Federal Supreme Court Dismisses Late Eviction Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a landlord's request for the expulsion of a tenant from an apartment in Lugano, which was granted by the local court in September 2016. The tenant appealed this decision, but the appeal was dismissed by the Cantonal Court in May 2017. The tenant subsequently attempted to challenge this ruling at the Federal Tribunal by filing a civil appeal in July 2017. However, the Federal Tribunal found that the appeal was submitted late, as the deadline for filing was missed by one day due to notification procedures regarding the earlier decision. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Late Eviction Appeal: The tenant appealed this decision, but the appeal was dismissed by the Cantonal Court in May 2017. The tenant subsequently attempted to challenge this ruling at the Federal Tribunal by filing a civil appeal in July 2017. However, the Federal Tribunal found that the appeal was submitted late, as the deadline for filing was missed by one day due to notification procedures regarding the earlier decision. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to rule on the appeal in a simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Used to decide that court costs follow the event (loser pays).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_363/2017
Sentenza del 12 luglio 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Sergio Cattaneo,
opponenti.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 27 settembre 2016 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________ e C.________ (locatori), ordinato l'espulsione dell'avv. A.________ (conduttrice) dall'appartamento del primo piano del palazzo X.________ in via yyy a Lugano;
che con sentenza 24 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla conduttrice;
che A.________ ha impugnato la predetta sentenza con un ricorso in materia civile datato 5 luglio 2017, ma consegnato alla posta svizzera, in base alle dichiarazioni della ricorrente e di suo fratello, il 6 luglio 2017 in una busta timbrata dalla posta il 7 luglio 2017;
che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che in virtù dell' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo ( DTF 141 II 429 consid. 3.3; 127 I 31 consid. 2b);
che, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, la sentenza cantonale è giunta all'ufficio postale del recapito della ricorrente lunedì 29 maggio 2017, l'avviso di ritiro è stato posto nella casella della destinataria lo stesso giorno e la raccomandata è stata consegnata allo sportello giovedì 8 giugno 2017;
che pertanto la sentenza impugnata va considerata notificata alla scadenza del termine di 7 giorni previsto dall' art. 44 cpv. 2 LTF e cioè il lunedì di Pentecoste 5 giugno 2017;
che quindi il 5 luglio 2017 era l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, ragione per cui quest'ultimo si palesa tardivo, essendo stato consegnato alla posta unicamente il giorno seguente ( art. 48 cpv. 1 LTF );
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che, con l'evasione del gravame, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 luglio 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti