Claim for Damages Inadmissible Due to Insufficient Appeal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the petitioner sought damages amounting to 500,000 Swiss francs, claiming that the opponent illegally accessed judicial documents in violation of criminal law. The initial conciliation request was deemed inadmissible by a lower court, and an appeal was rejected due to the petitioner's failure to provide a concrete legal argument or address the reasoning of the previous decision. Subsequently, the petitioner appealed to the federal court, reiterating his claims without sufficient motivation or engagement with the earlier judgment, leading to the appeal being ruled inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 CPC, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Claim for Damages Inadmissible Due to Insufficient Appeal Motivation: The initial conciliation request was deemed inadmissible by a lower court, and an appeal was rejected due to the petitioner's failure to provide a concrete legal argument or address the reasoning of the previous decision. Subsequently, the petitioner appealed to the federal court, reiterating his claims without sufficient motivation or engagement with the earlier judgment, leading to the appeal being ruled inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was rejected as inadmissible via the simplified procedure due to insufficient substantiation.
The court applied the rule concerning the allocation of judicial costs to the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_642/2012
Sentenza del 29 novembre 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
risarcimento danni; esigenze di motivazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2012 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile giusta l' art. 132 CPC l'istanza di conciliazione con cui A.________ aveva chiesto la condanna della B.________ al pagamento di fr. 500'000.--;
che con sentenza del 22 ottobre 2012 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un'impugnativa presentata da A.________, segnatamente perché egli non ha formulato alcuna domanda di causa e non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato;
che con ricorso 25 ottobre 2012 al Tribunale federale A.________ ribadisce, "come" ha "già descritto e presentato alle varie istanze", la domanda di risarcimento, perché la B.________ avrebbe violato il codice penale, visionando in modo illegale i suoi documenti giudiziari;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti di altre procedure ( DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a formulare rimproveri all'opponente e omettendo così di confutare la sentenza impugnata;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 novembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti