Interlocutory Appeal of Provisional Measures Against Employee Solicitation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an entity sought preventative measures against another party and an individual to prohibit them from contacting certain collaborators, consultants, and researchers, potentially influencing their work related to a specific product. This request was granted on a provisional basis by the appellate civil chamber of the Canton of Ticino. In response, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the preventative measures' jurisdiction and their application, seeking either annulment or rejection of these measures. However, the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds regarding incidental decisions and jurisdiction issues.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 292 CP, Art. 90 LTF, Art. 93 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; Interlocutory Appeal of Provisional Measures Against Employee Solicitation: This request was granted on a provisional basis by the appellate civil chamber of the Canton of Ticino. In response, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the preventative measures' jurisdiction and their application, seeking either annulment or rejection of these measures. However, the appeal was deemed inadmissible based on procedural grounds regarding incidental decisions and jurisdiction issues.
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KI-generiertUsed to decide the appeal via simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to impose court costs on the appellant due to their losing the appeal.
Cited in the reasoning to classify the challenged decision (interlocutory decision) which resulted in the declaration of inadmissibility.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_165/2022
Sentenza del 10 maggio 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Nicolas Saviaux,
ricorrente,
contro
1. B.________ Srl,
patrocinata dagli avv.ti Stefano Codoni e Valerio Caccia,
2. C.________ SA,
patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,
opponenti.
Oggetto
concorrenza sleale,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2022 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2021.13).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con petizione 25 agosto 2021 la B.________ Srl ha chiesto al Tribunale di appello del Cantone Ticino in via supercautelare, cautelare e principale di vietare, con la comminatoria penale dell' art. 292 CP , alla C.________ SA e a A.________ "di contattare direttamente o indirettamente i collaboratori e i consulenti scientifici dell'istante e/o ricercatori indipendenti, al fine di condizionarne il pensiero o l'operato relativamente a studi e/o pubblicazioni in merito al prodotto denominato D.________" e "di diffidare qualsiasi terzo, in particolare ricercatori indipendenti e/o collaboratori dell'istante dal menzionare il marchio D.________ nell'ambito della loro attività e/o delle loro pubblicazioni". La III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con decisione 1° marzo 2022, accolto la domanda cautelare per quanto concerne A.________, già ammessa in via supercautelare.
2. Con ricorso in materia civile del 7 aprile 2022 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione cautelare e la sua riforma nel senso che sia constatata l'incompetenza territoriale della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino a statuire nei suoi confronti nella procedura incoata il 25 agosto 2021 dalla B.________ Srl. In via subordinata postula la reiezione della domanda di misure cautelari.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3. Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la decisione impugnata non è finale. Misure provvisionali sono infatti unicamente decisioni finali giusta l' art. 90 LTF se sono state rese in una procedura indipendente; sono per contro decisioni incidentali nel senso dell' art. 93 LTF se sono emanate prima o durante la procedura principale e sussistono unicamente per la durata di quest'ultima o alla condizione che la parte istante la avvii entro il termine impartitole ( DTF 144 III 475 consid. 1.1.1, con rinvii).
Nemmeno quando l'autorità inferiore esamina la propria competenza, le misure provvisionali non adottate in maniera autonoma diventano decisioni incidentali notificate separatamente che vanno impugnate giusta l' art. 92 LTF . Una tale decisione presuppone infatti che con la stessa venga decisa definitivamente e in maniera vincolante per l'istanza la questione della competenza: ciò non si verifica nel caso in cui la decisione sulla competenza non è stata presa in una procedura cautelare indipendente, poiché nella procedura principale il tribunale non è vincolato a tale decisione ed è libero di giudicare sulla propria competenza in modo diverso da quanto fatto nel giudizio cautelare ( DTF 144 III 475 consid. 1.1.2, con rinvii; cfr. per l'eventualità in cui la domanda di misure cautelari sia stata accolta la sentenza 4A_50/2019 del 28 maggio 2019 consid. 1 e 3.2.3).
4. Una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF può essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta ( DTF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima ( art. 93 cpv. 3 LTF ; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 138 III 94 consid. 2.2). Spetta pertanto al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni della norma in discussione, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa ( DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
In concreto il ricorrente non spiega né è ravvisabile per quale motivo sarebbero dati i presupposti dell' art. 93 cpv. 1 LTF , che permettono un'impugnazione immediata di una decisione incidentale notificata separatamente dal merito. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile.
5. Da quanto precede discende che il gravame va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 maggio 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti