentenza del 16 gennaio 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.________,

2. C.________,

3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________,

opponenti.

Oggetto

udienza di conciliazione; anticipo spese,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.68).

Considerando:

che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta;

che nella medesima ordinanza il giudice di prime cure ha invitato A.________ a fornire fr. 300.-- quale anticipo per le spese processuali presunte e che egli ha rinnovato tale invito l'11 settembre 2018;

che, in risposta allo scritto 17 settembre 2018 di A.________, il giudice di prime cure ha con ordinanza 21 settembre 2018 indicato di non essere a conoscenza dei pagamenti asseritamente effettuati e ha concesso la richiesta proroga per eseguire il versamento;

che il 26 settembre 2018 il Pretore aggiunto, replicando alla lamentela 24 settembre 2018 di A.________, gli ha comunicato di avere già risposto alle sue richieste con l'ultima ordinanza;

che con sentenza 26 novembre 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo 1° ottobre 2018 (erroneamente datato 1° settembre 2018) di A.________;

che l'autorità cantonale ha dapprima ritenuto inimpugnabile lo scritto 26 settembre 2018;

che, trattato quale reclamo per denegata giustizia, ha ritenuto il gravame infondato nella misura in cui era ammissibile;

che, ha continuato la Corte cantonale, il Pretore non è infatti tenuto a procedere prima dell'avvenuto versamento dell'anticipo spese;

che non risulta inoltre alcun pagamento in favore della Cassa della Pretura e che un eventuale pagamento del 1° ottobre 2018, qualora sia effettivamente stato effettuato come sostenuto in uno scritto del 18 ottobre 2018 dall'insorgente, sarebbe un fatto nuovo inammissibile in sede di reclamo;

che con ricorso 6 dicembre 2018 A.________ si è rivolto al Tribunale federale richiamando l'appena riassunta sentenza e altre due pronunzie emanate il medesimo giorno dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF );

che in concreto l'impugnativa non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi in sostanza a lamentarsi dell'agire del giudice di prima istanza e a chiedere la fissazione di un'udienza di conciliazione con il rilascio dell'autorizzazione ad agire;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 gennaio 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti