Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_234/2011 KI-generiert

Irrevocability of Judicial Dissolution of Stock Corporation for Failure to Reestablish Corporate Bodies and Domicile

Geschäftsnummer 4A_234/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that was dissolved and placed into liquidation by a local court due to its failure to restore its administrative structures despite prior warnings. The company later petitioned for the revocation of this dissolution, arguing that it had appointed new management and addressed its legal issues. However, the court denied this request, stating that the relevant regulations do not allow for the revocation of a dissolution once declared. The company subsequently appealed this decision, but the appellate court upheld the original ruling, leading to the company's further appeal to the Federal Tribunal, where they sought either a reversal of the previous judgments or a reassessment of the timeliness and necessity of the dissolution.

Legislator-Regeste

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Art. 154 cpv. 3 dell, Art. 154 ORC, Art. 153 cpv. 5 ORC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 731b cpv. 1 CO, Art. 66 cpv. 1 LTF; Irrevocability of Judicial Dissolution of Stock Corporation for Failure to Reestablish Corporate Bodies and Domicile: The company later petitioned for the revocation of this dissolution, arguing that it had appointed new management and addressed its legal issues. However, the court denied this request, stating that the relevant regulations do not allow for the revocation of a dissolution once declared. The company subsequently appealed this decision, but the appellate court upheld the original ruling, leading to the company's further appeal to the Federal Tribunal, where they sought either a reversal of the previous judgments or a reassessment of the timeliness and necessity of the dissolution.

Schlagwörter

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Auflösung der Gesellschaft Widerruf des Konkurses öffentlich-rechtliche Körperschaft Prozessrecht Holdinggesellschaft gesetzliche Voraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Used to confirm that the appeal met the monetary threshold for admissibility.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

LF200049 (2020-12-11) · zh
Creditor's Action for Organizational Deficiencies Against Company in Liquidation: Jurisdiction and Case Value Determination
«…denen Aktiva den Wert des nominellen Grundkapitals offensichtlich nicht erreichen]; 4A_630/2011 vom 7. März 2012, E. 1; 4A_234/2011 vom 8. August 2011; 4A_315/2010 vom 19. August 2010, E. 2; 4A_278/2010 vom 8. Juli 2010, E. 6; 4A_106/2010 vom 22. Juni…»
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Creditor's Request for Company Dissolution and Appeal Against Advance on Costs
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LF200049 · zh
Creditor Challenge to Liquidator Inactivity and Jurisdictional Error in GmbH Liquidation
«…denen Aktiva den Wert des nominellen Grundkapitals offensichtlich nicht erreichen]; 4A_630/2011 vom 7. März 2012, E. 1; 4A_234/2011 vom 8. August 2011; 4A_315/2010 vom 19. August 2010, E. 2; 4A_278/2010 vom 8. Juli 2010, E. 6; 4A_106/2010 vom 22. Juni…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_234/2011

Sentenza dell'8 agosto 2011

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Klett, Presidente,

Kolly, Ramelli, Giudice supplente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA in liquidazione,

patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

ricorrente,

contro

Ufficio del registro di commercio,

opponente.

Oggetto

revoca dello scioglimento di una società anonima,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerando:

che il 7 dicembre 2010 il Pretore del distretto di Lugano ha pronunciato, su istanza dell'Ufficio del registro di commercio di Lugano fondata sull'art. 154 cpv. 3 dell'Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), lo scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni del fallimento della A.________ SA, la quale non aveva ripristinato consiglio di amministrazione, organo di revisione e recapito statutario nonostante la diffida pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio;

che con istanza del 14 febbraio 2011 la società ha chiesto al medesimo Pretore di revocare la predetta decisione e di assegnarle un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, adducendo che l'assemblea generale aveva nel frattempo nominato l'amministratore e l'ufficio di revisione e modificato il recapito;

che il Pretore ha respinto l'istanza con sentenza del 15 febbraio 2011, argomentando che l' art. 154 ORC , contrariamente all' art. 153 cpv. 5 ORC , non prevede la possibilità di revocare lo scioglimento pronunciato dal giudice;

che in precedenza - il 14 novembre 2008 - il Pretore aveva invece accolto una richiesta analoga della società;

che l'appellazione presentata dalla A.________ SA in liquidazione è stata respinta con sentenza 10 marzo 2011 della II Camera civile del Tribunale di appello ticinese;

che la società insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 12 aprile 2011, chiedendo in via principale l'accoglimento delle domande già formulate innanzi al Pretore e in via subordinata l'annullamento del giudizio impugnato con il rinvio degli atti all'autorità cantonale "affinché si pronunci sulla tempestività dell'istanza 14 febbraio 2011 e sulla necessità della misura dello scioglimento e della conseguente liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento";

che né l'autorità cantonale, né l'Ufficio del registro di commercio hanno preso posizione sul ricorso;

che l'azione di revoca dello scioglimento della società anonima - come quella di scioglimento (sentenza 4A_106/2010 del 22 giugno 2010, consid. 6, non pubblicato in DTF 136 III 369 ) - è una causa civile di carattere pecuniario il cui valore è determinato dal capitale nominale;

che il capitale nominale della società ricorrente è di fr. 250'000.-- per cui la soglia dell' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunta;

che per il resto il ricorso, sotto il profilo formale, è ammissibile;

che la Corte cantonale, dopo avere premesso che l'Ufficio del registro di commercio era obbligato a diffidare soltanto le persone tenute all'iscrizione, non gli azionisti, ha ripreso in sostanza la motivazione del Pretore, confermando che lo scioglimento pronunciato dal giudice secondo gli art. 154 ORC e 731b CO, quest'ultimo entrato in vigore il 1° gennaio 2008, non può più essere revocato, fatta eccezione del caso in cui sia ripristinato il domicilio legale nel senso dell' art. 153 cpv. 5 ORC ;

che le censure con le quali la ricorrente contesta lo scioglimento della società non sono ricevibili, poiché tale questione è stata risolta definitivamente dal Pretore con la sentenza del 7 dicembre 2010, cresciuta in giudicato, e non è più oggetto di questa procedura;

che così è degli argomenti concernenti la buona fede dell'azionista, ancorché il tema non sia di rilievo (cfr. sentenza citata, consid. 9.1 non pubblicato), la severità eccessiva con la quale l'autorità cantonale avrebbe apprezzato le circostanze del caso specifico e il risultato sproporzionato che comporterebbe l'applicazione rigorosa degli art. 731b cpv. 1 CO e 154 ORC;

che l'autorità cantonale non ha leso il diritto di essere sentita della ricorrente per non essere entrata nel merito di tali argomentazioni, non pertinenti, proposte anche con l'appello;

che, per tornare all'oggetto di questa procedura, i giudici cantonali hanno richiamato con ragione la DTF 136 III 369 , nella quale il Tribunale federale ha stabilito che l' art. 731b cpv. 1 n. 3 CO non permette più la revoca dello scioglimento a seguito del ripristino delle condizioni legali, tale eventualità essendo stata mantenuta esclusivamente per il caso retto dall' art. 153 cpv. 5 ORC (consid. 11.4.2 pag. 372);

che la ricorrente non si confronta con questa motivazione, limitandosi a obiettare che l' art. 154 ORC non prevede ma nemmeno vieta la modifica delle misure in discussione;

che, in considerazione della giurisprudenza citata, tale argomentazione è manifestamente infondata, come lo sono gli argomenti con i quali la ricorrente invoca il giudizio di revoca pronunciato dal Pretore nel 2008, non potendosi essa prevalere di un'applicazione non corretta del diritto federale avvenuta nell'ambito di un altro procedimento;

che, al contrario, il trattamento indulgente concessole in passato dal Pretore doveva indurre la ricorrente a occuparsi con maggiore diligenza dell'organizzazione societaria prescritta imperativamente dalla legge e a colmare rapidamente le lacune;

che le spese sono a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 agosto 2011

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti