Tenant Withdrawal of Appeal Against Eviction Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over eviction, where the Tribunal of the Canton of Ticino had confirmed a decision requiring a tenant to return commercial premises to the landlords. The tenant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal. However, the tenant later withdrew the appeal, leading to the case being removed from the court's docket, with the court ordering the tenant to bear the associated judicial expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 65 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Tenant Withdrawal of Appeal Against Eviction Order: The tenant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal. However, the tenant later withdrew the appeal, leading to the case being removed from the court's docket, with the court ordering the tenant to bear the associated judicial expenses.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe sole judge applies this article to decide the removal of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in relation to the imposition of reduced judicial costs.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_546/2011
Decreto del 12 ottobre 2011
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Pascal Cattaneo,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
patrocinate dall'avv. Samuel Maffi,
opponenti.
Oggetto
sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 luglio 2011
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 7 luglio 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha ordinato alla conduttrice A.________ di mettere a disposizione delle locatrici B.________ e C.________ i locali commerciali ricevuti in locazione;
che la A.________ è insorta al Tribunale federale contro la predetta sentenza con un ricorso in materia civile del 12 settembre 2011;
che con scritto 5 ottobre 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF ), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti