Company Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Inadmissible Appeal and Compensation Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a company and an individual regarding a buyback right, in which the company was ordered to pay a significant amount to the individual by a lower court. The company appealed the decision, but the appellate court found the appeal insufficiently motivated and dismissed it, along with a request for compensation for delayed justice. The company subsequently filed a further appeal, arguing that the initial judge had mishandled the case over a prolonged period. However, the higher court concluded that the appeal did not meet the required legal standards for motivation, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Company Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Inadmissible Appeal and Compensation Claim: The company appealed the decision, but the appellate court found the appeal insufficiently motivated and dismissed it, along with a request for compensation for delayed justice. The company subsequently filed a further appeal, arguing that the initial judge had mishandled the case over a prolonged period. However, the higher court concluded that the appeal did not meet the required legal standards for motivation, rendering it inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it was manifestly insufficiently motivated, allowing the President to decide via summary procedure.
The court costs were allocated to the appellant following the outcome of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_345/2012
Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
opponente.
Oggetto
diritto di compera,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con decisione 8 agosto 2011, la A.________ SA a pagare a B.________ fr. 33'650.95 per pretese connesse a un diritto di compera;
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 8 maggio 2012, un appello della A.________ SA nella misura in cui è ricevibile;
che secondo i considerandi della sentenza impugnata l'intero appello risulta invero irricevibile in ragione della sua insufficiente motivazione;
che i Giudici cantonali hanno pure considerato inammissibile per carente motivazione la domanda di indennità per ritardata giustizia (non quantificata e proposta senza elementi di fatto a suo sostegno), l'appellante non avendo segnatamente nemmeno preteso di aver sollecitato il Pretore a proseguire la causa;
che con ricorso dell'11 giugno 2012 la A.________ SA postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza e il riconoscimento di un'indennità per ritardata giustizia di fr. 2'000.--;
che la ricorrente lamenta "il granchio preso dal giudice di prima istanza" riscontrabile con una semplice occhiata al giudizio pretorile e indica che il Pretore "ha fatto durare la vertenza addirittura 6 anni", nonostante i solleciti del suo legale e un'interpellanza in Gran Consiglio;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti della procedura cantonale ( DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame ( DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti la ricorrente si prevale di argomenti concernenti il merito del litigio, ma non spende una parola per spiegare per quale ragione il contenuto del suo appello e la domanda di un'indennità per ritardata giustizia sarebbero stati, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, conformi alle esigenze di motivazione previste dal CPC per tali rimedi;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 settembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti