Lessee v. Lessor (Untimely Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a landlord and a tenant regarding claims arising from a lease agreement. The tenant's petition was partially accepted by a local court, but the landlord's appeal against this decision was deemed inadmissible due to being filed late. The landlord later contested the appellate court's ruling, arguing they were unable to defend themselves in earlier proceedings and disputing the tenant's claims. However, the Federal Tribunal found that the landlord did not adequately address the main reason for the initial decision concerning the tardiness of the appeal, leading to the dismissal of the case for insufficient grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Lessee v. Lessor (Untimely Appeal): The tenant's petition was partially accepted by a local court, but the landlord's appeal against this decision was deemed inadmissible due to being filed late. The landlord later contested the appellate court's ruling, arguing they were unable to defend themselves in earlier proceedings and disputing the tenant's claims. However, the Federal Tribunal found that the landlord did not adequately address the main reason for the initial decision concerning the tardiness of the appeal, leading to the dismissal of the case for insufficient grounds.
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KI-generiertUsed to decide the manifestly insufficiently motivated appeal via the simplified procedure.
Used to order the appellant to pay the judicial costs due to the outcome of the judgement.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_392/2014
Sentenza del 4 settembre 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa,
opponente.
Oggetto
locazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 maggio 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la petizione proposta da B.________ (conduttrice) nei confronti di A.________ (locatore) per pretese derivanti dal contratto di locazione concluso fra le parti;
che con sentenza 12 maggio 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da A.________, siccome tardivo;
che l'autorità inferiore ha pure rilevato a titolo abbondanziale l'infondatezza del rimedio;
che con ricorso del 23 giugno 2014 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
che quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate ( DTF 138 III 728 consid. 3.4, con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4, con rinvii);
che in concreto il ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione principale del giudizio cantonale attinente alla tardività dell'appello, limitandosi ad affermare di non essersi potuto difendere innanzi al Pretore e a contestare la fondatezza delle pretese della conduttrice;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 settembre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti