Swiss Federal Supreme Court Upholds Rejection of Appeal on Procedural Orders in Debt Recognition Lawsuit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where one party sought to deny the existence of a debt amounting to 200,000 Swiss Francs, which was the subject of a claim by the opposing party. The initial court proceedings were conducted in the district court, which deemed the opposing party's submissions as tardy and dismissed their requests for certain evidence. Following this, the appellate court upheld the dismissal of an appeal brought by the party contesting the debt due to lack of a serious merit. The party then appealed to the federal court seeking to overturn the decisions made by both the district and appellate courts. The federal court, however, found the appeal manifestly inadmissible, noting that the issues raised could be addressed in a future appeal against a final decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Rejection of Appeal on Procedural Orders in Debt Recognition Lawsuit: The initial court proceedings were conducted in the district court, which deemed the opposing party's submissions as tardy and dismissed their requests for certain evidence. Following this, the appellate court upheld the dismissal of an appeal brought by the party contesting the debt due to lack of a serious merit. The party then appealed to the federal court seeking to overturn the decisions made by both the district and appellate courts. The federal court, however, found the appeal manifestly inadmissible, noting that the issues raised could be addressed in a future appeal against a final decision.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this provision.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_273/2016
Sentenza del 19 maggio 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Prisca Renella,
opponente.
Oggetto
azione di disconoscimento del debito,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________ ha chiesto con petizione 17 febbraio 2015 al Pretore del distretto di Lugano di accertare l'inesistenza del debito di fr. 200'000.-- per il quale A.________ l'aveva escusso;
che nell'ambito di tale causa il Pretore aggiunto ha, con ordinanza 5 febbraio 2016, dichiarato tardive le osservazioni 2 febbraio 2016 presentate da A.________, respinto l'istanza con cui quest'ultima ha chiesto la produzione dell'originale della cartella clinica e estromesso dagli atti la documentazione prodotta;
che con sentenza 10 marzo 2016 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________ per la mancata allegazione di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che la Corte cantonale ha pure rilevato l'infondatezza nel merito del rimedio di diritto;
che con ricorso 29 aprile 2016 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza dell'ultima istanza cantonale e quella pretorile;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il giudizio cantonale concernendo una decisione incidentale notificata separatamente, il ricorso immediato al Tribunale federale è unicamente ammissibile se essa può causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF );
che tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente, mentre non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi ( DTF 138 III 190 consid. 6, con rinvii);
che l'esistenza di tale condizione va verificata con riferimento alla decisione di primo grado e non riguardo a quella di inammissibilità resa dall'autorità di ricorso e che per costante giurisprudenza non sussiste un pregiudizio irreparabile in particolare se la questione decisa dal primo giudice può essere sollevata in un ricorso contro la decisione finale ( DTF 141 III 80 consid. 1.2);
che spetta inoltre al ricorrente allegare per quale motivo sarebbe minacciato da un danno irreparabile di natura giuridica ( DTF 137 III 324 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 4);
che nel prolisso ricorso la ricorrente non spiega - né è ravvisabile - per quale motivo ella non potrebbe ottenere l'assunzione delle prove eventualmente rifiutate a torto dal Pretore o lamentarsi della mancata considerazione delle sue osservazioni con un ricorso diretto contro la decisione finale;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 maggio 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti