Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.42/2000 KI-generiert

Italian National v. Swiss Federal Council (Entry Ban Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 2P.42/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who submitted a public law appeal against a decision made by the Swiss Federal Council that upheld an entry ban imposed by the Federal Public Ministry. The entry ban was initially enforced on June 30, 1998, and was set to remain valid until June 29, 2003. Following the dismissal of the individual's previous appeal by the Federal Council on January 12, 2000, a request to annul the entry ban and to suspend its effect was filed with the Swiss Federal Tribunal. The tribunal determined that the appeal was inadmissible, as neither the public law appeal nor the administrative appeal applied to cases of entry bans against foreigners.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 84 cpv. 2 OG, Art. 100 cpv. 1 lett. b cifra, Art. 98 lett. a OG, Art. 84 cpv. 1 OG, Art. 36a OG, Art. 159 cpv. 2 OG; Italian National v. Swiss Federal Council (Entry Ban Appeal Inadmissibility): Comunicazione alla rappresentante del ricorrente e al Dipartimento federale delle finanze, in rappresentanza del Consiglio federale svizzero.

Schlagwörter

KI-generiert
Einreiseverbot Obligationenrecht Verwaltungskosten Nichtigkeitsverfahren Eröffnung des Verfahrens Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 84 cpv. 2 OG
che, vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico ( art. 84 cpv. 2 OG ), occorre esaminare previamente se la presente impugnativa possa essere trattata quale ricorso di diritto amministrativo;
Art. 100 cpv. 1 lett. b cifra
che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile contro decisioni in materia di polizia degli stranieri, segnatamente contro il divieto d'entrata in Svizzera (art. 100 cpv. 1 lett. b cifra 1 OG);
Art. 98 lett. a OG
che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è esperibile contro le decisioni del Consiglio federale soltanto in determinati casi previsti dalla legge, concernenti i rapporti di servizio del personale federale ( art. 98 lett. a OG );
Art. 84 cpv. 1 OG
che, d'altro lato, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è dato soltanto per impugnare decisioni e decreti cantonali ( art. 84 cpv. 1 OG );
Art. 36a OG
che la causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG ;
Art. 159 cpv. 2 OG
1, 153 e 153a OG ), mentre non si accordano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG );

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0]

2P.42/2000

II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO

31 marzo 2000

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,

Hungerbühler e Müller.

Cancelliera: Ieronimo Perroud.

_________

Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 9 febbraio 2000 da A.________ (02. 04.1940), Napoli (I), rappresentato da B.________, Canobbio, contro la decisione emessa il 12 gennaio 2000 dal Consiglio federale svizzero in materia di divieto d'entrata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 12 gennaio 2000 il Consiglio federale svizzero ha respinto il ricorso esperito il 29 luglio 1999 da A.________ (1940), cittadino italiano, contro la decisione su ricorso del 14 luglio 1999 con cui il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha confermato il divieto d'entrata valido fino al 29 giugno 2003 pronunciato nei confronti dell'insorgente dal Ministero pubblico della Confederazione in data 30 giugno 1998;

che il 10 febbraio 2000 A.________ ha trasmesso al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, datato 9 febbraio 2000, con cui chiede che il divieto d'entrata sia annullato e che venga conferito effetto sospensivo al proprio gravame;

che, con osservazioni del 27 marzo 2000, il Dipartimento federale delle finanze, in rappresentanza del Consiglio federale svizzero, ha proposto la reiezione in ordine e nel merito del ricorso;

che, vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico ( art. 84 cpv. 2 OG ), occorre esaminare previamente se la presente impugnativa possa essere trattata quale ricorso di diritto amministrativo;

che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile contro decisioni in materia di polizia degli stranieri, segnatamente contro il divieto d'entrata in Svizzera (art. 100 cpv. 1 lett. b cifra 1 OG);

che l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non apre la via del ricorso di diritto amministrativo quando il rimedio è proposto contro un divieto d'entrata, dato che il ricorrente può prevalersi di tale norma solo quando si tratta di stabilire se si debba rilasciare o rifiutare un'autorizzazione di soggiorno e se egli abbia diritto a tale autorizzazione, questione che non è oggetto della presente procedura (cfr. DTF 110 Ib 397 consid. 2);

che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è esperibile contro le decisioni del Consiglio federale soltanto in determinati casi previsti dalla legge, concernenti i rapporti di servizio del personale federale ( art. 98 lett. a OG );

che oltretutto, poiché la contestazione in oggetto non porta sulla determinazione dei diritti o dei doveri di carattere civile del ricorrente ai sensi dell' art. 6 n. 1 CEDU , non sono date in concreto le condizioni eccezionali stabilite nella sentenza pubblicata in DTF 125 II 417 consid. 4 per potere ammettere la competenza di codesta Corte ad entrare nel merito di un ricorso rivolto contro una decisione del Governo federale;

che, d'altro lato, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è dato soltanto per impugnare decisioni e decreti cantonali ( art. 84 cpv. 1 OG );

che, di conseguenza, il rimedio di diritto del ricorrente - trattato sia quale ricorso di diritto amministrativo sia come ricorso di diritto pubblico - si rivela già di primo acchito improponibile, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso;

che la causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG ;

che, con l'emanazione del giudizio, l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d' oggetto;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ), mentre non si accordano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG );

visto l' art. 36a OG ,

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alla rappresentante del ricorrente e al Dipartimento federale delle finanze, in rappresentanza del Consiglio federale svizzero.

Losanna, 31 marzo 2000 MDE

In nome della II Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente, La Cancelliera