Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_469/2025 KI-generiert

Inadmissibility of debt enforcement appeal for insufficient reasoning and failure to challenge cantonal grounds

Geschäftsnummer 4A_469/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible, leaving intact the cantonal appellate judgment that had declared the debtor's appeal inadmissible. The underlying dispute arose from a provisional debt enforcement dismissal proceeding regarding a loss certificate where the debtor unsuccessfully raised the objection of forgery and contested the signature on the underlying contract. The Supreme Court based its decision on the failure to satisfy the statutory requirements for reasoning under Article 42 paragraph 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF) and Article 321 paragraph 1 of the Civil Procedure Code (CPC), as the appellant failed to challenge the cantonal court's grounds for inadmissibility and merely reiterated generalized denials.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of debt enforcement appeal for insufficient reasoning and failure to challenge cantonal grounds: Con sentenza 18 agosto 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall'escussa, perché quest'ultima non si era confrontata con le argomentazioni del giudizio pretorile, come invece richiesto dall'art. 321 cpv. 1 CPC, limitandosi a ribadire in maniera generica di non sapere nulla del debito in questione e lamentando la mancata produzione di una serie di documenti da parte dell'istante che dovrebbero dimostrare la validità del credito e a chi va attribuita la firma.

Schlagwörter

KI-generiert
Rechtsvorschlag gesetzliche Voraussetzungen ZPO-Bestimmung Vollstreckung Gültigkeit der Unterschrift mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_469/2025

Sentenza del 27 ottobre 2025

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere G. Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ AG,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.69).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. In accoglimento dell'istanza presentata dalla B.________ AG il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha, con decisione 25 aprile 2025, rigettato in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 34'562.-- risultante dall'attestato di carenza beni prodotto, l'opposizione interposta da A.________ al relativo precetto esecutivo. Il Pretore aggiunto, dopo aver segnatamente richiamato le condizioni poste dalla giurisprudenza all'eccezione di falso, ha rilevato che l'escussa aveva attivamente partecipato alla procedura che ha portato al rilascio del predetto attestato di carenza beni e ha quindi ritenuto non credibile la sua affermazione di non essere a conoscenza e di non avere sottoscritto il contratto all'origine della pretesa.

2. Con sentenza 18 agosto 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall'escussa, perché quest'ultima non si era confrontata con le argomentazioni del giudizio pretorile, come invece richiesto dall'art. 321 cpv. 1 CPC, limitandosi a ribadire in maniera generica di non sapere nulla del debito in questione e lamentando la mancata produzione di una serie di documenti da parte dell'istante che dovrebbero dimostrare la validità del credito e a chi va attribuita la firma.

3. A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 15 settembre 2025 chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione della Corte cantonale, di rinviare la causa alle autorità inferiori affinché venga effettuata una perizia grafologica sulla firma contestata. In via subordinata chiede l'accertamento di non dover rispondere del debito.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto 24 settembre 2025.

4. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve, fra l'altro, contenere i motivi. Nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2), perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF) e il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).

In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, la ricorrente limitandosi a ripetere di non avere contratto il debito di cui non saprebbe nulla e che sarebbe invece riconducibile al defunto ex marito, il quale avrebbe falsificato la sua firma. La ricorrente non spende invece una parola per confutare il rimprovero mossole dalla Corte cantonale, che ha portato alla decisione di irricevibilità, di non aver soddisfatto le esigenze poste dall'art. 321 cpv. 1 CPC alla motivazione di un reclamo. In queste circostanze non le è di soccorso nemmeno la lamentela, peraltro apodittica, di una violazione del suo diritto di essere sentita per la mancata verifica della firma sul contratto.

5. Da quanto precede discende che il ricorso in esame si palesa inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2025

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti