Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.87/2005 KI-generiert

Foreign National Residency Non-Renewal Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2P.87/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who entered Switzerland illegally in 1991 and later sought asylum, which was denied. After returning to his home country and marrying a Swiss resident, he was granted a temporary residence permit that was renewed until 2004. However, authorities denied the renewal of his residence permit in November 2004 due to his separation from his spouse. This decision was upheld by the cantonal government in February 2005. Subsequently, the individual filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking the renewal of his residence permit. However, due to the lack of any legal entitlement to such a renewal and his failure to meet the necessary conditions, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 84 cpv. 2 OG, Art. 98a OG, Art. 88 OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 9 Cost, Art. 36a OG; Foreign National Residency Non-Renewal Appeal Dismissed: Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti ( DTF 130 II 509 consid. 8.1). Quando vengono presentati simultaneamente un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo - come di principio consentito anche mediante un unico allegato ( DTF 120 Ib 224 consid. 2) - occorre esaminare in primo luogo l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio ( art. 84 cpv. 2 OG ; DTF 129 I 337 consid. 1.1).

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige rechtlich geschütztes Interesse Aufenthaltsbewilligung Asylgesetz Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 84 cpv. 2 OG
- occorre esaminare in primo luogo l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio ( art. 84 cpv. 2 OG ; DTF 129 I 337 consid.
Art. 98a OG
In tal caso, contro la decisione del Consiglio di Stato il ricorrente avrebbe infatti dovuto aggravarsi dinanzi al Tribunale amministrativo ticinese ( art. 98a OG ; art.
Art. 88 OG
Dal momento che non può vantare un diritto al rinnovo del permesso di dimora, il ricorrente non è toccato dalla decisione litigiosa nei suoi interessi giuridicamente protetti ( art. 88 OG ), per cui difetta della legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico ( DTF 127 II 161 consid.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
Nel gravame non vengono tuttavia sollevate censure di questo genere o, quantomeno, le stesse non vengono manifestamente proposte in maniera conforme ai requisiti di motivazione esatti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG ( DTF 130 I 26 consid.
Art. 9 Cost
In particolare, il vago richiamo al divieto d'arbitrio di cui all' art. 9 Cost.
Art. 36a OG
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 36a OG .
Art. 159 cpv. 2 OG
Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.87/2005 /viz

Sentenza dell'11 marzo 2005

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Wurzburger, Müller,

cancelliere Bianchi.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Enzio Bertola,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 2 febbraio 2005 del Consiglio

di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Entrato illegalmente in Svizzera il 22 febbraio 1991, il cittadino bosniaco A.________ (1973) vi ha soggiornato dapprima quale richiedente l'asilo ed in seguito, respinta la relativa domanda, grazie a provvedimenti di ammissione provvisoria. Rientrato in patria il 15 gennaio 2000, il 29 gennaio seguente si è sposato con la connazionale B.________ (1967), titolare di un permesso di dimora annuale nel nostro paese. Per raggiungere la moglie, il 17 ottobre 2000 è stato posto al beneficio di un'analoga autorizzazione, regolarmente rinnovata fino al 22 settembre 2004. Il 22 gennaio 2004 è stato formalmente ammonito dalle autorità ticinesi di polizia degli stranieri, avendo interessato a più riprese le istanze giudiziarie e subito condanne pari, nel complesso, a circa sei mesi di detenzione.

B. Con decisione del 25 novembre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a A.________, poiché viveva separato dalla consorte. Impugnata dall'interessato, detta decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato ticinese il 2 febbraio 2005.

C. Il 7 marzo 2005 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un atto denominato ricorso di diritto amministrativo, ricorso di diritto pubblico e istanza di riesame, con cui chiede, in sostanza, il rinnovo del permesso di dimora. Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti ( DTF 130 II 509 consid. 8.1). Quando vengono presentati simultaneamente un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo - come di principio consentito anche mediante un unico allegato ( DTF 120 Ib 224 consid. 2) - occorre esaminare in primo luogo l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio ( art. 84 cpv. 2 OG ; DTF 129 I 337 consid. 1.1).

2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 130 II 388 consid. 1.1).

Nel caso concreto, il ricorrente non può prevalersi di alcuna disposizione dell'ordinamento giuridico interno che gli riconosca il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora. In particolare, egli non può appellarsi all'art. 17 cpv. 2 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), secondo cui il coniuge di un cittadino straniero al beneficio di un permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono assieme. Le condizioni d'applicazione di tale norma risultano infatti doppiamente disattese: da un lato, la moglie del ricorrente non è titolare di un permesso di domicilio, ma solo di dimora; d'altro lato, benché il matrimonio non sia finora stato formalmente sciolto, è incontestato che i coniugi vivono separati.

Il ricorrente non può trarre alcuna pretesa nemmeno dal diritto internazionale, invocando segnatamente un trattato concluso tra la Svizzera e il suo paese d'origine o la garanzia al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Da quest'ultimo profilo occorrerebbe infatti che sua moglie avesse un diritto certo ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora ( DTF 130 II 281 consid. 3.1) e che la relazione familiare fosse intatta ed effettivamente vissuta ( DTF 129 II 215 consid. 4.2).

In assenza di un diritto all'ottenimento della controversa autorizzazione, il ricorso di diritto amministrativo risulta di conseguenza inammissibile. L'impugnativa seguirebbe analoga sorte anche presupponendo l'esistenza di un simile diritto. In tal caso, contro la decisione del Consiglio di Stato il ricorrente avrebbe infatti dovuto aggravarsi dinanzi al Tribunale amministrativo ticinese ( art. 98a OG ; art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998).

3. Dal momento che non può vantare un diritto al rinnovo del permesso di dimora, il ricorrente non è toccato dalla decisione litigiosa nei suoi interessi giuridicamente protetti ( art. 88 OG ), per cui difetta della legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico ( DTF 127 II 161 consid. 3b; 126 I 81 consid. 3b). Egli potrebbe nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte in sede cantonale, costitutiva di un diniego di giustizia formale ( DTF 129 II 297 consid. 2.3). Nel gravame non vengono tuttavia sollevate censure di questo genere o, quantomeno, le stesse non vengono manifestamente proposte in maniera conforme ai requisiti di motivazione esatti dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG ( DTF 130 I 26 consid. 2.1). In particolare, il vago richiamo al divieto d'arbitrio di cui all' art. 9 Cost. - norma che di per sé non conferisce la potestà ricorsuale ai sensi dell' art. 88 OG ( DTF 129 I 217 consid. 1.3) - è riferito a questioni di merito, che non possono essere oggetto di contestazione ( DTF 126 II 377 consid. 8e; 126 I 81 consid. 7b).

Ne consegue perciò che anche quale ricorso di diritto publico il gravame è irricevibile.

4. Il ricorrente denomina il proprio allegato pure quale istanza di riesame, senza invero fornire spiegazioni ulteriori. Notoriamente una simile domanda è proponibile, se del caso, dinanzi ad un organo amministrativo, al fine di ottenere l'annullamento o la modifica di una decisione che esso stesso ha adottato (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo 2002, n. 1828 segg.). Nelle circostanze specifiche, l'istanza è dunque priva d'ogni pertinenza.

5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 36a OG . Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 cpv. 1 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG ). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 11 marzo 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: