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4A_173/2022 KI-generiert

Preliminary Injunction Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 4A_173/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between two companies over allegations of unfair competition. A regional court in Ticino had issued a provisional order upon the request of one company, prohibiting the other from contacting specific collaborators and researchers associated with the former, and from discouraging third parties from using a certain product trademark in their work. This order was affirmed by the regional civil court. The company subjected to this order appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the provisional order overturned or referred back to the lower court for reevaluation. However, the appeal centers around procedural considerations rather than the substantive fairness or details of the competitive practices involved.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 93 LTF, Art. 90 LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; Preliminary Injunction Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm: A regional court in Ticino had issued a provisional order upon the request of one company, prohibiting the other from contacting specific collaborators and researchers associated with the former, and from discouraging third parties from using a certain product trademark in their work. This order was affirmed by the regional civil court. The company subjected to this order appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the provisional order overturned or referred back to the lower court for reevaluation. However, the appeal centers around procedural considerations rather than the substantive fairness or details of the competitive practices involved.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Vorentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil unlauterer Wettbewerb Drittansprache Erfasste Erzeugnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to decide the appeal in a simplified procedure because it was inadmissible.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to assign the court costs to the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_173/2022

Sentenza del 10 maggio 2022

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Giudice presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

C.________ SA,

patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,

ricorrente,

contro

B.________ Srl,

patrocinata dagli avv.ti Stefano Codoni e Valerio Caccia,

opponente.

Oggetto

concorrenza sleale,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 marzo 2022

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2017.28).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. La III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con decisione 8 marzo 2022, integralmente accolto l'istanza provvisionale 18 settembre 2017 con cui la B.________ Srl ha chiesto al Tribunale di appello del Cantone Ticino di vietare, con la comminatoria penale dell' art. 292 CP , alla C.________ SA "di contattare direttamente o indirettamente i collaboratori e i consulenti scientifici dell'istante e/o ricercatori indipendenti, al fine di condizionarne il pensiero o l'operato relativamente a studi e/o pubblicazioni in merito al prodotto denominato D.________" e "di diffidare qualsiasi terzo, in particolare ricercatori indipendenti e/o collaboratori dell'istante dal menzionare il marchio D.________ nell'ambito della loro attività e/o delle loro pubblicazioni". L'autorità cantonale ha precisato che "le spese saranno attribuite con la procedura di merito", la quale è stata avviata dall'istante con petizione il 25 agosto 2021 (ricorso pag. 3; v. anche sentenza 4A_165/2022 emanata in data odierna consid. 1).

2. La C.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile 8 aprile 2022 chiedendo, in via principale, che la predetta istanza cautelare sia respinta e in via subordinata l'annullamento del giudizio cantonale con il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3. La decisione impugnata è una decisione incidentale nel senso dell' art. 93 LTF , poiché i giudizi concernenti misure cautelari sono uni-camente decisioni finali giusta l' art. 90 LTF se sono stati resi in una procedura indipendente, e cioè quando tali misure non sono emanate prima o durante la procedura principale e non sussistono unicamente per la durata di quest'ultima o alla condizione che la parte istante la avvii entro il termine impartitole ( DTF 144 III 475 consid. 1.1.1, con rinvii).

Una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF può essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta ( DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima ( art. 93 cpv. 3 LTF ; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2). Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni della norma in discussione, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa ( DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).

In concreto la ricorrente, che omette di esprimersi sulla natura della decisione impugnata, non spiega - né è ravvisabile - per quale motivo sarebbero dati i presupposti dell' art. 93 cpv. 1 LTF , che permettono un'impugnazione immediata di una decisione incidentale notificata separatamente dal merito. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile.

4. Da quanto precede discende che il gravame va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 maggio 2022

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti