Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_627/2010 KI-generiert

Indebted Party v. Cantonal Court: Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Geschäftsnummer 4A_627/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the existence of a debt amounting to over ten million francs, where one party sought a judicial declaration to acknowledge the non-existence of this debt towards the opposing party. Initially, a lower court dismissed the claim, while an appellate court partially granted an appeal, resulting in a definitive rejection of the debtor's opposition to a financial enforcement order. The party disputing the debt then escalated the matter to the federal level, requesting judicial assistance and the suspension of the enforcement order. However, the court found that the debtor failed to pay the required advance fee for the legal costs and did not sufficiently demonstrate the potential for a favorable outcome in their appeal, leading to a ruling that deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 63 cpv. 3 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, art. 48 cpv. 4 LTF, art. 62 cpv. 3 LTF, art. 66 cpv. 1 LTF, art. 68 cpv. 1 LTF; Indebted Party v. Cantonal Court: Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Initially, a lower court dismissed the claim, while an appellate court partially granted an appeal, resulting in a definitive rejection of the debtor's opposition to a financial enforcement order. The party disputing the debt then escalated the matter to the federal level, requesting judicial assistance and the suspension of the enforcement order. However, the court found that the debtor failed to pay the required advance fee for the legal costs and did not sufficiently demonstrate the potential for a favorable outcome in their appeal, leading to a ruling that deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Säumnis einer Partei Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Parteientschädigung Normenkontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible and decide it in simplified procedure for non-payment of the advance on costs.

art. 48 cpv. 4 LTF

Cited in conjunction with Art. 62 cpv. 3 LTF as a basis for not entering the merits of the appeal due to non-payment of the advance on costs.

art. 62 cpv. 3 LTF

Cited as a basis for not entering the merits of the appeal due to non-payment of the advance on costs.

art. 66 cpv. 1 LTF

Imposes the court costs on the losing party (the appellant).

art. 68 cpv. 1 LTF

Orders the appellant to pay the respondent's costs for the federal level proceedings (legal fees).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_627/2010

Sentenza del 24 giugno 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale supplente Ramelli, Giudice unico,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefania Polti,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,

opponente.

Oggetto

disconoscimento del debito,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 30 ottobre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con la quale A.________ aveva chiesto di accertare l'inesistenza del debito di fr. 10'248'830.-- verso la B.________ e per il quale quest'ultima aveva ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto notificare all'attore (per un importo superiore);

che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente l'appellazione del debitore e ha rigettato in via definitiva l'opposizione per fr. 7'318'430.80 con sentenza del 29 settembre 2010;

che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 12 novembre 2010 in cui ha, tra l'altro, chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente sulla domanda di misure d'urgenza, la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto 6 dicembre 2010 la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;

che con decreto 21 marzo 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'11 aprile 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 30'000.--;

che l'8 aprile 2011 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non essere in grado di pagare il predetto anticipo e ha chiesto l'annullamento del relativo invito e una proroga del termine fissatovi, asseverando la sua indigenza e contestando l'assenza del fumus boni iuris del suo rimedio;

che il 12 aprile 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese è stato prorogato fino al 6 maggio 2011;

che il 16 maggio 2011 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell' art. 63 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 27 maggio 2011;

che il 20 maggio 2011 il ricorrente ha nuovamente chiesto di rinunciare alla richiesta di pagamento di un anticipo spese;

che come già indicato nella decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante è unicamente uno dei due presupposti per accogliere tale domanda;

che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilità di esito favorevole del ricorso, è stata costatata con il decreto del 21 marzo 2011 e nei suoi successivi scritti il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale decreto;

che il 15 giugno 2011 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dal Giudice delegato nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF );

che le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rinfonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Ramelli Piatti