Contractor Fee Dispute: Appeal Struck After Settlement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals, represented by their lawyer, filed a civil appeal before the Swiss Federal Tribunal against a decision by the II Civil Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino. The earlier decision had, in contrast to a first-instance judgment, upheld a lawsuit filed by a company for a contract-related financial claim amounting to 509,240.30 Swiss francs. The appellants sought to overturn this appellate ruling. During the proceedings, the parties agreed on an extrajudicial settlement, leading to the withdrawal of the appeal and the case being removed from the court's docket. Judicial costs were assigned to the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 65 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 5 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Contractor Fee Dispute: Appeal Struck After Settlement: The earlier decision had, in contrast to a first-instance judgment, upheld a lawsuit filed by a company for a contract-related financial claim amounting to 509,240.30 Swiss francs. The appellants sought to overturn this appellate ruling. During the proceedings, the parties agreed on an extrajudicial settlement, leading to the withdrawal of the appeal and the case being removed from the court's docket. Judicial costs were assigned to the appellants.
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KI-generiertThe President decided as the sole judge to strike the case from the rolls following the withdrawal of the appeal.
Applied to determine a reduced judicial fee for the decision.
Applied to establish that judicial costs are borne by the appellants jointly and severally.
Applied to establish that judicial costs are borne by the appellants who withdrew the appeal (following the rule of defeat).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_481/2023
Decreto del 15 dicembre 2023
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. John dell'Oro,
ricorrenti,
contro
C.________ SA,
patrocinata dall'avv. Olivier Corda,
opponente.
Oggetto
contratto d'appalto; mercede,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2023.45).
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha, con giudizio 23 febbraio 2023, respinto la petizione presentata dalla C.________ SA per ottenere sia la condanna di A.________ e B.________ a versarle fr. 509'240.30 sia il rigetto delle opposizioni interposte ai relativi precetti esecutivi;
che con sentenza 22 agosto 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, in accoglimento dell'appello presentato dall'attrice e in riforma del giudizio di primo grado, accolto la petizione;
che con ricorso in materia civile del 27 settembre 2023 A.________ e B.________ postulano, in riforma della sentenza di appello, la reiezione della petizione;
che contestualmente al ricorso i ricorrenti hanno chiesto una prima sospensione della procedura fino al 30 novembre 2023, concessa con decreto presidenziale dell'11 ottobre 2023, dopo aver raccolto il consenso dell'opponente;
che su nuova richiesta la Presidente della Corte adita ha, con decreto del 6 dicembre 2023, prorogato la sospensione della procedura fino al 15 dicembre 2023;
che con lettera 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno comunicato il ritiro del ricorso e hanno chiesto di stralciare la causa in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, di compensare le ripetibili e di contenere al minimo le spese;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF ), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, non essendo stato effettuato uno scambio di scritti;
per questi motivi, la Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 dicembre 2023
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti