Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_291/2023 KI-generiert

Dispute Over Advance Court Costs in Hobby Room Tenancy Appeal

Geschäftsnummer 4A_291/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a case involving a damages claim initiated by an individual against a company, the Swiss Federal Tribunal reviewed an appeal concerning the requirement for the complainant to pay an advance on legal fees. The claimant sought damages of CHF 1,500, leading the lower court to order an advance payment of CHF 400 for legal fees. The claimant's appeal argued that the proceedings should fall under a specific provision of the Ticino judicial tariff law applicable to rental disputes, which would have potentially reduced the fee requirements. However, this was not accepted at the cantonal level as the case did not involve a residential or commercial lease but rather concerned a hobby room. The claimant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, asserting that this decision disproportionately affected her financial situation due to her limited income from an AVS pension and complementary benefits, and requested to be exempted from court fee payments or to receive free legal assistance. The Tribunal had to address whether the appeal met the criteria for jurisdiction and consideration based on the alleged financial hardship and procedural circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 7 LTG, Art. 112 CPC, Art. 74 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 8 LTG, Art. 93 cpv. 1 LTF; Dispute Over Advance Court Costs in Hobby Room Tenancy Appeal: The claimant sought damages of CHF 1,500, leading the lower court to order an advance payment of CHF 400 for legal fees. The claimant's appeal argued that the proceedings should fall under a specific provision of the Ticino judicial tariff law applicable to rental disputes, which would have potentially reduced the fee requirements. However, this was not accepted at the cantonal level as the case did not involve a residential or commercial lease but rather concerned a hobby room. The claimant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, asserting that this decision disproportionately affected her financial situation due to her limited income from an AVS pension and complementary benefits, and requested to be exempted from court fee payments or to receive free legal assistance. The Tribunal had to address whether the appeal met the criteria for jurisdiction and consideration based on the alleged financial hardship and procedural circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvorschuss Handelsstreitigkeit verfassungsmässige Schranken Zahlungsbefehl missbräuchliche Forderung des Vermieters Leistung einer Sicherheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 7 LTG
Ha considerato che il Pretore aveva tenuto conto delle peculiarità del caso, richiedendo un anticipo inferiore al limite previsto dall'art. 7 LTG per le procedure ordinarie e ha reputato inapplicabile l' art.
Art. 112 CPC
7 LTG per le procedure ordinarie e ha reputato inapplicabile l' art. 112 CPC , perché tale norma permette di chiedere la dilazione o il condono di spese solo una volta chiusa la procedura.
Art. 74 cpv. 1 LTF
La ricorrente riconosce che il valore litigioso previsto dall' art. 74 cpv. 1 LTF non è raggiunto in concreto, ma afferma che il ricorso in materia civile sarebbe nondimeno ammissibile, trattandosi dell'applicazione del diritto di locazione con le relative conseguenze - anche a livello di costi - per l'inquilino.
Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF
La ricorrente riconosce che il valore litigioso previsto dall' art. 74 cpv.
Art. 8 LTG
Ora, la ricorrente non spiega né è ravvisabile perché ciò non sarebbe il caso con riferimento alla questione sollevata in concreto e concernente il campo di applicazione dell'art. 8 LTG.
Art. 93 cpv. 1 LTF
La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di un anticipo delle spese giudiziarie non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 cpv. 1 LTF (norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell' art.
Art. 117 LTF
1 LTF (norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell' art. 117 LTF ), unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica ( art.
Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
117 LTF ), unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente ( DTF 148 IV 155 consid.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the inadmissibility of the appeal via the simplified procedure because it was insufficiently reasoned.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid due to the lack of prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to allocate court costs to the losing appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_291/2023

Sentenza del 20 giugno 2023

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ AG,

patrocinata dall'avv. Patrick Fini,

opponente.

Oggetto

anticipo delle spese,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2023.5 13.2023.6).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'ambito della causa incoata con petizione 8 gennaio 2023 da A.________ nei confronti della B.________ AG per ottenere un risarcimento danni di fr. 1'500.--, il Pretore del distretto di Lugano ha chiesto, con ordinanza 19 gennaio 2023, all'attrice di versare un anticipo spese di fr. 400.--.

2. La III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 2 maggio 2023, respinto il reclamo presentato da A.________. La Corte cantonale non ha ritenuto applicabile l'art. 8 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL 178.200), che prevede una tassa di giustizia fra 100.-- e 200.-- franchi nelle controversie fino a un valore litigioso di fr. 30'000.--, perché la causa non concerne la locazione di un'abitazione o di locali commerciali come richiesto dalla predetta norma, ma riguarda un locale hobby. Ha considerato che il Pretore aveva tenuto conto delle peculiarità del caso, richiedendo un anticipo inferiore al limite previsto dall'art. 7 LTG per le procedure ordinarie e ha reputato inapplicabile l' art. 112 CPC , perché tale norma permette di chiedere la dilazione o il condono di spese solo una volta chiusa la procedura.

3. A.________è insorta al Tribunale federale con ricorso 1° giugno 2023 (data del deposito alla posta), con cui postula l'annullamento della predetta sentenza, la constatazione che "è applicabile il diritto di locazione privato dove la parte più debole è sempre l'inquilino"e di essere esentata dal pagamento di spese giudiziarie o subordinatamente di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. La ricorrente riconosce che il valore litigioso previsto dall' art. 74 cpv. 1 LTF non è raggiunto in concreto, ma afferma che il ricorso in materia civile sarebbe nondimeno ammissibile, trattandosi dell'applicazione del diritto di locazione con le relative conseguenze - anche a livello di costi - per l'inquilino. Sennonché ciò non basta per considerare che la causa verta su una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell' art. 74 cpv. 2 lett. a LTF , atteso che tale nozione va interpretata in maniera restrittiva e l'eccezione non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in un qualsiasi momento in una causa con un valore di lite sufficiente (sentenza 4A_145/2022 del 14 marzo 2023 consid. 1.4; DTF 134 III 267 consid. 1.2.3). Ora, la ricorrente non spiega né è ravvisabile perché ciò non sarebbe il caso con riferimento alla questione sollevata in concreto e concernente il campo di applicazione dell'art. 8 LTG. Ne segue che la decisione cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

5. La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di un anticipo delle spese giudiziarie non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 cpv. 1 LTF (norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell' art. 117 LTF ), unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente ( DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1, con rinvii). In materia di anticipo spese un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria ( DTF 142 III 798 consid. 2.3.4).

In concreto la ricorrente si limita ad affermare di essere al beneficio di una rendita AVS con prestazioni complementari e che la pur minima spesa "che esula dal piccolo budget" la metterebbe in serie difficoltà. L'ammissibilità del ricorso dal profilo dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF appare quindi dubbia. La questione non merita tuttavia maggiore disamina, il ricorso rivelandosi - come si spiegherà - inammissibile per la sua carente motivazione.

6. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1).

Ora, in concreto invano si cerca nel ricorso una censura che soddisfa le predette esigenze di motivazione. La ricorrente sostiene che l'anticipo richiesto sarebbe sproporzionato, perché qualora non si fosse trattato di una questione di locazione sarebbe stato competente il giudice di pace, che può unicamente prelevare tasse di giustizia fino a un massimo di fr. 300.--, e perché avrebbe dovuto essere applicato l'art. 8 LTG, atteso che il locale hobby può unicamente essere locato da chi abita nell'immobile. Così facendo ella si limita ad inammissibilmente proporre una propria personale interpretazione della tariffa cantonale, fondata peraltro su fatti che non risultano dalla decisione impugnata, ed effettuare paragoni fra situazioni differenti senza nemmeno tentare di far apparire contraria alla Costituzione la soluzione adottata dalla Corte cantonale. Infine, nemmeno quando si dilunga sull' art. 112 CPC , senza confrontarsi con le considerazioni della Corte cantonale, formula un'ammissibile censura.

7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va evaso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ). Non sussistono motivi per esentare la ricorrente dal pagamento della tassa di giustizia e la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 giugno 2023

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti