Tenant Eviction Appeal Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil dispute regarding an eviction order issued against a party by a local court in Mendrisio-Sud. The appeal against this eviction was rejected by the II Civil Chamber of the Court of Appeals of the Canton of Ticino. Subsequently, the affected party filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing for the annulment of the appellate decision and requesting suspensive effect for the appeal. However, the Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility and highlighted inadequacies in the reasoning provided, specifically regarding claims of arbitrary action by the lower courts, leading to a determination that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 107 cpv. 2 LTF, Art. 95 lett. c-e LTF, Art. 95 lett. a LTF, Art. 9 Cost, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF; Tenant Eviction Appeal Inadmissible Due to Formal Defects: The appeal against this eviction was rejected by the II Civil Chamber of the Court of Appeals of the Canton of Ticino. Subsequently, the affected party filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing for the annulment of the appellate decision and requesting suspensive effect for the appeal. However, the Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility and highlighted inadequacies in the reasoning provided, specifically regarding claims of arbitrary action by the lower courts, leading to a determination that the appeal was manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by the President in a simplified procedure.
The court costs were allocated to the appellant due to the appeal being dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_190/2010
Sentenza del 7 aprile 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Hurni.
Partecipanti al procedimento
A.________Sagl,
ricorrente,
contro
B.________SA,
opponente.
Oggetto
sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 22 febbraio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla ricorrente contro il decreto di sfratto emanato nei suoi confronti dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 17 dicembre 2009;
che il 1° aprile 2010 la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello;
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito ( DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3);
che, avendo il rimedio principalmente effetto riformatorio ( art. 107 cpv. 2 LTF ), la ricorrente non può, come ha fatto nel caso di specie, limitarsi a postulare genericamente l'annullamento della pronunzia impugnata, bensì deve formulare una conclusione chiara e precisa sul merito della controversia e specificare le modifiche da lei auspicate;
che, riservati i casi dell'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell' art. 95 lett. a LTF , segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi dell' art. 9 Cost. ( DTF 134 II 349 consid. 3);
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF le esigenze di motivazione sono più rigorose quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali, inclusa la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale;
che il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte ricorrente le ha sollevate e motivate, menzionando i fatti essenziali ed esponendo in modo conciso le ragioni per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti fondamentali, indicando precisamente quali;
che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa i requisiti di motivazione appena esposti, giacché il ricorrente si limita a lamentarsi di una violazione di norme del diritto processuale ticinese, senza dimostrare perché i giudici cantonali avrebbero commesso arbitrio nel senso dell' art. 9 Cost. ;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 aprile 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Hurni