Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_363/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 4A_363/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual, referred to as A.________, sought conciliation against two lawyers, B.________ and C.________, and a condominium co-ownership association, after initially submitting a single application in German. The substitute judge in Lugano had required A.________ to submit separate applications in Italian specifying the claims, which A.________ failed to do. Consequently, this application was declared inadmissible in February 2019, and A.________ was ordered to bear the costs. A subsequent appeal was dismissed by the Court of Appeals of the Canton Ticino in July 2019, on the grounds that the legal document was not submitted in the official language of the canton, despite prior warnings. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a conciliation hearing and requesting exemption from advance payment of legal costs due to financial difficulties. However, the appeal was deemed inadmissible as it lacked proper motivation, and the request for legal aid was denied due to the lack of prospects for a favorable outcome.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal on Procedural Grounds: The substitute judge in Lugano had required A.________ to submit separate applications in Italian specifying the claims, which A.________ failed to do. Consequently, this application was declared inadmissible in February 2019, and A.________ was ordered to bear the costs. A subsequent appeal was dismissed by the Court of Appeals of the Canton Ticino in July 2019, on the grounds that the legal document was not submitted in the official language of the canton, despite prior warnings. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a conciliation hearing and requesting exemption from advance payment of legal costs due to financial difficulties. However, the appeal was deemed inadmissible as it lacked proper motivation, and the request for legal aid was denied due to the lack of prospects for a favorable outcome.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Prozessvoraussetzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit gesetzlicher Ausschlussgrund Schlichtungsverhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal under the simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.

art. 64 cpv. 1 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid because there was no prospect of success for the appeal.

art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant due to his defeat (soccombenza).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_363/2019

Sentenza del 20 settembre 2019

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. B.________,

2. C.________,

3. Comunione dei Comproprietari del Condominio D.________,

opponenti.

Oggetto

procedura di conciliazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 luglio 2019

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2019.25).

Considerando:

che il 27 luglio 2018, dopo aver ricevuto un'unica istanza redatta in tedesco in cui A.________ ha formulato due domande di conciliazione (una nei confronti dell'avv. B.________, l'altra nei confronti dell'avv. C.________ e della Comunione dei comproprietari del Condominio D.________), il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha fissato all'istante un termine di 20 giorni per presentare due distinte istanze in lingua italiana, in cui vengono specificate la domanda, l'oggetto litigioso e il domicilio della parte convenuta;

che il 27 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la predetta istanza di A.________, non avendo quest'ultimo dato seguito all'ordinanza del 27 luglio 2018, e ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 250.--;

che con sentenza 9 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 5 marzo 2019 di A.________ perché il rimedio di diritto non è stato redatto in nella lingua ufficiale del Cantone Ticino, sebbene l'insorgente sia in precedenza stato più volte avvertito di questa esigenza;

che in via abbondanziale la Corte cantonale ha rilevato l'infondatezza del reclamo, A.________ non avendo neppure contestato di non aver disgiunto l'istanza di conciliazione;

che il 16 luglio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale al Tribunale federale chiedendo di essere finalmente convocato a un'udienza di conciliazione;

che il 26 luglio 2019 A.________ ha introdotto una domanda di riesame del decreto con cui gli è stato chiesto un anticipo per le spese presunte del processo, postulando di esserne esonerato;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto ( art.42 cpv. 2 LTF );

che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il gravame esaurendosi nella predetta richiesta di giudizio accompagnata da un'elencazione di scritti inoltrati ad autorità giudiziarie;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );

che la domanda del 26 luglio 2019 motivata dal ricorrente con le sue difficoltà finanziarie va trattata come una domanda di assistenza giudiziaria, essendo il richiesto anticipo spese stato nel frattempo versato;

che tuttavia essa dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 settembre 2019

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti