Claimant's Procedural Deficiency in Supplementary Health Insurance Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertche in parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha condannato quest'ultima a versare all'attrice fr. 142.-- quale rimborso per i premi pagati in eccesso per il periodo da settembre a dicembre 2010;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 107 cpv. 2 LTF, Art. 107 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Claimant's Procedural Deficiency in Supplementary Health Insurance Appeal: 142.-- quale rimborso per i premi pagati in eccesso per il periodo da settembre a dicembre 2010;
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using this procedural rule in the dispositive.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 4A_110/2014
Sentenza del 6 marzo 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
*contro*
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
assicurazione complementare contro le malattie,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2014 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Considerando:
che in parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha condannato quest'ultima a versare all'attrice fr. 142.-- quale rimborso per i premi pagati in eccesso per il periodo da settembre a dicembre 2010;
che la Corte cantonale ha pure accolto, nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice;
che A.________ ha adito il Tribunale federale con scritto 10 febbraio 2014 in cui critica l'operato dei Giudici cantonali e della Cassa malati;
che giusta l'
art. 42 cpv. 1 LTF
un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni;
che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (
art. 107 cpv. 2 LTF
), ma non oltre le conclusioni delle parti (
art. 107 cpv. 1 LTF
);
che la parte ricorrente deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (
DTF 137 II 313
consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (
DTF 134 III 235
consid. 2);
che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio;
che in queste circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (
art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
);
che l'opponente non è stata invitata a determinarsi sul rimedio, motivo per cui non si giustifica assegnarle ripetibili e che viste le particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie dalla ricorrente;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Losanna, 6 marzo 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti