Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Payment of Court Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal action seeking to confirm the nullity of certain assembly resolutions made by two companies. The initial attempt to establish this nullity was deemed inadmissible by a local court. An appeal was subsequently filed by the individual seeking to challenge this decision, but the appellate court upheld the lower court's ruling. The individual then appealed to the Federal Tribunal, requesting a suspension of the appellate decision. However, the Federal Tribunal required a prepayment for anticipated legal costs, which the individual failed to provide within the designated timeframe, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible. Additionally, a request for legal assistance was submitted but was considered invalid as it was made after the deadline for cost prepayment. Consequently, the court imposed costs on the individual and required reimbursement to the opposing parties for their legal expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 48 cpv. 4 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Payment of Court Cost Advance: The initial attempt to establish this nullity was deemed inadmissible by a local court. An appeal was subsequently filed by the individual seeking to challenge this decision, but the appellate court upheld the lower court's ruling. The individual then appealed to the Federal Tribunal, requesting a suspension of the appellate decision. However, the Federal Tribunal required a prepayment for anticipated legal costs, which the individual failed to provide within the designated timeframe, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible. Additionally, a request for legal assistance was submitted but was considered invalid as it was made after the deadline for cost prepayment. Consequently, the court imposed costs on the individual and required reimbursement to the opposing parties for their legal expenses.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible in a simplified procedure because the advance payment of costs was not made in time.
The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs in time.
Used to determine that court costs are imposed on the losing party.
Used to determine that the losing party must reimburse the successful parties for legal costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_130/2013
Sentenza del 3 giugno 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________SA ,
2. C.________SA ,
entrambe patrocinate dall'avv. Matteo Galante,
opponenti.
Oggetto
azione di accertamento della nullità di delibere assembleari; tutela giurisdizionale in casi manifesti,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile l'azione di accertamento della nullità delle delibere assembleari 3 gennaio 2011 di B.________SA e C.________SA proposta nella procedura sommaria per casi manifesti dall'avv. A.________;
che con sentenza 23 gennaio 2013 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello inoltrato da A.________;
che A.________ ha impugnato con ricorso 7 marzo 2013 al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che dopo aver ricevuto un primo invito a fornire entro il 10 aprile 2013 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 6'000.--, la ricorrente ha contestato con scritto 10 aprile 2013 l'ammontare dell'importo richiesto;
che con risposta 16 aprile 2013 B.________SA e C.________SA, entrambe in liquidazione, propongono di respingere sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sia il ricorso;
che con decreto del 3 maggio 2013 la Presidente della Corte adita ha confermato in ragione del valore di lite della causa il predetto importo e ha nuovamente invitato la ricorrente a fornire fr. 6'000.-- a garanzia delle spese processuali presunte entro il termine suppletorio e secondo le modalità indicate nel formulario annesso;
che quest'ultimo indica il 23 maggio 2013 quale data entro la quale il predetto anticipo doveva essere al più tardi fornito;
che con scritto datato 23 maggio 2013, ma consegnato alla posta il 26 maggio 2013 (data del timbro postale apposto sul francobollo della busta di invio), la ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il 30 maggio 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che giusta l' art. 62 cpv. 3 LTF (primo e secondo periodo) il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie previste e se questo scade infruttuoso impartisce un termine suppletorio:
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF terzo periodo);
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese ( art. 48 cpv. 4 LTF ) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che infatti la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro nemmeno documentata, non è di soccorso alla ricorrente, essendo stata depositata dopo lo scadere del termine suppletorio assegnato per il pagamento e rivelandosi già per questo motivo inammissibile;
che con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;
che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 giugno 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti