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4A_137/2024 KI-generiert

Enforceability of Debt Collection Against Defaulting Heirs' Associations

Geschäftsnummer 4A_137/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Con decisioni del 23 ottobre 2023 il Pretore del distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla Comunione ereditaria fu C.A.________e dalla Comunione ereditaria fu D.A.________, proprietaria del pegno, ai precetti esecutivi fatti spiccare dalla B.________ SA.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 64 cpv. 1 e 3 LTF; Enforceability of Debt Collection Against Defaulting Heirs' Associations: Con decisioni del 23 ottobre 2023 il Pretore del distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla Comunione ereditaria fu C.A.________e dalla Comunione ereditaria fu D.A.________, proprietaria del pegno, ai precetti esecutivi fatti spiccare dalla B.________ SA.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag vorläufige Vollstreckbarkeit Gläubigerversammlung Vorerbe Untätigkeitsklage Haftung für Erbschaftsschulden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds for appeal in the simplified procedure.

art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant following the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_137/2024

Sentenza del 5 marzo 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 gennaio 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.124 /125).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisioni del 23 ottobre 2023 il Pretore del distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla Comunione ereditaria fu C.A.________e dalla Comunione ereditaria fu D.A.________, proprietaria del pegno, ai precetti esecutivi fatti spiccare dalla B.________ SA.

2. Con sentenza 17 gennaio 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili i reclami inoltrati da A.A.________ a nome delle predette Comunioni ereditarie, perché questi non ha ottemperato alle ordinanze del 20 novembre 2023 con le quali gli veniva assegnato un termine per produrre sia specificati documenti da cui è possibile determinare gli eredi fu C.A.________e fu D.A.________ sia le procure o le ratifiche dei coeredi che lo autorizzano a presentare rimedi di diritto per conto delle successioni. Le menzionate ordinanze avvertivano A.A.________ che, in caso di inosservanza del termine assegnato, i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili, poiché essi vanno presentati congiuntamente da tutti gli eredi che compongono le relative comunioni ereditarie, trattandosi di un litisconsorzio necessario.

3. A.A.________è insorto contro tale sentenza al Tribunale federale con ricorso 29 febbraio 2024 in cui lamenta che gli altri eredi non sono stati informati della causa, contesta di essere stato nominato rappresentante unico delle comunioni ereditarie e postula di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. Giusta l'

art. 42 cpv. 2 LTF

nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (

DTF 140 III 86

consid. 2;

134 II 244

consid. 2.1), perché questa viola il diritto.

In concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, mancando un qualsiasi confronto con i considerandi della sentenza impugnata. Il ricorrente non spende segnatamente una parola per spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, non permettendogli di agire a nome delle comunioni ereditarie escusse senza avere l'accordo degli altri eredi.

5. Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

). La domanda di assistenza giudiziaria va quindi respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (

art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

), indipendentemente dall'indigenza del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 marzo 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti