Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_199/2021 KI-generiert

Appeal Against Document Return Dismissed for Procedural Non-Compliance

Geschäftsnummer 4A_199/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case before the Swiss Federal Tribunal, a complainant challenged a decision by the II Civil Chamber of the Court of Appeal of the Canton of Ticino. The issue arose when a letter dated February 23, 2021, was returned to the complainant by the President of the II Civil Chamber, citing conduct deemed vexatious or otherwise abusive under Article 132(3) CPC. The complainant filed an appeal with the Federal Tribunal on April 7, 2021, seeking judicial assistance and adoption of precautionary measures under Article 104 LTF, while also requesting the recusal of the President and the Chancellor due to unfavorable outcomes of previous decisions. The Federal Tribunal evaluated the grounds for appeal, ultimately determining that the complainant's submission lacked adequate substantiation of constitutional rights violations and thereby rendered the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 132 cpv. 3 CPC, Art. 104 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 94 LTF, Art. 29 cpv. 1 Cost; Appeal Against Document Return Dismissed for Procedural Non-Compliance: The issue arose when a letter dated February 23, 2021, was returned to the complainant by the President of the II Civil Chamber, citing conduct deemed vexatious or otherwise abusive under Article 132(3) CPC. The complainant filed an appeal with the Federal Tribunal on April 7, 2021, seeking judicial assistance and adoption of precautionary measures under Article 104 LTF, while also requesting the recusal of the President and the Chancellor due to unfavorable outcomes of previous decisions. The Federal Tribunal evaluated the grounds for appeal, ultimately determining that the complainant's submission lacked adequate substantiation of constitutional rights violations and thereby rendered the appeal inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahrensrechte ZPO-Bestimmung unentgeltliche Rechtspflege Rückkehrrecht Rückzug des Rechtsbegehrens Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 132 cpv. 3 CPC
che con lettera 23 marzo 2021 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha retrocesso in applicazione dell' art. 132 cpv. 3 CPC a A.________ lo scritto 23 febbraio 2021, poiché questo denotava una condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva;
Art. 104 LTF
che il 14 aprile 2021 la ricorrente ha presentato un'istanza di adozione di misure cautelari ex art. 104 LTF ;
Art. 34 cpv. 1 LTF
che la domanda di "astensione" della Presidente della Corte adita e del sottoscritto Cancelliere si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv.
Art. 37 LTF
che in tali circostanze, la predetta domanda può essere evasa dalla Presidente e dal Cancelliere di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (sentenza 5F_29/2020 dell'8 dicembre 2020 consid.
Art. 94 LTF
3 CPC può unicamente prevalersi di una denegata e ritardata giustizia nel senso dell' art. 94 LTF ;
Art. 29 cpv. 1 Cost
che con un ricorso nel senso della predetta norma può quindi essere fatta valere una violazione dell' art. 29 cpv. 1 Cost.
Art. 106 cpv. 2 LTF
che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
Used to decide the appeal, which was manifestly insufficiently reasoned, using the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to decide the appeal, which was manifestly insufficiently reasoned, using the simplified procedure.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the procedure.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_199/2021

Sentenza del 29 aprile 2021

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

atti dovuti a condotta processuale querulomane

o altrimenti abusiva,

ricorso contro la decisione della II Camera civile

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 23 marzo 2021 (12.2021.1).

Considerando:

che con lettera 23 marzo 2021 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha retrocesso in applicazione dell' art. 132 cpv. 3 CPC a A.________ lo scritto 23 febbraio 2021, poiché questo denotava una condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con atto 7 aprile 2021, in cui indica quale oggetto "r icorso decisione 21.2021.1 della Seconda Camera di protezione del Tribunale di appello " e chiede nella conclusione numero 22 l'assistenza giudiziaria;

che il 14 aprile 2021 la ricorrente ha presentato un'istanza di adozione di misure cautelari ex art. 104 LTF ;

che, per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii);

che la domanda di "astensione" della Presidente della Corte adita e del sottoscritto Cancelliere si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , non potendo segnatamente essere dedotta una prevenzione dalla partecipazione a decisioni terminate con esito sfavorevole alla ricorrente;

che in tali circostanze, la predetta domanda può essere evasa dalla Presidente e dal Cancelliere di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (sentenza 5F_29/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 3 con rinvii);

che il menzionato scritto 23 marzo 2021 del Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello non costituisce una decisione impugnabile al Tribunale federale (sentenza 4A_277/2013 del 29 luglio 2013);

che la parte a cui viene ritornato un atto giusta l' art. 132 cpv. 3 CPC può unicamente prevalersi di una denegata e ritardata giustizia nel senso dell' art. 94 LTF ;

che con un ricorso nel senso della predetta norma può quindi essere fatta valere una violazione dell' art. 29 cpv. 1 Cost. ;

che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che questi deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare con un'argomentazione puntuale e precisa in cosa consista la pretesa violazione ( DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie la ricorrente si dilunga in un coacervo di lamentele concernenti le pretese inadempienze dei Pretori del distretto di Lugano e del curatore di rappresentanza del marito, ma omette di spiegare in modo intellegibile perché il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello avrebbe violato i suoi diritti costituzionali, ritenendo lo scritto del 23 febbraio 2021 espressione di una condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva tale da giustificarne un rinvio al mittente giusta l' art. 132 cpv. 3 CPC ;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );

che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che con l'evasione del gravame la domanda di misure cautelari è divenuta caduca;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alla ricorrente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 aprile 2021

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

Il Cancelliere: Piatti