Cantonal Tenancy Eviction Affirmed Due to Untimely Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA tenant was ordered by the Pretore of the Lugano district to vacate a rented apartment in Agno following a request from the landlords. The tenant appealed this decision, but the II Civil Chamber of the Cantonal Court of Appeal of Ticino dismissed the appeal on April 18, 2023. The tenant then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and to have the case sent back for reconsideration. However, the appeal was filed on June 5, 2023, which was deemed late according to the legal timeframe for such actions. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 138 cpv. 1 CPC, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Cantonal Tenancy Eviction Affirmed Due to Untimely Appeal: The tenant appealed this decision, but the II Civil Chamber of the Cantonal Court of Appeal of Ticino dismissed the appeal on April 18, 2023. The tenant then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and to have the case sent back for reconsideration. However, the appeal was filed on June 5, 2023, which was deemed late according to the legal timeframe for such actions. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed in the reasoning to justify the decision to rule on the manifestly inadmissible appeal through the simplified procedure.
Cited as the basis for imposing the judicial costs on the appellant due to their being unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_297/2023
Sentenza del 9 giugno 2023
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.B.________,
2. C.B.________,
opponenti.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2023
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2023.30).
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 17 febbraio 2023 e in accoglimento dell'istanza di B.B.________ e C.B.________ (locatori), ordinato a A.________ (conduttore) di liberare entro 10 giorni dalla notificazione della pronunzia l'appartamento locato ad Agno;
che con sentenza 18 aprile 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dal conduttore;
che con ricorso al Tribunale federale, consegnato alla posta il 5 giugno 2023, A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale;
che la notifica di decisioni cantonali è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta ( art. 138 cpv. 1 CPC );
che secondo l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che non modificano la data determinante per la finzione di notifica né la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio postale raccomandato ( DTF 141 II 429 consid. 3.3), né una seconda spedizione del giudizio cantonale per posta semplice (sentenza 4A_61/2022 del 9 febbraio 2022; DTF 119 V 89 consid. 4b/aa);
che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 18 aprile 2023 e risulta essere giunta, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, all'ufficio postale di Agno il 19 aprile 2023 (giorno in cui è stato effettuato un tentativo di recapito infruttuoso), dove è rimasta in giacenza in seguito a una disposizione del destinatario fino al 5 maggio 2023;
che pertanto il ricorso consegnato alla posta unicamente il 5 giugno 2023 si rivela manifestamente inammissibile, siccome tardivo, e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 giugno 2023
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti