Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_339/2017 KI-generiert

Temporary Employment Agency Sanctioned for Unauthorized Saturday Work Under Plasterers' CLA

Geschäftsnummer 4A_339/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a company engaged in temporary personnel placement that faced a fine for violating a collective labor agreement which prohibits Saturday work without prior authorization. Following an inspection in 2013, it was discovered that an employee had worked 25 Saturdays without obtaining the necessary permissions. The relevant authority imposed an initial penalty of 6,250 CHF, which was later reduced to 3,000 CHF by an arbitrator. The company contested the arbitrator's decision, arguing that it unfairly held them responsible for obtaining permission for Saturday labor, despite believing that the hiring company had done so. The company's appeal to a higher court was ultimately declared inadmissible, leading to a determination of judicial costs in their favor.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 393 CPC, Art. 393 lett. e CPC, Art. 9 Cost, Art. 77 cpv. 3 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 18 CCL; Temporary Employment Agency Sanctioned for Unauthorized Saturday Work Under Plasterers' CLA: Following an inspection in 2013, it was discovered that an employee had worked 25 Saturdays without obtaining the necessary permissions. The relevant authority imposed an initial penalty of 6,250 CHF, which was later reduced to 3,000 CHF by an arbitrator. The company contested the arbitrator's decision, arguing that it unfairly held them responsible for obtaining permission for Saturday labor, despite believing that the hiring company had done so. The company's appeal to a higher court was ultimately declared inadmissible, leading to a determination of judicial costs in their favor.

Schlagwörter

KI-generiert
Gesamtarbeitsvertrag bewilligungspflichtige Arbeit Schadenminderungspflicht bei Arbeitslosigkeit Arbeitszeit Temporärarbeitende Baubusse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the final orders to determine that court costs follow the event (loser pays).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_339/2017

Sentenza del 30 aprile 2018

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Kiss, Presidente,

Hohl, May Canellas,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

patrocinata dall'avv. Laura Cansani,

ricorrente,

contro

Commissione Paritetica Cantonale (CPC) per i lavori in gesso e l'intonacatura, viale Portone 4, 6500 Bellinzona,

opponente,

Oggetto

contratto collettivo di lavoro; penalità per lavoro di sabato,

ricorso contro il lodo emanato il 18 maggio 2017 dall'arbitro unico per i lavori in gesso e l'intonacatura.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. La A.________ SA è una ditta attiva nell'ambito della messa a disposizione temporanea di personale, la quale ha subito nel 2013 un controllo aziendale in cui è emerso che un suo dipendente attivo presso un'impresa del settore del gesso aveva lavorato 25 sabati senza che fossero state rilasciate le relative autorizzazioni. Per il periodo in questione il Consiglio di Stato del Cantone Ticino aveva decretato l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori (in seguito: CCL-gessatori). In virtù dell'art. 18.2 CCL-gessatori durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì-venerdì) e che in caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art. 19) oltre l'orario normale, al sabato, previa autorizzazione della Commissione paritetica cantonale (art. 18.3 CCL-gessatori). Inoltre, giusta l'art. 8.2 lett. b CCL-gessatori, in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo, la relativa Commissione Paritetica Cantonale è autorizzata a decretare una " pena convenzionale " fino ad un massimo di fr. 3'000.--.

Il 15 marzo 2016 la Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e l'intonacatura (in seguito: CPC gesso) ha inflitto alla A.________ SA una multa di fr. 6'250.-- per la violazione dell'art. 18.2 CCL-gessatori.

2. La A.________ SA ha adito l'arbitro unico per i lavori in gesso e l'intonacatura, il quale ha, con lodo 18 maggio 2017, ridotto a fr. 3'000.-- la penalità comminata. Premessa l'incontestata infrazione al divieto del lavoro al sabato, l'arbitro unico ha ritenuto che giusta l'art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento; LC; RS 823.11) la ditta interinale è stata giustamente sanzionata, ma ha indicato che, trattandosi di una violazione del divieto di lavoro abusivo, l'ammontare della penalità andava abbassato all'importo massimo previsto dal CCL-gessatori.

3. Con ricorso in materia civile del 21 giugno 2017 la A.________ SA postula l'annullamento della predetta decisione arbitrale.

Con risposta 31 luglio 2017 la CPC gesso propone, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo.

Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti.

4. Un ricorso in materia civile diretto contro una decisione emanata in una procedura arbitrale retta dal CPC è unicamente ammissibile per i motivi di ricorso elencati nell' art. 393 CPC . È pertanto escluso prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tale articolo. Giusta l'art. 393 lett. e CPC, norma che riprende il motivo di ricorso già previsto dall'abrogato art. 36 lett. f del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 (CA), la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all' art. 9 Cost. (sentenza 5A_978/2015 del 17 febbraio 2016 consid. 3; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità ( DTF 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).

Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva ( art. 77 cpv. 3 LTF ). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall' art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale ( DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_355/2016 del 5 agosto 2016 consid. 2.1). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto presentato entro il termine di ricorso: il ricorrente non può completare o migliorare la sua impugnativa con la replica (sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345 ; DTF 135 I 19 consid. 2.2).

5.

5.1. L'arbitro unico ha ritenuto che alla ricorrente potesse essere addossata una multa convenzionale per avere infranto l'art. 18 CCL- gessatori, perché l' art. 20 LC recita che " se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro " e che il Consiglio federale ha, nell'art. 48a cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (ordinanza sul collocamento; OC; RS 823.111), precisato che le disposizioni concernenti la durata del lavoro disciplinano la settimana di 5 giorni.

5.2. La ricorrente invoca una manifesta violazione del diritto. Asserisce che l'arbitro le avrebbe attribuito il compito della ditta acquisitrice, a cui è passato il diritto di dare istruzioni al lavoratore, di chiedere l'autorizzazione per il lavoro svolto di sabato. Sostiene poi di aver potuto in buona fede credere che la ditta acquisitrice avesse chiesto e ricevuto il necessario permesso e che sarebbe " impensabile " che essa ne controlli il rilascio.

5.3. Nella fattispecie con la summenzionata censura, apodittica e che si esaurisce in una personale interpretazione delle norme del diritto federale e delle disposizioni del CCL applicabili, la ricorrente misconosce le esigenze di motivazione poste a un ricorso in materia civile contro un lodo arbitrale. Essa nemmeno spiega per quale motivo sarebbe addirittura insostenibile pretendere da un'impresa interinale di preoccuparsi del rispetto di disposizioni sul tempo di lavoro dei suoi dipendenti previste da contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

6.

6.1. L'arbitro unico ha pure ritenuto infondata la critica inerente alla carenza di pariteticità del controllo effettuato, perché l'accertamento determinante non è mai stato contestato e perché le successive decisioni sono state ratificate dal plenum della CPC gesso.

6.2. La ricorrente lamenta una violazione del principio della pariteticità perché sarebbe stata controllata " da due rappresentanti di appartenenza sindacale ", ragione per cui la verifica sarebbe nulla.

6.3. Pure questa censura di natura meramente appellatoria si rivela inammissibile per la sua carente motivazione. La ricorrente nemmeno spende una parola per contestare l'argomentazione dell'arbitro unico secondo cui, visto che il lavoro sabatino privo di autorizzazione è pacifico, la censura cadrebbe "nel vuoto".

7. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata patrocinata, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e all'arbitro unico per i lavori in gesso e l'intonacatura.

Losanna, 30 aprile 2018

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti