Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_435/2020 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Dissolution of Company for Persistent Organizational Deficiencies

Geschäftsnummer 4A_435/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the dissolution and bankruptcy liquidation of a company following a decision by the District Court of Lugano on February 28, 2020, based on the application filed by the Commercial Registry Office of the Canton of Ticino. The Ticino Court of Appeal rejected an appeal by the company's attorney on June 19, 2020, due to the company's failure over the years to address organizational deficiencies, including not appointing an audit office and not registering changes in company management with the commercial registry. Despite a requested public hearing, the appellate authority dismissed the case as unsubstantiated, noting the attorney's health issues and criminal proceedings as insufficient justification for not rectifying the company's organizational issues. The appellants sought to overturn this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing procedural errors and requesting a new hearing, but submitted improperly timed documents that were deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 105 cpv. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Federal Supreme Court Upholds Dissolution of Company for Persistent Organizational Deficiencies: The Ticino Court of Appeal rejected an appeal by the company's attorney on June 19, 2020, due to the company's failure over the years to address organizational deficiencies, including not appointing an audit office and not registering changes in company management with the commercial registry. Despite a requested public hearing, the appellate authority dismissed the case as unsubstantiated, noting the attorney's health issues and criminal proceedings as insufficient justification for not rectifying the company's organizational issues. The appellants sought to overturn this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing procedural errors and requesting a new hearing, but submitted improperly timed documents that were deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Auflösung der Gesellschaft Konkursverwaltung Organisationsmangel Handelsgesellschaft Beweismängel gesetzliche Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the manifestly insufficiently motivated appeal in the simplified procedure.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 e 5 LTF

Used to order the appellants jointly and severally to pay the judicial costs due to their defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_435/2020

Sentenza del 9 settembre 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________ SA,

ricorrenti,

contro

Ufficio del registro di commercio,

opponente.

Oggetto

lacune nell'organizzazione della società,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2020.38).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 28 febbraio 2020 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza 18 ottobre 2017 inoltrata dall'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, pronunciato lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento della B.________ SA.

2. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 19 giugno 2020, respinto nella misura in cui era ricevibile un appello presentato dall'avv. A.________. La Corte cantonale ha ritenuto che, pur avendo avuto a disposizione anni, la B.________ SA non ha dato seguito alle reiterate richieste di ripristinare la situazione legale. La società anonima non ha nominato un ufficio di revisione e, sebbene l'assemblea del 30 luglio 2018 abbia eletto quale amministratore il predetto legale, non ha annunciato tale fatto al registro di commercio per la necessaria iscrizione. L'autorità di seconda istanza - che non ha indetto la domandata udienza pubblica, perché ha considerato il gravame manifestamente infondato - non ha nemmeno ritenuto sufficientemente dimostrato che il procedimento penale a carico dell'amministratore e le sue difficoltà di salute gli abbiano impedito di sanare, al più tardi nelle more di causa, la situazione.

3. Con ricorso 27 agosto 2020 A.________ e la B.________ SA chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo, al Tribunale federale di annullare la decisione di appello e di retrocedere l'incarto all'autorità inferiore affinché lo trasmetta al Pretore per la convocazione di un'udienza. Il primo ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. Al ricorso sono stati allegati una dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata datata 25 agosto 2020 e un verbale d'assemblea societaria datato 26 agosto 2020. Tali documenti, posteriori alla sentenza cantonale, sono irricevibili ( DTF 133 IV 342 consid. 2.1).

5. Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" ( DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii).

In concreto il ricorso non adempie le predette esigenze di motivazione. Infatti la maggior parte del gravame è dedicata all'esposizione di una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata, riguardante in particolare le vicissitudini e i progetti di una specificata fondazione, nonché i passi e le intenzioni del legale ricorrente. Anche quando si lamentano in modo apodittico che la decisione impugnata sarebbe sproporzionata e intempestiva e che la Corte cantonale avrebbe dovuto assegnare loro un termine per ovviare all'assenza di un organo di revisione, i ricorrenti non si confrontano con le considerazioni dell'autorità inferiore secondo cui per anni è stato invano chiesto di sanare le lacune nell'organizzazione della società e non spiegano perché, non procedendo nel modo da loro auspicato, l'autorità di appello avrebbe violato il diritto.

6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente 1 per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente 1 è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

4. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 settembre 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti