Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_53/2013 KI-generiert

Buyer Defect Suit and Seller's Rejected Impleader Against Construction Parties

Geschäftsnummer 4A_53/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute originating from a real estate purchase in Lugano, where a party (B2) sought damages for defects in a property they bought from another party (Y), who had obtained it from a group of previous owners, including the main appellant (A). The main appellant, after filing a claim for compensation, attempted to join additional parties (the contractors and architect involved in the property's construction) to the lawsuit in order to seek recourse in case of an unfavorable outcome. The initial court dismissed this request, leading to an appeal that was also rejected due to insufficient justification and documentation presented by the main appellant regarding their claims against the additional parties, which were deemed not sufficiently substantiated. Consequently, the case progressed to the federal level, where the legality of the prior rulings and the claims made by A were further contested.

Legislator-Regeste

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Art. 75 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 105 cpv. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 cpv. 2 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF; Buyer Defect Suit and Seller's Rejected Impleader Against Construction Parties: The main appellant, after filing a claim for compensation, attempted to join additional parties (the contractors and architect involved in the property's construction) to the lawsuit in order to seek recourse in case of an unfavorable outcome. The initial court dismissed this request, leading to an appeal that was also rejected due to insufficient justification and documentation presented by the main appellant regarding their claims against the additional parties, which were deemed not sufficiently substantiated. Consequently, the case progressed to the federal level, where the legality of the prior rulings and the claims made by A were further contested.

Schlagwörter

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Käufer Baumängel Drittansprache Sachgewährleistung des Verkäufers Bauunternehmen Wertgarantie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 75 LTF
Essa è stata pronunciata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore di lite supera manifestamente fr.
Art. 100 cpv. 1 LTF
c combinato con l' art. 100 cpv. 1 LTF ) ricorso in materia civile si rivela quindi in linea di principio ammissibile.
Art. 105 cpv. 1 LTF
Governs the factual basis upon which the Federal Tribunal bases its decision in the reasoning, though it is not explicitly cited in the final orders (dispositive), it is mentioned in the reasoning section 2 explaining the application of Art. 105 LTF generally. *However, based strictly on the rule to include ONLY provisions explicitly cited in the dispositive, this one is technically excluded as it is not in orders 1-5.*
Art. 95 LTF
Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art.
Art. 105 cpv. 2 LTF
95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ).
Art. 99 cpv. 1 LTF
Possono essere addotti fatti nuovi e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( art. 99 cpv. 1 LTF ).
Art. 59 CPC
L'ammissibilità di un'azione di chiamata in causa richiede, oltre al soddisfacimento dei presupposti generali previsti (per tutte le azioni) dall' art. 59 CPC , anche il realizzarsi delle condizioni esposte negli art.
Art. 81 cpv. 1 CPC
Dall' art. 81 cpv. 1 CPC scaturisce che le pretese fatte valere con l'azione di chiamata in causa devono essere materialmente connesse con la pretesa oggetto dell'azione principale.

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 134 III 379
Joinder Refusal Appealability and Conversion to Civil Appeal
DTF 136 II 101
Bird Protection Organizations v. Fish Farm Heron Culling Authorization
DTF 139 III 67
Federal Supreme Court on Admissibility of Third-Party Claims and Value of Appeal in Commercial Matters
DTF 139 III 69
Per riconoscere una connessione materiale è sufficiente che, secondo la descrizione della parte che chiama in causa, la pretesa dipenda dall'esito della procedura principale e venga in tal modo mostrato un potenziale interesse al regresso ( DTF 139 III 69 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 cpv. 1 LTF

Governs the factual basis upon which the Federal Tribunal bases its decision in the reasoning, though it is not explicitly cited in the final orders (dispositive), it is mentioned in the reasoning section 2 explaining the application of Art. 105 LTF generally. *However, based strictly on the rule to include ONLY provisions explicitly cited in the dispositive, this one is technically excluded as it is not in orders 1-5.*

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order that legal costs follow the event (succumbance).

Art. 68 cpv. 1 LTF

Used to determine the allocation of legal fees (restitutions) following the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_53/2013

Sentenza dell'8 gennaio 2014

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Klett, Presidente,

Kolly, Hohl, Kiss, Niquille,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Gabriele Ferrari,

ricorrente,

contro

1. B2.________,

patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti,

2. C.________,

patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,

3. D.________ SA,

patrocinata dall'avv. Ilario Bernasconi,

4. E.________ SA,

patrocinata dall'avv. Aurelio Facchi,

5. F.________ SRL ,

patrocinata dall'avv. Andrea Ferrazzini,

6. G.________,

patrocinato dagli avv.ti Jonathan Bernasconi e Davide Ceroni,

7. H.________ Sagl ,

patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani,

8. I.________ SA,

patrocinata dall'avv. Donatella Monti Lang,

9. J.________ AG,

patrocinata dall'avv. Andrea Visani,

opponenti.

Oggetto

azione di chiamata in causa,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2012 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Nel mese di febbraio 2008 B2.________ ha acquistato una quota di proprietà per piani di un complesso immobiliare a Lugano da Y.________, che l'aveva a sua volta comprata da A.________, T.________, U.L.________, V.________ e W.________ SA. B2.________ ha convenuto in giudizio quest'ultimi con petizione 5 gennaio 2012, chiedendo al Pretore del distretto di Lugano di condannarli a versargli fr. 122'605.36 per i difetti riscontrati e quale risarcimento del minor valore del fondo. Contestualmente alla risposta A.________ ha inoltrato un'istanza di chiamata in causa nei confronti degli opponenti n. 2-9, che hanno partecipato all'edificazione, al fine di procedere nei loro confronti in via di regresso in caso di soccombenza. Con decisione 29 agosto 2012 il Pretore ha respinto l'istanza di chiamata in causa.

B. Con sentenza 10 dicembre 2012 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo con cui A.________ ha chiesto di accogliere l'istanza di chiamata in causa e ha posto le spese giudiziarie e le ripetibili a suo carico. La Corte cantonale ha ritenuto che l'insorgente non ha sufficientemente motivato, con la produzione dei relativi documenti, la sua istanza. In particolare l'asserita rappresentanza indiretta non è stata resa verosimile con i documenti prodotti. Ha infine considerato che in queste circostanze non doveva essere approfondito se la chiamata in causa avrebbe, come ritenuto dal Pretore, comportato un'eccessiva complicazione del processo.

C. Con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2013 A.________ postula la riforma della sentenza del Tribunale di appello nel senso che la sua istanza sia integralmente accolta e che i chiamati in causa siano condannati a pagargli in solido ogni e qualsiasi somma che egli in caso di soccombenza dovesse eventualmente essere condannato a pagare ai proprietari del predetto condominio. Contesta di non aver sufficientemente motivato la sua istanza di chiamata in causa e afferma che la Corte cantonale non ha solo completamente trascurato i documenti da lui prodotti, ma ha pure proceduto ad un apprezzamento arbitrario delle prove con riferimento all'esistenza di un rapporto di rappresentanza. La sentenza sarebbe pure arbitraria laddove mette in dubbio la sua legittimazione e violerebbe il diritto federale quando suggerisce che la chiamata in causa provocherebbe una complicazione eccessiva del processo.

Il 6 marzo 2013 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha comunicato al Tribunale federale di non avere osservazioni da formulare. Con risposte 28 marzo 2013, 9 aprile 2013 e 10 aprile 2013 la J.________ AG, la I.________ SA, la F.________ Srl, C.________ e la D.________ SA propongono la reiezione dell'impugnativa. G.________ domanda dal canto suo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, rispettivamente respinto.

Con decreto del 18 aprile 2013 la Presidente della Corte adita ha, in accoglimento di una richiesta della E.________ SA, invitato il ricorrente a fornire fr. 1'500.-- a titolo di garanzie per eventuali ripetibili in favore di tale opponente. Dopo il tempestivo versamento del predetto importo pure tale società postula la reiezione del ricorso con risposta 12 giugno 2013.

Diritto:

1. La sentenza impugnata, che respinge un'istanza di chiamata in causa, è una decisione parziale ( DTF 134 III 379 consid. 1.1). Essa è stata pronunciata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore di lite supera manifestamente fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l' art. 100 cpv. 1 LTF ) ricorso in materia civile si rivela quindi in linea di principio ammissibile.

2. Giusta l' art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella decisione impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata ( DTF 136 II 101 consid. 3; 135 I 313 consid. 1.3; 133 IV 286 consid. 6.2). Possono essere addotti fatti nuovi e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( art. 99 cpv. 1 LTF ).

3. Con un'azione di chiamata in causa ai sensi degli art. 81 e 82 CPC le pretese di diverse parti possono essere giudicate in un unico processo, anziché in singoli procedimenti consecutivi e la procedura viene estesa in modo tale che possa essere decisa sia la pretesa avanzata contro il convenuto del processo principale, sia quella che la parte soccombente fa valere contro un terzo ( DTF 139 III 67 consid. 2 secondo cpv., con riferimenti). Secondo il Messaggio del Consiglio federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6655 ad art. 79 e 80) un tale procedimento unico presenta numerosi vantaggi: la decisione emanata dal giudice adito con il processo principale evita il pericolo di sentenze contraddittorie che potrebbero scaturire da due procedimenti consecutivi e risparmia alle parti gli inconvenienti legati a un cambiamento di foro. Vengono inoltre favorite sinergie processuali nel senso che la conoscenza degli atti da parte del giudice può essere utilizzata sia per l'azione principale che per l'azione di chiamata in causa ed offre vantaggi anche con riferimento all'assunzione delle prove, che può essere riunita per i due processi. L'azione di chiamata in causa non è tuttavia completamente scevra di problemi: da un lato essa può privare il terzo del suo foro naturale e dall'altro rallenta e complica il processo principale (v. oltre al Messaggio, loc. cit., anche DTF 139 III 67 consid. 2.2).

L'ammissibilità di un'azione di chiamata in causa richiede, oltre al soddisfacimento dei presupposti generali previsti (per tutte le azioni) dall' art. 59 CPC , anche il realizzarsi delle condizioni esposte negli art. 81 e 82 CPC ( DTF 139 III 67 consid. 2.4). Dall' art. 81 cpv. 1 CPC scaturisce che le pretese fatte valere con l'azione di chiamata in causa devono essere materialmente connesse con la pretesa oggetto dell'azione principale. Ciò risulta dalla formulazione del testo legale in cui è scritto che la parte può far valere " le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa ". Si tratta segnatamente di pretese di regresso e di garanzia. Se viene fatta valere una tale pretesa la connessione materiale con la pretesa principale è data.

Per permettere al giudice di verificare l'esistenza di tale presupposto, l'attore dell'azione di chiamata in causa deve indicare e motivare succintamente le conclusioni che si propone di opporre al terzo denunciato (art. 82 cpv. 1 seconda frase CPC). Dalla motivazione dell'istanza deve risultare che la pretesa avanzata dipende dall'esistenza della pretesa principale. La procedura di ammissione non è una procedura di esame preliminare, ragione per cui non occorre presentare in tale stadio una petizione circostanziata. I presupposti della pretesa fatta valere con l'azione di chiamata in causa non devono essere resi verosimili e non viene nemmeno esaminato se, nel caso in cui l'attore dell'azione di chiamata in causa dovesse soccombere nella procedura principale, la pretesa presentata da quest'ultimo sia materialmente fondata. Per riconoscere una connessione materiale è sufficiente che, secondo la descrizione della parte che chiama in causa, la pretesa dipenda dall'esito della procedura principale e venga in tal modo mostrato un potenziale interesse al regresso ( DTF 139 III 69 consid. 2.4.3). L' art. 82 cpv. 2 CPC prevede che il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le loro osservazioni.

3.1. La Corte cantonale non ha ritenuto l'istanza di chiamata in causa sufficientemente motivata. Essa ha indicato che il qui ricorrente, ritenendo di avere un diritto di garanzia o di regresso, si è limitato a sostenere che i presupposti sono dati " senza motivare né precisare le proprie pretese " e gli ha rimproverato di non aver citato né prodotto alcun documento a fondamento della sua tesi. I Giudici cantonali hanno aggiunto che i non meglio specificati contratti con i chiamati in causa a cui il qui ricorrente ha fatto riferimento non sono stati sottoscritti da lui, ma dalla J.________ AG o da altre società e che nemmeno l'asserita rappresentanza indiretta da parte di questa è stata resa verosimile con i documenti prodotti.

3.2. Il ricorrente contesta di non aver sufficientemente motivato la sua istanza e afferma di aver indicato, nella denegata ipotesi in cui dovesse soccombere nel processo principale, che la responsabilità per i difetti andrebbe " attribuita a tutti coloro che hanno effettivamente partecipato alla realizzazione delle opere asseritamente difettose " e quindi, oltre ai singoli artigiani, anche all'architetto C.________ che ha curato la direzione dei lavori. A quest'ultimo rimprovera " un manifesto errore di calcolazione del preventivo di costo dell'opera ", che avrebbe provocato " correttivi sottaciuti ai venditori", nonché una "i llegittima e gravemente negligente subdelegazione dell'esecuzione di determinate obbligazioni contrattuali a terze persone " e " un'insufficiente direzione dei lavori ". Afferma inoltre di aver reso verosimile che i contratti su cui fonda le sue pretese sarebbero stati sottoscritti dalla J.________ AG in qualità di rappresentante dei proprietari che hanno venduto le predette opere.

3.3. Nella fattispecie giova innanzi tutto osservare che, con riferimento all'opponente J.________ AG, il ricorrente si diffonde - prevalendosi pure inammissibilmente di fatti non allegati nell'istanza di chiamata in causa, quali gli asseriti ruoli di coordinatrice ed amministratrice - sulla tesi che essa avrebbe funto da sua rappresentante. Pur sostenendo che tale società aveva svolto " un ruolo importante dal profilo contrattualistico ", non accenna ad alcuna pretesa, materialmente connessa con quella fatta valere contro di lui nell'azione principale, che egli ritiene di vantare nei confronti di tale opponente.

Il ricorrente non specifica neppure quale siano le " opere asseritamente difettose " oggetto del processo principale ed è del tutto silente sulla natura di tali difetti. In questo modo non spiega nemmeno il loro legame con i rimproveri mossi all'opponente C.________. Infine, contrariamente a quanto sostiene nel gravame in esame, il ricorrente non ha esposto nella sua istanza gli "specifici inadempimenti contrattuali " che imputa ai rimanenti chiamati in causa, ma si è limitato a sottintendere che questi fossero degli artigiani e a genericamente sostenere che essi avrebbero commesso delle "ripetute e gravi violazioni delle più elementari regole dell'arte edilizia ". Così facendo egli nemmeno abbozza le ragioni per cui ritiene, qualora dovesse soccombere nell'azione principale, di avere una pretesa proprio contro tali persone di cui non indica il ruolo espletato nell'ambito della realizzazione delle cosiddette " opere asseritamente difettose ".

In queste circostanze la Corte cantonale poteva a giusta ragione ritenere l'istanza di chiamata in causa insufficientemente motivata e per tale motivo non ammettere l'azione di chiamata in causa.

4. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Con riferimento alle ripetibili assegnate agli opponenti D.________ SA e C.________ occorre osservare che essi hanno introdotto la loro riposta congiuntamente in un solo allegato, ragione per cui si giustifica assegnare loro unicamente la metà delle ripetibili attribuite agli altri opponenti vincenti. Non occorre invece assegnare un'indennità agli opponenti B2.________ e H.________ Sagl che, non essendosi determinati sul ricorso, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Il ricorrente rifonderà a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale fr. 750.-- ciascuno agli opponenti D.________ SA e C.________ e fr. 1'500.-- ciascuno agli opponenti E.________ SA, F.________ SRL, G.________, I.________ SA e J.________ AG.

4. L'indennità per ripetibili spettante alla E.________ SA viene prelevata dall'importo depositato a tal scopo dal ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale.

5. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 gennaio 2014

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti