Withdrawal of Appeal Regarding Debt Dismissal Following Settlement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertWithdrawal of Appeal Regarding Debt Dismissal Following Settlement A corporate entity filed an action for the dismissal of debt totaling CHF 250,000, which was initially rejected by the lower court and subsequently by the appellate court, leading to an appeal to the Federal Supreme Court against the affirmation of the debt claim relating to a loan. The appeal was subsequently withdrawn by the appellant after the parties reached an out-of-court settlement, prompting the Federal Supreme Court to dismiss the case from the docket and, following the withdrawal, to impose a reduced judicial fee of CHF 500 on the appellant pursuant to art. 65 para. 2 and art. 66 para. 1 LTF (Federal Court Act).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 65 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Debt Dismissal Following Settlement: The appeal was subsequently withdrawn by the appellant after the parties reached an out-of-court settlement, prompting the Federal Supreme Court to dismiss the case from the docket and, following the withdrawal, to impose a reduced judicial fee of CHF 500 on the appellant pursuant to art. 65 para. 2 and art. 66 para. 1 LTF (Federal Court Act).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe sole judge decided to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court imposed a reduced judicial fee, as grounded in this article.
The court allocated the judicial costs to the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_443/2023
Decreto del 3 luglio 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Fabio Alippi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Edy Albisetti,
opponente.
Oggetto
azione del disconoscimento del debito; mutuo,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2023
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (12.2023.2).
Considerando:
che con giudizio 21 novembre 2022 il Pretore della Giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'azione di disconoscimento del debito di fr. 250'000.-- presentata dalla A.________ SA nei confronti B.________;
che con sentenza 18 luglio 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nei limiti della sua ricevibilità, l'appello inoltrato dall'attrice;
che la A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 settembre 2023, postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento della petizione;
che con decreto 24 ottobre 2023 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso;
che con risposta 14 novembre 2023 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso;
che con lettera 24 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di avere trovato un accordo con l'opponente e di quindi ritirare il ricorso, chiedendo nel contempo di porre a suo carico una tassa di giustizia ridotta e di compensare le ripetibili;
che con scritto 1° luglio 2024 l'opponente, interpellato con decreto del 26 giugno 2024, ha confermato la rinuncia all'attribuzione di ripetibili;
che giusta l'
art. 32 cpv. 1 LTF
il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'
art. 32 cpv. 2 LTF
il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (
art. 65 cpv. 2 LTF
), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (
art. 66 cpv. 1 LTF
);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 luglio 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti