Debtor v. Creditor (Federal Supreme Court Admissibility of Appeal Regarding Incidental Remand)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between a debtor and a company in liquidation concerning a bank credit and accrued interest. Initially, a lower court ordered the debtor to pay a significant amount to the company. However, this decision was overturned by an appellate court, which sent the case back for further proceedings. The debtor subsequently appealed the appellate court's decision, arguing for its annulment, but the appeals court found the appeal inadmissible as it did not satisfy the legal requirements for a final decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the costs were allocated to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Debtor v. Creditor (Federal Supreme Court Admissibility of Appeal Regarding Incidental Remand): Initially, a lower court ordered the debtor to pay a significant amount to the company. However, this decision was overturned by an appellate court, which sent the case back for further proceedings. The debtor subsequently appealed the appellate court's decision, arguing for its annulment, but the appeals court found the appeal inadmissible as it did not satisfy the legal requirements for a final decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the costs were allocated to the appellant.
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KI-generiertUsed to decide on the manifestly inadmissible appeal in the simplified procedure.
Used to impose court costs on the appellant following the inadmissibility of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_283/2016
Sentenza del 31 maggio 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,
contro
B.________ SA in liquidazione,
patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi,
opponente.
Oggetto
credito in conto corrente; interessi,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che, in accoglimento della petizione inoltrata dalla B.________ SA in liquidazione nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con sentenza 2 settembre 2014, condannato il convenuto a pagare all'attrice euro 135'884.32;
che con sentenza 21 marzo 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato il giudizio pretorile e ha ritornato l'incarto al primo giudice per la continuazione della procedura nel senso dei considerandi;
che con ricorso in materia civile del 3 maggio 2016 A.________ chiede di annullare e riformare la sentenza di appello nel senso di respingere la petizione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che sono decisioni finali secondo l' art. 90 LTF quelle che pongono fine al procedimento;
che pertanto, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione di rinvio dell'autorità inferiore non è finale;
che essa costituisce invece una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 cpv. 1 LTF ( DTF 140 V 321 consid. 3.1) unicamente suscettiva di un ricorso in materia civile se può causare un danno irreparabile di natura giuridica ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF );
che spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all' art. 93 LTF , fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa ( DTF 138 III 46 consid. 1.2);
che nella fattispecie il sussistere dei presupposti previsti dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dalla perizia per la cui assunzione la causa è stata rinviata al giudice di primo grado) né il ricorrente spende una parola per illustrarne l'esistenza;
che in tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 31 maggio 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti