Federal Supreme Court Dismisses Appeal Over Deposit Account Dispute Due to Insufficient Claim Amount and Lack of Constitutional Significance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning a deposit account contract, specifically regarding a notice of termination and a claim for damages. The dispute arose when a party sought to hold another party liable for a payment of a specific sum as compensation for damages. This claim was initially rejected by a lower court, and the subsequent appeal to a higher court was also dismissed. Following these decisions, the party filed both a civil and a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the previous rulings and obtain the damages sought. However, the Federal Tribunal found the appeals to be inadmissible for various legal reasons, including the failure to meet specific requirements for challenging lower court decisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 119 LTF, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Over Deposit Account Dispute Due to Insufficient Claim Amount and Lack of Constitutional Significance: The dispute arose when a party sought to hold another party liable for a payment of a specific sum as compensation for damages. This claim was initially rejected by a lower court, and the subsequent appeal to a higher court was also dismissed. Following these decisions, the party filed both a civil and a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the previous rulings and obtain the damages sought. However, the Federal Tribunal found the appeals to be inadmissible for various legal reasons, including the failure to meet specific requirements for challenging lower court decisions.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to order the appellant to bear the judicial costs as the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_360/2009
Sentenza del 1° ottobre 2009
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Corboz, Giudice presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
C.________,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
opponente.
Oggetto
contratto di conto di deposito; disdetta,
risarcimento danni,
ricorso in materia civile e costituzionale contro la sentenza emanata il 13 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto e considerando:
che il 12 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione inoltrata il 21 febbraio 2008 da A.________ e B.________, tendente alla condanna di C.________ al pagamento di fr. 8'201.90 a titolo di risarcimento danni;
che l'appello interposto dai soccombenti contro la predetta pronunzia è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 13 luglio 2009;
che il 27 luglio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile e con un ricorso in materia costituzionale, giusta l' art. 119 LTF , onde ottenere l'annullamento delle sentenze emanate dalle due istanze ticinesi e l'accoglimento della sua pretesa risarcitoria;
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito ( art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3);
che la richiesta volta all'annullamento del giudizio pretorile è d'acchito inammissibile, non trattandosi di una decisione pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 e 114 LTF );
che il ricorso in materia civile non è comunque proponibile, la decisione del Tribunale d'appello essendo stata pronunciata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e il cui contenuto - contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il quale comunque non sostanzia minimamente la propria affermazione ( DTF 134 III 267 consid. 1.2) - non riguarda una questione di diritto d'importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ; DTF 135 III 1 consid. 1.3 pag. 4);
che l'impugnativa può dunque venir vagliata solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , combinato con l' art. 106 cpv. 2 LTF , l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella sentenza impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione ( DTF 133 III 393 consid. 6);
che, in particolare, qualora venga fatta valere la violazione del divieto dell'arbitrio, sancito dall' art. 9 Cost. , la parte ricorrente non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che la decisione criticata si fonda su di un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile ( DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262);
che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nella fattispecie in rassegna disattende manifestamente i requisiti di motivazione appena esposti;
che, infatti, il rimprovero mosso ai magistrati ticinesi di aver accertato in modo arbitrario i fatti posti a fondamento del loro giudizio è formulato in maniera categorica, senza una critica dettagliata delle considerazioni esposte nella pronunzia impugnata;
che lo stesso vale per l'asserita violazione dell' art. 7 Cost. ;
che anche il ricorso in materia costituzionale deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito dei due gravami mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b OG ;
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi;
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso in materia civile è inammissibile.
2. Il ricorso in materia costituzionale è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1 ottobre 2009
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: La Cancelliera:
Corboz Gianinazzi