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4A_137/2023 KI-generiert

Quarry Blasting Contractor Liability for Adjacent Rock Instability

Geschäftsnummer 4A_137/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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La B.________ SA è una società anonima attiva nell'ambito dell'estrazione, della lavorazione e del commercio di granito e pietre naturali. Essa esercita in particolare, con l'accordo di C.________, un'attività estrattiva in una cava situata nella valle di Vergeletto (cava n. 2). Con contratto del 13 novembre 2013, la società ha incaricato la A.________ AG di eseguire dei lavori di sbancamento della roccia mediante esplosivo per una mercede di fr. 192'000.--.

Legislator-Regeste

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Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 cpv. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 75 LTF, Art. 106 cpv. 1 LTF, Art. 105 cpv. 1 LTF; Quarry Blasting Contractor Liability for Adjacent Rock Instability: Essa esercita in particolare, con l'accordo di C.________, un'attività estrattiva in una cava situata nella valle di Vergeletto (cava n. 2). Con contratto del 13 novembre 2013, la società ha incaricato la A.________ AG di eseguire dei lavori di sbancamento della roccia mediante esplosivo per una mercede di fr. 192'000.--.

Schlagwörter

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Werkvertragshaftung Anwaltskosten Schadenberechnung Beratungsvertrag Abbauzone Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in point 1 to confirm the appeal was filed on time.

Art. 105 cpv. 1 LTF

Cited in point 2.1 regarding the Federal Tribunal establishing its reasoning on the facts found by the lower court.

Art. 106 cpv. 2 LTF

Cited in the context of inadmissibility due to insufficient motivation regarding the merits of the case (point 5.3).

Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied for awarding court costs to the losing party (point 6).

Art. 68 cpv. 2 LTF

Applied for awarding legal fees (indennità per la procedura) to the winning party (point 6).

Art. 72 cpv. 1 LTF

Cited in point 1 to confirm the general admissibility requirement based on the type of decision.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in point 1 to confirm the admissibility requirement based on the value in dispute.

Art. 75 LTF

Cited in point 1 to confirm the decision under appeal was issued by the highest cantonal authority.

Art. 76 cpv. 1 LTF

Cited in point 1 to confirm the standing of the appellant to file the appeal.

Art. 90 LTF

Cited in point 1 to confirm the decision under appeal is a final judgment.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_137/2023

Sentenza del 17 dicembre 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Jametti, Presidente,

Kiss, Rüedi,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________ AG,

patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Marco Broggini,

opponente.

Oggetto

contratto di appalto,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2022.150).

Fatti:

A. La B.________ SA è una società anonima attiva nell'ambito dell'estrazione, della lavorazione e del commercio di granito e pietre naturali. Essa esercita in particolare, con l'accordo di C.________, un'attività estrattiva in una cava situata nella valle di Vergeletto (cava n. 2). Con contratto del 13 novembre 2013, la società ha incaricato la A.________ AG di eseguire dei lavori di sbancamento della roccia mediante esplosivo per una mercede di fr. 192'000.--.

Nel 2014, la D.________ SA, società attiva nello stesso ramo e che gestisce in concessione la vicina cava n. 3, ha incaricato l'impresa E.________ SA di verificare se i suddetti lavori, previsti nella zona del confine tra le due cave, avrebbero potuto comportare pericoli per la propria attività. Dopo avere eseguito dei sopralluoghi e discusso con le parti, la E.________ SA, segnatamente l'ing. F.________, ha fornito alla A.________ AG delle indicazioni sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui quantitativi di esplosivo da utilizzare. I brillamenti sono stati eseguiti tra i mesi di giugno e di agosto del 2014.

Dopo le esplosioni, è stata rilevata una situazione di instabilità della roccia. Sono quindi sorti dei contrasti tra la B.________ SA, da una parte, e la D.________ SA e il C.________ dall'altra. In questo contesto l'ing. F.________ ha allestito una perizia quale arbitratore. Per finire, i lavori di ripristino della parete rocciosa sono stati eseguiti da G.________ sotto la supervisione della E.________ SA e il loro costo è stato assunto dalla B.________ SA.

B. Con petizione del 19 febbraio 2020, la B.________ SA ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la A.________ AG, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 265'946.65, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni. La committente ha in sostanza chiesto il rimborso dei costi da lei sostenuti per il risanamento della parete rocciosa, ritenuto che gli interventi dell'appaltatrice, e in particolare l'ultimo brillamento effettuato, avevano causato l'instabilità della parete e danneggiato il pilastro roccioso esistente fra le due cave. L'appaltatrice ha chiesto in via principale di respingere integralmente la petizione.

Con sentenza del 21 settembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la A.________ AG a versare alla B.________ SA l'importo di fr. 210'517.40, oltre interessi.

C. Contro il giudizio pretorile, la A.________ AG ha adito la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza del 31 gennaio 2023, ha respinto l'appello.

D. La A.________ AG impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di accogliere l'appello e di respingere integralmente la petizione. In via subordinata, chiede di ridurre l'importo del risarcimento a fr. 190'050.05, oltre interessi. In via, ulteriormente subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per l'emanazione di un nuovo giudizio. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale.

La Corte cantonale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di confermarsi nella sua sentenza. L'opponente ha proposto con la risposta di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità.

Diritto:

1. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (

art. 100 cpv. 1 LTF

) da una parte soccombente nella procedura cantonale (

art. 76 cpv. 1 LTF

) ed è volto contro una sentenza finale (

art. 90 LTF

) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (

art. 75 LTF

), che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo, il ricorso è ammissibile.

2.

2.1.

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (

art. 106 cpv. 1 LTF

). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e di motivazione posto dall'

art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (

DTF 142 III 364

consid. 2.4 con rinvii). La ricorrente deve pertanto spiegare puntualmente nei motivi del ricorso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (

art. 105 cpv. 1 LTF

); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'

art. 95 LTF

o in modo manifestamente inesatto (

art. 105 cpv. 2 LTF

). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (

DTF 147 V 35

consid. 4.2;

140 III 115

consid. 2;

135 III 397

consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'

art. 106 cpv. 2 LTF

(

DTF 147 IV 73

consid. 4.1.2;

140 III 264

consid. 2.3 e rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (

DTF 140 III 16

consid. 1.3.1 e rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (

DTF 148 I 104

consid. 1.5).

2.2.

Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è in particolare inammissibile laddove la ricorrente rimette in discussione i fatti accertati dalla Corte cantonale senza tuttavia confrontarsi in maniera specifica con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, spiegando, con una motivazione rispettosa delle accresciute esigenze dell'

art. 106 cpv. 2 LTF

, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente in contrasto con determinati atti e pertanto arbitrari.

3.

3.1.

La ricorrente fa valere la mancata applicazione alla fattispecie delle disposizioni in materia di contratto di appalto relative alla garanzia per i difetti dell'opera (art. 367 segg. CO). Sostiene che il contratto concluso tra le parti non prevedeva soltanto lo sbancamento mediante brillamento della roccia non commerciabile, ma anche il mantenimento della stabilità della parete rocciosa, in modo da potere continuare ad estrarre la pietra in sicurezza. Secondo la ricorrente, la situazione di instabilità venutasi a creare in seguito ai lavori dell'appaltatrice, costituirebbe un difetto eventualmente soggetto alla garanzia sulla base delle norme speciali del contratto di appalto (

art. 368 CO

). Ritiene che le norme generali degli art. 97 segg. CO non sarebbero perciò applicabili.

3.2.

Come rilevato dalla Corte cantonale, nel caso di un danno conseguente a una violazione dell'obbligo di diligenza dell'appaltatore o dei suoi ausiliari nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto, equivalente a un inadempimento o a un cattivo adempimento del contratto, per la riparazione di tale danno non entrano in considerazione i diritti di garanzia del committente per i difetti (

art. 368 CO

), bensì le disposizioni generali sull'inadempimento delle obbligazioni degli art. 97 segg. CO (

DTF 111 II 170

consid. 2;

89 II 232

consid. 5; sentenza 4A_531/2022 del 20 ottobre 2023 consid. 3.1.1; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6a ed. 2019, n. 1856 segg.).

3.3.

La Corte cantonale ha accertato che, come precedentemente rilevato anche dal Pretore, il contratto di appalto in questione menzionava quale scopo l'asportazione mediante l'impiego di esplosivi di determinati quantitativi (blocchi) di roccia "sporca", vale a dire inutilizzabile. Ha altresì accertato che ciò era confermato pure dalle dichiarazioni rilasciate sia da H.________ sia da I.________, a suo tempo amministratori delle parti contrattuali, nei rispettivi verbali di audizione del 23 marzo 2022, rispettivamente del 29 ottobre 2021. La Corte cantonale ha rilevato che il danno in oggetto non riguardava la realizzazione di un'opera difettosa, rispettivamente la quantità o la qualità dei blocchi staccati: i brillamenti effettuati avevano infatti permesso di liberare gli strati di roccia concordati. Il danno concerneva piuttosto un cattivo adempimento del contratto, ovvero i danneggiamenti causati al resto della parete rocciosa nel corso dei lavori. Alla luce di ciò, la Corte cantonale ha ritenuto che la domanda di risarcimento doveva essere esaminata sotto il profilo dell'

art. 97 CO

, norma che ha quindi applicato in concreto.

3.4.

La ricorrente contesta questa conclusione rimettendo genericamente in discussione il contenuto del contratto concluso tra le parti. Adduce ch'esso non si limiterebbe alla rimozione della roccia marcia tramite esplosivi, ma comprenderebbe anche il mantenimento della stabilità della parete rocciosa per garantire la continuazione dell'attività estrattiva. La ricorrente si scosta tuttavia dal tenore di detto contratto, esponendo semplicemente una sua interpretazione dello stesso. Sostiene inoltre che la vera e concorde volontà dei contraenti (cfr.

art. 18 cpv. 1 CO

) sarebbe stata espressa da H.________ e da I.________. La questione dell'interpretazione soggettiva del contratto concerne tuttavia l'accertamento dei fatti e deve quindi essere esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto del divieto dell'arbitrio (

DTF 150 II 83

consid. 7.2;

147 III 153

consid. 5.1;

144 III 93

consid. 5.2.2). Al riguardo, la ricorrente non si confronta specificatamente con il contenuto delle dichiarazioni rilasciate da H.________ e da I.________ nei rispettivi verbali d'interrogatorio e non sostanzia quindi d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esigenze dell'

art. 106 cpv. 2 LTF

, la valutazione della Corte cantonale. Ad ogni modo, la precedente istanza ha accertato in modo conforme agli atti che le dichiarazioni delle citate persone corrispondevano al tenore letterale del contratto, il cui oggetto verteva sull'esecuzione presso la cava dell'opponente di lavori di abbattimento della roccia mediante l'impiego di esplosivi.

Secondo le risultanze della sentenza impugnata, i lavori eseguiti hanno effettivamente permesso di eliminare gli strati di roccia concordati dalle parti, di qualità non commerciabile, sicché non si è in presenza di un difetto dell'opera o di un danno conseguente a un difetto. Il danno oggetto della domanda di risarcimento è piuttosto riconducibile all'instabilità della parete rocciosa nel settore a confine tra le due cave, causata dalle esplosioni. Si tratta al riguardo di un danno collaterale, per il cui rimborso non entrano in considerazione i diritti di garanzia per i difetti dell'opera (

art. 368 CO

), bensì le disposizioni generali sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 97 segg. e 101 CO). A ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto in concreto applicabili queste disposizioni. In questa sede, la ricorrente non fa valere la violazione degli art. 97 segg. CO, in particolare non sostiene che la precedente istanza avrebbe ravvisato a torto una violazione del contratto. La censura deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità.

4.

4.1.

La ricorrente sostiene che i rapporti peritali dell'ing. F.________, resi nell'ambito di una controversia tra l'opponente e la D.________ SA, costituirebbero delle semplici perizie di parte, che non potrebbero assurgere al grado di prova piena. A detta della ricorrente, tali referti, presi in considerazione dai giudici cantonali per ammettere l'esistenza di un nesso causale tra la violazione contrattuale e il danno, dovrebbero essere considerati alla stregua di semplici allegazioni di parte.

4.2.

La Corte cantonale ha riconosciuto che le perizie dell'ing. F.________, da lui allestite quale arbitratore nell'ambito di una causa connessa, non potevano avere valore né di perizia giudiziaria (

art. 183 CPC

) né di perizia di un arbitratore (

art. 189 CPC

) nell'ambito della presente vertenza. Ha comunque rilevato che i referti peritali non erano assimilabili a semplici allegazioni o perizie di parte, siccome erano stati allestiti in un contesto giudiziario e non soltanto su incarico dell'opponente. La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui si tratterebbe invece di semplici perizie di parte. La questione non deve essere approfondita in questa sede, giacché la Corte cantonale non si è fondata esclusivamente sulle citate perizie, ma anche sulle dichiarazioni testimoniali di J.________ e di G.________, nonché sui verbali relativi ai brillamenti richiamati dal Pretore (doc. V). Considerati questi ulteriori mezzi probatori, le cui risultanze sono concordanti riguardo alle cause dell'instabilità della parete rocciosa, la Corte cantonale poteva congiuntamente tenere conto anche dei referti peritali litigiosi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di ulteriori elementi probatori e indizi provati, anche una perizia privata può infatti concorrere a fornire la prova di un determinato fatto (cfr.

DTF 141 III 433

consid. 2.6; sentenze 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2; 4A_247/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 4.1 e rinvii). Al riguardo, la ricorrente non si confronta con l'insieme degli elementi presi in considerazione e valutati dalla Corte cantonale, segnatamente con le deposizioni dei citati testimoni, e non sostanzia pertanto una valutazione manifestamente insostenibile delle prove. Non v'è quindi motivo per rivenire sull'accertamento secondo cui la destabilizzazione della parete rocciosa era riconducibile ai brillamenti mediante le cariche esplosive elevate eseguite dalla ricorrente. Né la ricorrente si confronta con le argomentazioni esposte al considerando n. 6.2 della sentenza impugnata, relative all'adempimento del requisito del nesso causale.

5.

5.1.

La ricorrente sostiene che nell'ammontare del danno risarcibile non potrebbero rientrare le prestazioni della E.________ SA per

*"monitoraggi, consulenza e sorveglianza durante i lavori di ripristino della parete"*

, di complessivi fr. 20'467.35. Adduce che l'intervento di questa impresa non sarebbe stato strettamente necessario per eseguire il risanamento della parete rocciosa, costituendo piuttosto una condizione posta dalla concessionaria della cava vicina (D.________ SA), che diffidava dell'opponente a causa di problemi analoghi già avvenuti in passato.

5.2.

Per costante dottrina e giurisprudenza, il danno si definisce come una diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello che tale patrimonio avrebbe se l'evento dannoso non si fosse prodotto. Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo rispettivamente di una mancata diminuzione del passivo (

DTF 144 III 155

consid. 2.2 e rinvii). La nozione di danno e i principi applicabili alla sua determinazione attengono al diritto, mentre la sua esistenza e il suo ammontare riguardano l'accertamento dei fatti (

DTF 132 III 564

consid. 6.2 pag. 576;

130 III 145

consid. 6.2 pag. 167 e rinvii).

5.3.

La ricorrente invoca una violazione del diritto federale facendo riferimento alla nozione giuridica di danno. In realtà, la censura concerne la determinazione dell'ammontare del danno, ciò che rientra nell'accertamento dei fatti ed è esaminato dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. Al riguardo, la ricorrente non si confronta con il considerando n. 7.3 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha esposto i motivi per cui questa posta del danno doveva essere ammessa. La ricorrente si limita a ribadire genericamente che le prestazioni della E.________ SA non sarebbero state necessarie per eseguire il ripristino della parete rocciosa instabile. Non sostiene tuttavia, né tantomeno dimostra, che G.________, che ha concretamente svolto i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa, disponeva personalmente e con riferimento al suo campo di attività, delle competenze specifiche in geologia, in modo tale da potere svolgere i lavori senza il supporto specialistico della E.________ SA. Di natura appellatoria, la censura non adempie le esigenze di motivazione dell'

art. 106 cpv. 2 LTF

e non deve quindi essere vagliata oltre.

6. Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 dicembre 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Gadoni