Federal Office v. Cantonal Court (Confidential Tender Documents in Arbitration Support)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an arbitration procedure initiated by one party against another following the termination of contracts related to roadside assistance. The dispute arose when one party requested the Federal Roads Office to provide documents submitted by competitors in a public procurement process for roadside assistance services. The Office refused, citing confidentiality concerns under transparency regulations. After an unsuccessful attempt at mediation, the matter was brought before a court, which ruled that the Office must submit the requested documents. The Office subsequently appealed this decision, arguing that it was definitive and that disclosing confidential information would cause irreparable harm. The opposing party contended that the appeal should be dismissed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 375 cpv. 2 CPC, Art. 160 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 161 cpv. 1 CPC, Art. 166 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF; Federal Office v. Cantonal Court (Confidential Tender Documents in Arbitration Support): The dispute arose when one party requested the Federal Roads Office to provide documents submitted by competitors in a public procurement process for roadside assistance services. The Office refused, citing confidentiality concerns under transparency regulations. After an unsuccessful attempt at mediation, the matter was brought before a court, which ruled that the Office must submit the requested documents. The Office subsequently appealed this decision, arguing that it was definitive and that disclosing confidential information would cause irreparable harm. The opposing party contended that the appeal should be dismissed.
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KI-generiertThis article, which concerns simplified procedure for inadmissibility, was not explicitly cited in the final order.
Although cited in the reasoning for examining jurisdiction, this provision was not cited in the dispositive order.
The Federal Tribunal decided to waive court fees for USTRA based on this provision, considering its action aimed at protecting official confidentiality.
This provision was used to determine that B.________ must also pay costs to A.________, being considered as a losing party alongside USTRA.
Although cited in the reasoning regarding the right of appeal for administrative agencies, this provision was not cited in the dispositive order.
Although mentioned by USTRA in its arguments, this provision regarding the right to appeal was not cited in the dispositive.
Although cited in the reasoning regarding the right of appeal for administrative agencies, this provision was not cited in the dispositive order.
Although cited in the reasoning regarding the right of appeal for administrative agencies, this provision was not cited in the dispositive order.
Although mentioned by USTRA in its arguments, this provision justifying appeal based on irreparable harm was not cited in the dispositive.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_214/2012
Sentenza del 10 gennaio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kiss, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.
Partecipanti al procedimento
Ufficio federale delle strade (USTRA), 3003 Berna,
patrocinato da Signor Luigi Mattei e/o Signora Romina Biaggi, avvocati,
ricorrente,
contro
1. A.________,
patrocinata dall'avv. Sandro Patuzzo,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Tanja Uboldi Ermani,
opponenti.
Oggetto
procedura arbitrale,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 marzo 2012
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Visto:
che B.________, ha promosso una causa arbitrale contro lA.________, Unione professionale svizzera dell'automobile, sezione Ticino, a seguito della disdetta delle convenzioni concernenti il soccorso stradale;
che nell'ambito di tale causa la parte convenuta ha chiesto che l'USTRA, Ufficio federale delle strade, producesse i fascicoli d'offerta presentati da due concorrenti in una gara d'appalto svoltasi per l'aggiudicazione di servizi di assistenza stradale nella galleria del San Gottardo;
che l'USTRA ha obiettato che l'edizione dei documenti lederebbe segreti d'affari nel senso dell'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3);
che, fallito un tentativo di mediazione dell'arbitro, il 25 novembre 2011 A.________ ha presentato al Tribunale di appello ticinese una richiesta di collaborazione all'assunzione delle prove secondo l' art. 375 cpv. 2 CPC , richiamando in particolare l'obbligo di collaborare previsto dall' art. 160 cpv. 1 lett. b CPC ;
che il 13 gennaio 2012 il Giudice unico della II Camera civile del predetto tribunale ha invitato l'USTRA, previa informazione secondo l' art. 161 cpv. 1 CPC , a comunicargli quali motivi opponesse all'obbligo di collaborazione;
che l'USTRA ha risposto il 1° febbraio 2012 di prevalersi dell'art. 166 cpv. 1 lett. c CPC, precisando che l'art. 8 cpv. 1 lett. d della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) gli impone di tutelare la natura confidenziale dei dati degli offerenti, con la sola eccezione delle informazioni elencate all'art. 23 cpv. 2;
che A.________ ha insistito sulla domanda di edizione mentre B.________ ha aderito alla posizione dell'USTRA;
che il Giudice unico ha statuito il 2 marzo 2012, rilevando che tanto l'obbligo di tutela della confidenzialità nella procedura di aggiudicazione invocato dall'USTRA, il quale non si è però confrontato con le esigenze particolari di una procedura di ricorso, quanto i segreti d'affari e commerciali richiamati da B.________ solo in modo generico e senza riferimenti alla documentazione richiesta non costituiscono motivi validi di rifiuto nel senso dell'art. 166 cpv. 1 lett. c CPC;
ch'egli ha perciò ordinato all'USTRA, "e per esso al suo direttore sig. C.________", di inviare, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, la documentazione d'appalto al Tribunale di appello ticinese, affinché siano in seguito consegnati all'arbitro;
che l'USTRA insorge con ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e la liberazione dall'obbligo d'inviare i documenti al Tribunale di appello, oppure, in via subordinata, che gli atti siano ritornati a tale autorità per nuovo giudizio;
che A.________ chiede la reiezione del ricorso, B.________ comunica di aderire integralmente alla posizione dell'USTRA e il Giudice unico auspica che il Tribunale federale valuti il comportamento contraddittorio del ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato di essere disposto a consegnargli i documenti che avesse richiesto;
considerando:
che l'USTRA ritiene che la decisione impugnata sia "definitiva", perché porrebbe fine alla procedura di edizione dei documenti, e soggiunge che in ogni caso, qualora essa fosse considerata incidentale, il danno derivantegli dalla divulgazione delle informazioni confidenziali sarebbe irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ;
ch'esso afferma inoltre di avere il diritto di ricorrere in forza dell' art. 75 cpv. 1 LTF , avendo partecipato alla procedura davanti all'istanza inferiore e potendo fare valere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata;
che per le questioni d'ordine A.________ si rimette al giudizio di questa Corte, pur contestando che il ricorrente possa subire un pregiudizio irreparabile;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno la propria competenza e l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti ( art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 136 Il 497 consid. 3);
che il Giudice unico del Tribunale di appello ticinese è intervenuto nella causa arbitrale quale autorità d'appoggio per prestare assistenza all'assunzione delle prove in forza degli art. 356 cpv. 2 lett. c e 375 cpv. 2 CPC;
che in tale veste l'organo statale si pronuncia in istanza unica e definitiva (WEBER/STECHER, in: Basler Kommentar, 2010, n. 13 ad art. art. 356 CPC ; PHILIPPE SCHWEIZER, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 17 ad art. 356 CPC ; KATHRIN KLETT, in: Basler Kommentar, 2a ed. 2011, n. 1c ad art. 77 LTF );
che la decisione del Giudice unico ticinese, contrariamente a quanto potrebbe lasciare credere l'annotazione finale sui rimedi, non è di conseguenza impugnabile davanti al Tribunale federale;
che per di più l'USTRA, che è un ufficio dell'amministrazione centrale federale, non può prevalersi del diritto di ricorrere in materia civile secondo l' art. 76 cpv. 1 LTF ;
che tale diritto presuppone avantutto la qualità di parte e la capacità di stare in giudizio, attributi dei quali fruiscono le persone fisiche e giuridiche del diritto civile o pubblico (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 76 LTF ; BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar, 2a ed. 2011, n. 1 ad art. 89 LTF );
che il diritto di ricorrere dei servizi dell'amministrazione istituito dall' art. 76 cpv. 2 LTF è d'acchito escluso, non essendo impugnata una delle decisioni elencate all' art. 72 cpv. 2 lett. b LTF ;
che il ricorso si avvera perciò inammissibile;
che l'USTRA può essere dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie, avendo in definitiva agito - sia pure sbagliando - per tutelare l'obbligo di confidenzialità derivantegli dalle sue attribuzioni ufficiali, senza avere un interesse pecuniario all'esito della vertenza ( art. 66 cpv. 4 LTF );
che sotto il profilo dell' art. 68 cpv. 1 LTF B.________ è da considerare parte soccombente al pari dell'USTRA, avendo fatto sue le tesi del ricorso;
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non sono prelevate spese giudiziarie. La Confederazione svizzera, tramite l'USTRA, e B.________ verseranno ad A.________ fr. 1'000.-- ciascuno di ripetibili della sede federale, con responsabilità solidale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 gennaio 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Hurni