Former Managing Director's Appeal on Loan Repayment Dismissed for Procedural Flaws
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a debtor and two creditors who sought to recover a total claim from the debtor, stemming from a loan provided by a now-bankrupt company. The creditors had previously succeeded in their claims at the lower court level, which ordered the debtor to pay them specified amounts plus interest. The debtor contested this decision, asserting that she had repaid the loan, but the appeal was dismissed by the appellate court, confirming that she had not provided sufficient evidence of repayment. Subsequently, the debtor appealed to the Federal Tribunal, which found her arguments inadequately substantiated.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 260 LEF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Former Managing Director's Appeal on Loan Repayment Dismissed for Procedural Flaws: The creditors had previously succeeded in their claims at the lower court level, which ordered the debtor to pay them specified amounts plus interest. The debtor contested this decision, asserting that she had repaid the loan, but the appeal was dismissed by the appellate court, confirming that she had not provided sufficient evidence of repayment. Subsequently, the debtor appealed to the Federal Tribunal, which found her arguments inadequately substantiated.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to insufficient motivation.
The court applied this article to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_121/2017
Sentenza del 21 marzo 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinato dall'avv. Mirko Maggetti,
2. Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Giorgia Maffei,
opponenti.
Oggetto
mutuo,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________ e il Comune di X.________ sono cessionari nel senso dell' art. 260 LEF di un credito di fr. 116'832.30 della fallita C.________SA nei confronti della sua amministratrice unica A.________;
che il Pretore del distretto di Vallemaggia ha, con decisioni 7 agosto 2015, integralmente accolto le petizioni inoltrate da B.________ e dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ e ha condannato quest'ultima a pagare al primo attore fr. 29'985.-- e al secondo fr. 8'684.85, oltre interessi;
che con sentenza 26 gennaio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto i gravami inoltrati dalla convenuta contro le pronunzie pretorili;
che la Corte cantonale ha confermato il giudizio di primo grado secondo cui la convenuta non aveva provato di aver restituito alla predetta società anonima il mutuo di fr. 116'832.30;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 28 febbraio 2017;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto;
che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF , non bastando a tal fine mere critiche appellatorie ( DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii);
che l'impugnativa non soddisfa i predetti requisiti;
che infatti la ricorrente si limita in sostanza a sostenere di aver rimborsato il mutuo, proponendo una propria lettura appellatoria delle risultanze probatorie, dimenticando peraltro l'esito della procedura penale avviata contro il marito;
che inoltre quando apoditticamente menziona l'estinzione del debito nei confronti del Comune e la precedente appartenenza del perito giudiziario all'esecutivo di quest'ultimo, ella si prevale di fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, senza tuttavia adempiere le condizioni poste dall' art. 97 cpv. 1 LTF per potersi scostare dagli accertamenti dell'autorità inferiore;
che pertanto il ricorso - manifestamente non motivato in modo sufficiente - si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 marzo 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti