Contract Dispute Appeal Inadmissibility (CHF 26,247.70)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed a judgment from the Civil Court of Appeals in Ticino that had upheld a lower court's decision requiring the individual to pay a sum of money related to a contract with a company. The original ruling ordered the individual to pay over 26,000 francs, and despite the appeal, the Court found that the monetary amount in dispute did not meet the required threshold for civil litigation. Subsequently, the individual's application was deemed inadmissible due to insufficient constitutional arguments regarding the alleged violations of rights. As a result, the court ruled that the appeal could not proceed and imposed judicial costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 51 cpv. 3 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 95 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 117 LTF; Contract Dispute Appeal Inadmissibility (CHF 26,247.70): The original ruling ordered the individual to pay over 26,000 francs, and despite the appeal, the Court found that the monetary amount in dispute did not meet the required threshold for civil litigation. Subsequently, the individual's application was deemed inadmissible due to insufficient constitutional arguments regarding the alleged violations of rights. As a result, the court ruled that the appeal could not proceed and imposed judicial costs on the individual.
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal in the simplified procedure.
Used to impose court costs on the appellant due to losing the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_347/2015
Sentenza del 13 agosto 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Alain Susin,
opponente.
Oggetto
contratto di appalto; mercede,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 25 febbraio 2014, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ Sagl, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato A.________ a versare all'attrice fr. 26'247.70, oltre interessi;
che con sentenza 26 maggio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da A.________;
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 1° luglio 2015 con cui chiede l'accoglimento del suo appello;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
che rimane quindi unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell' art. 95 LTF ;
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie;
che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente limitandosi a riassumere la procedura giudiziaria e a contestare di aver tacitamente ratificato "gli impegni assunti dallo Studio di architettura";
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 agosto 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti