Partnership Dispute and Lack of Double Instance Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case involving two companies, a dispute arose over a simple partnership contract, where one company filed a lawsuit against the other in 2006, demanding a substantial payment initially amounting to CHF 863,744.55, later increased to CHF 2,392,535.46. The opposing company contested the claim entirely. The Court of Appeal of the Canton of Ticino partially upheld the claim, ordering the defendant to pay CHF 410,177.57. However, the plaintiff appealed against the cantonal decision, seeking a revision to receive the full amount initially demanded. The Swiss Federal Tribunal had to determine the admissibility of this appeal, particularly considering the procedural nuances related to the decision's issuance by the final cantonal instance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75 cpv. 1 LTF, Art. 75 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF, Art. 75 cpv. 2 lett. c LTF, Art. 114 LTF, Art. 75 LTF; Partnership Dispute and Lack of Double Instance Review: The opposing company contested the claim entirely. The Court of Appeal of the Canton of Ticino partially upheld the claim, ordering the defendant to pay CHF 410,177.57. However, the plaintiff appealed against the cantonal decision, seeking a revision to receive the full amount initially demanded. The Swiss Federal Tribunal had to determine the admissibility of this appeal, particularly considering the procedural nuances related to the decision's issuance by the final cantonal instance.
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KI-generiertAlthough not explicitly cited alone in the dispositive, the judgment is declared inadmissible (implied by point 1) and point 3 of the dispositive rules on costs, which is the result of the inadmissibility ruling.
Cited in the context of the requirement for the cantonal organization to allow review of specific grounds before the Federal Tribunal.
Cited analogously to Art. 75 LTF regarding the admissibility of the subsidiary constitutional appeal.
Cited in relation to the deadline for the Cantons to align their legislation with federal law concerning the double instance requirement.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision did not grant legal aid because the appeal was dismissed as inadmissible.
Court costs were waived in the dispositive section (point 3).
The appeal was declared inadmissible because it was not directed against a decision issued on appeal as required by this article for admissibility.
The lack of appealableness of the decision due to the absence of a higher cantonal court was established by reference to this provision.
Cited as the grounds of appeal that the immediate preceding authority must be able to examine.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_101/2022
Sentenza del 10 marzo 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Kiss, Rüedi,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Milo Caroni,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
opponente.
Oggetto
contratto di società semplice,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2022 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (10.2006.7).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con petizione 1° giugno 2006 la A.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino la B.________ SA, chiedendo, fra l'altro, che quest'ultima fosse condannata al pagamento di almeno fr. 863'744.55, importo aumentato nelle conclusioni a fr. 2'392'535.46.--. La B.________ SA ha proposto l'integrale reiezione dell'azione. La III Camera civile del Tribunale di appello ha, con sentenza 1° febbraio 2022, parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 410'177.57.
2. Con ricorso del 1° marzo 2022 la A.________ SA postula la riforma della sentenza cantonale nel senso che la convenuta sia condannata a versarle fr. 2'392'535.46.--.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto ( DTF 146 IV 185 consid. 2, con rinvii; 139 III 252 consid. 1.1; 138 III 46 consid. 1).
3.1. Secondo l' art. 75 cpv. 1 LTF sono ammissibili ricorsi in materia civile contro decisioni pronunciate da ultime istanze cantonali. Queste devono essere tribunali superiori e giudicare su ricorso ( art. 75 cpv. 2 LTF ), fatte salve le eccezioni previste dall'art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF ( DTF 141 III 188 consid. 4.1).
Nella fattispecie la petizione è stata direttamente inoltrata al Tribunale di appello ticinese in applicazione dell'art. 302 cpv. 1 secondo periodo CPC/TI. Tale norma permetteva di proporre, senza l'accordo delle parti, direttamente alla Camera civile del tribunale di appello, quale prima istanza, le cause di natura patrimoniale con un valore di lite superiore a fr. 200'000.--. Ora, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, non siamo quindi in presenza dell'eccezione prevista dall'art. 75 cpv. 2 lett. c LTF, poiché questa norma presuppone, oltre a un valore litigioso di almeno fr. 100'000.--, pure che l'azione sia stata proposta direttamente all'ultima istanza cantonale con il consenso di tutte le parti, condizione che la ricorrente non afferma essersi verificata in concreto. Il ricorso si rivela pertanto inammissibile, perché non è diretto contro una decisione emanata su ricorso e non è data nessuna delle deroghe previste dall' art. 75 cpv. 2 LTF (sentenza 4A_691/2016 del 6 aprile 2017 consid. 1.1). Non soccorre la ricorrente nemmeno aver presentato, per l'eventualità che il ricorso in materia civile non dovesse rivelarsi ammissibile, un ricorso sussidiario in materia costituzionale: giusta l' art. 114 LTF anche a questo rimedio di diritto si applicano - per analogia - le disposizioni dell' art. 75 LTF concernenti le autorità cantonali inferiori.
3.2. Con l'adozione della LTF il diritto federale ha imposto ai Cantoni l'esigenza, tranne eccezioni che in concreto non si realizzano, di una doppia istanza ( art. 75 cpv. 2 LTF ; DTF 139 III 252 consid. 1.6) e ha assegnato loro un termine, scaduto il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del diritto processuale civile unificato, per adeguare la loro legislazione ( art. 130 cpv. 2 LTF ).
Spetta quindi al Cantone Ticino fare in modo che le sentenze, emanate in prima e unica istanza dal Tribunale d'appello ticinese in applicazione dell' art. 302 cpv. 1 CPC /TI senza l'accordo delle parti, possano essere oggetto di un ricorso presso un tribunale cantonale superiore. Quest'ultimo può consistere in un'altra Camera del medesimo Tribunale di appello, composta di altri giudici. Provvedendo ad instaurare un'organizzazione giudiziaria tale da soddisfare l'esigenza della doppia istanza prevista dall' art. 75 cpv. 2 LTF , il Cantone Ticino dovrà fare in modo che l'autorità che precede immediatamente il Tribunale federale abbia almeno la facoltà di esaminare le censure di cui agli art. 95-98 LTF ( art. 111 cpv. 3 LTF ; DTF 139 III 252 consid. 1.6). A tal fine l'incarto viene ritornato alla III Camera civile del Tribunale di appello ticinese, affinché lo faccia pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all' art. 75 cpv. 2 LTF .
4. Le parti non sono responsabili del mancato adeguamento della legislazione cantonale al diritto federale. Per tale motivo non si prelevano spese giudiziarie.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La causa è rinviata all'autorità inferiore.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 marzo 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti