Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Cost Advance Extension Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTwo individuals, identified as appellants, challenged a decision from the III Civil Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino, which on June 9, 2020, denied their request to extend the deadline for paying a court cost advance related to their appeal against a previous ruling issued by the Pretore of the Lugano district. On June 15, the appellants were given an additional deadline to make the required advance payment of 800 Swiss francs. On June 27, they filed an appeal with the Federal Tribunal primarily contesting a separate ruling but also addressing the denial of their extension request. This matter was part of a series of legal proceedings involving different independent cases.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Cost Advance Extension Refusal: On June 15, the appellants were given an additional deadline to make the required advance payment of 800 Swiss francs. On June 27, they filed an appeal with the Federal Tribunal primarily contesting a separate ruling but also addressing the denial of their extension request. This matter was part of a series of legal proceedings involving different independent cases.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article because it challenged an interlocutory decision without meeting the requirements for immediate contestation.
Mentioned by the applicants when requesting legal aid (dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie), although ultimately not applied because costs were waived.
Cited to define the nature of the appealed decision as an interlocutory decision potentially contestable only if it causes irreparable legal prejudice.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_367/2020
Sentenza del 26 agosto 2020
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________,
opponente.
Oggetto
proroga del termine per versare l'anticipo spese,
ricorso contro la decisione emanata il 9 giugno 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.47).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 9 giugno 2020 il Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di proroga del termine per versare l'anticipo delle spese processuali per il reclamo 19 maggio 2020 inoltrato da A.________ e B.________ contro la decisione 30 aprile 2020, emanata dal Pretore del distretto di Lugano nell'ambito di una causa che oppone i predetti coniugi a C.________. Il 15 giugno 2020 è stato impartito ai reclamanti il termine suppletorio per il pagamento del predetto anticipo di fr. 800.--.
2. Il 27 giugno 2020 B.________ e A.________ hanno adito il Tribunale federale con un ricorso dedicato principalmente alla contestazione di una sentenza emanata dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello del Cantone Ticino - rimedio già evaso con sentenza 29 luglio 2020 dalla II Corte di diritto civile del Tribunale federale (causa 5A_530/2020) - ma pure riferito, oltre che ad altri atti oggetto delle sentenze nelle cause 2C_558/2020 del 3 luglio 2020 e 1B_337/2020 del 18 agosto 2020, alla predetta decisione del Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello ticinese. La presente sentenza si occuperà di quest'ultima impugnazione.
3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). La domanda formulata dai ricorrenti di conoscere anticipatamente la composizione dell'autorità statuente va pertanto disattesa.
4. Le decisioni che chiedono il versamento di un anticipo per le spese presunte del processo non sono finali nel senso dell' art. 90 LTF , ma costituiscono delle decisioni incidentali nel senso dell' art. 93 cpv. 1 LTF , unicamente suscettive di un ricorso in materia civile se possono causare un danno irreparabile di natura giuridica ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ). Il pregiudizio irreparabile nel senso della citata norma dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente; non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi ( DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii).
I ricorrenti non spiegano, come invece compete loro ( DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2), perché la decisione impugnata potrebbe creare un danno irreparabile di natura giuridica. Questo non è nemmeno ravvisabile. I ricorrenti non allegano di non essere in grado di provvedere al richiesto pagamento né questo fatto sarebbe altrimenti desumibile. Invero in questa sede i ricorrenti invitano il Tribunale federale "ad applicare la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie art. 64 cpv. 1 LTF sopperendo al diritto di essere sentito occorso a livello cantonale ", invocando quindi a sostegno della loro domanda di assistenza giudiziaria un motivo estraneo alla loro situazione finanziaria senza pretendere di essere incapaci di sostenere - modeste - spese giudiziarie. Essi hanno quindi la possibilità di pagare tempestivamente il richiesto anticipo e domandarne il rimborso nel caso in cui dovessero risultare vincenti alla fine del procedimento. In caso di soccombenza, i ricorrenti posso invece impugnare l'ammontare delle spese processuali - che paiono ritenere troppo elevate - poste a loro carico con la decisione finale.
5. Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, perché diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente senza che siano dati i presupposti che ne permettono un'immediata impugnazione e va pertanto deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ). Essendo il ricorso già inammissibile per questo motivo, non occorre esaminare se il modo di procedere in concreto adottato - e cioè riunire in un unico allegato, in una quasi inestricabile commistione, impugnazioni dirette contro diversi atti riguardanti procedimenti fra di loro indipendenti - sia abusivo nel senso dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF.
Si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie, ragione per cui la domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al curatore avv. D.________.
Losanna, 26 agosto 2020
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti