Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_236/2011 KI-generiert

Contractor's Tiling Claim Barred by Five-Year Limitation Period for Artisan Work

Geschäftsnummer 4A_236/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a contractual dispute between a general contractor and its clients regarding unpaid work performed for the tiling and natural stone facing of an outdoor swimming pool, commissioned in 1999. The contractor completed its last intervention in May 2001, but the clients only paid a partial advance of CHF 15,000. In 2008, the contractor sought to recover the remaining CHF 43,163.45 through a legal petition, but the clients raised a statute of limitations defense. The initial court ruled in favor of the clients, asserting that the claims were indeed time-barred under the applicable provision of law concerning artisan work. This ruling was upheld by the appeal court, prompting the contractor to appeal to the Federal Tribunal, seeking annulment of the earlier judgments and an order for expert appraisal of the work in question.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 72 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 cpv. 1 LTF; Contractor's Tiling Claim Barred by Five-Year Limitation Period for Artisan Work: The contractor completed its last intervention in May 2001, but the clients only paid a partial advance of CHF 15,000. In 2008, the contractor sought to recover the remaining CHF 43,163.45 through a legal petition, but the clients raised a statute of limitations defense. The initial court ruled in favor of the clients, asserting that the claims were indeed time-barred under the applicable provision of law concerning artisan work. This ruling was upheld by the appeal court, prompting the contractor to appeal to the Federal Tribunal, seeking annulment of the earlier judgments and an order for expert appraisal of the work in question.

Schlagwörter

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Unternehmer Fristen Haftung des Architekten Verbleiberecht Verkäuferpfandrecht Recht auf Arbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on ordering court costs against the losing party.

Art. 68 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on ordering the reimbursement of legal fees (répétibles) to the opponents.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_236/2011

Sentenza del 29 agosto 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Klett, Presidente,

Corboz, Rottenberg Liatowitsch,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari,

ricorrente,

contro

B.________ e C.________,

patrocinati dall'avv. Laura Loser,

opponenti.

Oggetto

contratto d'appalto; prescrizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2011

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nel 1999 C.________ e B.________ hanno incaricato la A.________SA di eseguire il rivestimento in piastrelle e in pietra naturale di una piscina esterna. L'ultimo intervento di tale impresa concernente il predetto appalto risale al 31 maggio 2001.

2. Poiché i committenti hanno unicamente pagato un acconto di fr. 15'000.--, l'appaltatrice ha chiesto con petizione 8 luglio 2008 al Pretore del distretto di Lugano di condannare C.________ e B.________ a versarle l'importo residuo di fr. 43'163.45. All'udienza del 27 novembre 2008 il Pretore ha disposto la discussione dell'eccezione di prescrizione - fondata sull' art. 128 n. 3 CO (lavori d'artigiani) - sollevata dai convenuti e ha respinto, perché ha ritenuto la prova irrilevante, la richiesta dell'attrice di ordinare, qualora egli "dovesse avere dei dubbi", una perizia per dimostrare che i lavori da lei effettuati "non hanno un mero e semplice carattere di manualità". Con sentenza 1° ottobre 2010 il Pretore ha accolto l'eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione.

3. Il 9 marzo 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello dell'attrice. La Corte cantonale ha ritenuto infondata la lamentela dell'appellante concernente la mancata erezione della predetta perizia, indicando che questa era stata chiesta al Pretore per l'eventualità, non verificatasi, che egli avesse dei dubbi. I Giudici d'appello hanno poi confermato l'opinione del Pretore, richiamando la giurisprudenza di questo Tribunale ed apprezzando le prove agli atti e gli allegati delle parti, che in concreto i lavori svolti dall'appaltatrice erano dei lavori d'artigiani nel senso dell' art. 128 n. 3 CO .

4. Con ricorso in materia civile del 13 aprile 2011 la A.________SA chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello, di ordinare la perizia e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Dei motivi del ricorso si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono.

Con risposta 30 maggio 2011 C.________ e B.________ propongono che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, per l'eventualità che sia considerato ricevibile, chiedono che sia respinto.

5. La sentenza impugnata è una decisione finale ( art. 90 LTF ) che è stata emanata dall'ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) con un valore di lite manifestamente superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) ricorso inoltrato dalla parte soccombente ( art. 76 cpv. 1 LTF ) è quindi in linea di principio ammissibile.

Si rivela per contro di primo acchito inammissibile, poiché non diretto contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, il rimprovero mosso al Pretore di aver violato l' art. 29 cpv. 2 Cost. per non aver motivato il suo rifiuto di assumere la perizia.

6. In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e può scostarsene o completarlo unicamente se è stato effettuato in violazione del diritto nel senso dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Poiché la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio ( DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) e configura a sua volta la violazione di un diritto fondamentale ( art. 9 Cost. ; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono le accresciute esigenze di motivazione poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Questa norma prevede che il Tribunale federale esamina le censure di violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente le solleva e motiva in modo circostanziato ( DTF 136 II 304 consid. 2.5). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione del divieto dell'arbitrio non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria ( DTF 136 II 489 consid. 2.8).

Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove giova ricordare che il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio potere discrezionale - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tenere conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile ( DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).

7. Nelle cause che vertono - come in concreto - su una pretesa del diritto privato federale, il diritto alla prova è disciplinato dall' art. 8 CC e non dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza 5A_726/2009 del 30 aprile 2010 consid. 3, non pubblicato in DTF 136 III 365 ). L' art. 8 CC non esclude tuttavia che sulla base di un apprezzamento anticipato non arbitrario delle prove, il giudice rifiuti l'assunzione di ulteriori prove, perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati o perché reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento fondato sulle prove già amministrate ( DTF 129 III 18 consid. 2.6; 122 III 219 consid. 3c).

7.1 La ricorrente pare ritenere che la Corte cantonale non abbia considerato necessaria l'assunzione di una perizia sulla natura dei lavori effettuati unicamente perché essa si sarebbe limitata a chiederla per il caso in cui il Pretore avesse avuto dei dubbi e afferma che in questo modo la Corte cantonale avrebbe travisato quanto detto all'udienza del 27 novembre 2008. Essa afferma di aver domandato l'allestimento della perizia per l'eventualità, verificatasi in concreto, che il Giudice di prime cure non condividesse il suo convincimento che i lavori svolti non siano soggetti alla prescrizione quinquennale dell' art. 128 n. 3 CO .

7.2 In concreto non occorre approfondire tale questione, perché la Corte cantonale, basandosi sulle prove agli atti e sugli allegati dell'attrice qui ricorrente, è giunta alla conclusione che i lavori per cui questa pretende di essere pagata sono dei lavori di artigiani nel senso dell' art. 128 n. 3 CO . I giudici cantonali basandosi sull'offerta allestita dall'attrice e prodotta dai convenuti, sui bollettini di lavoro allestiti e prodotti dall'attrice, nonché sulla petizione e sulla replica in cui veniva indicato che l'appalto comprendeva "solamente la posa dei rivestimenti (piastrelle e pietra naturale)" hanno maturato il convincimento che in concreto si trattava di lavori "in cui la parte manuale è stata, se non esclusiva, in ogni caso preponderante, senza necessità di pianificazione e di coordinazione con altri artigiani".

7.3 Dalla descritta valutazione dell'incartamento della causa operata dalla Corte cantonale - contro la quale la ricorrente non formula alcuna critica che soddisfa le esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF - emerge che i Giudici d'appello hanno ritenuto, sulla base di un apprezzamento anticipato non arbitrario delle prove, inutile l'assunzione della predetta perizia. Ne segue che l'argomentazione ricorsuale attinente ad una pretesa violazione del diritto alla prova si rivela infondata.

8. In queste circostanze si appalesa altrettanto inconsistente la pretesa violazione del divieto dell'arbitrio sollevata con riferimento all' art. 183 CPC /TI, norma che reca il titolo marginale "onere della prova". Infatti, ammesso che tale disposto abbia una portata propria rispetto all' art. 8 CC , quando in base all'apprezzamento delle prove il giudice ritiene - come in concreto - provato un fatto (la preponderanza della parte manuale dei lavori eseguiti senza la necessità di coordinazione e pianificazione con altri artigiani), la questione dell'onere della prova diviene senza oggetto ( DTF 132 III 626 consid. 3.4).

9. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 agosto 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti