Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.41/2006 KI-generiert

Construction Company v. Contracting Register Cancellation

Geschäftsnummer 2P.41/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a construction company that was originally registered in a regulatory roster due to a special provision allowing businesses without the required academic qualifications to continue operating. Following the death of its qualified technical director, the company was unable to meet the legal requirements for continued registration and was subsequently removed from the roster. Despite multiple warnings from regulatory authorities to appoint a qualified technical director, the company failed to comply. It appealed the decision to cancel its registration, arguing violations of constitutional rights, but the earlier decisions by the administrative tribunal and the regulatory commission were upheld, leading to further legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 86 cpv. 1 OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 9 Cost, Art. 27 Cost, Art. 90 OG, Art. 36 Cost; Construction Company v. Contracting Register Cancellation: Salvo laddove chiede l'annullamento non solo del giudizio di ultima istanza cantonale, bensì anche della relativa decisione dell'autorità di prime cure (cfr. art. 86 cpv. 1 OG ; DTF 128 I 46 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8b), il tempestivo ricorso in esame è pacificamente ammissibile sotto il profilo degli art. 84 a 89 OG.

Schlagwörter

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Bauwerkvertrag Eintragung ins Handelsregister vereinfachtes Verfahren Eintragungsverfahren Rechtsstellung Wirtschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 86 cpv. 1 OG
art. 86 cpv. 1 OG ; DTF 128 I 46 consid.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
Anche se l'impugnativa appare fondata su considerazioni di carattere per lo più appellatorio e non sempre rapportate in modo preciso e circostanziato alle presunte violazioni costituzionali, non occorre chiedersi se, nel complesso, essa adempia le rigorose esigenze di motivazione esatte dall' art. 90 cpv.
Art. 9 Cost
2.1 Per l'essenziale, la ricorrente sostiene che la sua radiazione procederebbe da un'interpretazione arbitraria, e quindi contraria all' art. 9 Cost.
Art. 27 Cost
Nel merito, la censura si confonde con quella di violazione della libertà economica ( art. 27 Cost.
Art. 90 OG
art. 90 OG ), bensì unicamente l'assenza di una sufficiente base legale (cfr.
Art. 36 Cost
Esso può essere evaso secondo la procedura prevista dall' art. 36a OG sulla base delle considerazioni che precedono, rinviando per il resto alla motivazione del giudizio impugnato ( art.
Art. 4 LEPIC
30'000.-- (art. 4 LEPIC; cfr.
Art. 5 cpv. 1 Cost
Va infine rilevato che anche la presunta violazione del principio di legalità ( art. 5 cpv. 1 Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.41/2006 /biz

Sentenza del 28 agosto 2006

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Betschart e Wurzburger,

cancelliere Bianchi.

Parti

A.________SA,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Sebastiano Pellegrini,

contro

Commissione di vigilanza per l'applicazione

della legge sull'esercizio della professione

di impresario costruttore, c/o Ufficio lavori sussidiati

e appalti, viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona,

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,

Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 5, 8, 9 e 27 Cost. (cancellazione dall'albo

delle imprese),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata

il 12 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino.

Fatti:

A. La A.________SA è un'impresa di costruzioni fondata nel 1980 da B.________, titolare di un certificato di capacità quale disegnatore del genio civile. Quando nel 1990 è stato istituito nel Cantone Ticino l'albo delle imprese, la società è stata iscritta in virtù della sanatoria concessa alle ditte già in esercizio, poiché il diploma conseguito da B.________ non corrispondeva ai titoli di studio normalmente necessari per l'iscrizione. Grazie alla collaborazione instaurata in qualità di responsabile tecnico con l'ing. ETH C.________, dal 30 giugno 1992 l'impresa è tuttavia stata inserita tra quelle "con titolo".

B. Nella primavera del 2003 l'ing. C.________ è deceduto e l'impresa è tornata ad essere sotto la responsabilità esclusiva di B.________. La Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997 (LEPIC, rispettivamente CV-LEPIC) ha allora ingiunto a più riprese alla ditta di dotarsi di un responsabile tecnico con i necessari requisiti professionali. Constatata l'inadempienza dell'interessata, con decisione del 16 agosto 2005 la CV-LEPIC ne ha decretato la cancellazione dall'albo delle imprese, ritenendo che una volta iscritta nella parte "con titolo", un'impresa non possa più tornare nella parte "in sanatoria". Su ricorso, detta decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il 12 dicembre 2005.

C. Il 31 gennaio 2006 la A.________SA ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento sia del giudizio della Corte cantonale sia della precedente pronuncia della CV-LEPIC. Lamenta la violazione degli art. 5, 8, 9 e 27 Cost.

Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nella propria sentenza, mentre la Commissione di vigilanza LEPIC chiede la reiezione dell'impugnativa.

D. Con decreto presidenziale del 10 marzo 2006 è stata accolta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata in via provvisionale nell'atto di ricorso.

Diritto:

1. Salvo laddove chiede l'annullamento non solo del giudizio di ultima istanza cantonale, bensì anche della relativa decisione dell'autorità di prime cure (cfr. art. 86 cpv. 1 OG ; DTF 128 I 46 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8b), il tempestivo ricorso in esame è pacificamente ammissibile sotto il profilo degli art. 84 a 89 OG.

Anche se l'impugnativa appare fondata su considerazioni di carattere per lo più appellatorio e non sempre rapportate in modo preciso e circostanziato alle presunte violazioni costituzionali, non occorre chiedersi se, nel complesso, essa adempia le rigorose esigenze di motivazione esatte dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; in relazione più specificatamente all'arbitrio, cfr. DTF 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b). Nel seguito verranno comunque rilevati singoli aspetti riguardo ai quali tali requisiti risultano manifestamente disattesi.

2.

2.1 Per l'essenziale, la ricorrente sostiene che la sua radiazione procederebbe da un'interpretazione arbitraria, e quindi contraria all' art. 9 Cost. , della legge sulla professione di impresario costruttore (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 49 consid. 4). Nel merito, la censura si confonde con quella di violazione della libertà economica ( art. 27 Cost. ), a cui l'insorgente pure accenna e alla quale può effettivamente appellarsi (cfr. DTF 131 I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.1; 128 I 19 consid. 4c/aa). In relazione a quest'ultima garanzia, essa non contesta infatti l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento, aspetti che si limita a menzionare senza svilupparli ulteriormente (cfr. art. 90 OG ), bensì unicamente l'assenza di una sufficiente base legale (cfr. art. 36 Cost. ). È tuttavia pur vero che sotto il profilo dell' art. 27 Cost. il potere d'esame del Tribunale federale riguardo all'applicazione del diritto cantonale potrebbe anche non essere limitato all'arbitrio. Non sembra infatti fuori luogo considerare la cancellazione dall'albo delle imprese come una restrizione grave della libertà economica, dal momento che impedisce di eseguire lavori di sopra e sottostruttura che non siano di modesta importanza, ossia di valore inferiore a fr. 30'000.-- (art. 4 LEPIC; cfr. DTF 129 I 35 consid. 8.2; 125 I 417 consid. 4c; 124 I 310 consid. 3b). Per le ragioni che seguono, la questione può comunque rimanere aperta. Va infine rilevato che anche la presunta violazione del principio di legalità ( art. 5 cpv. 1 Cost. ) si inserisce in questo contesto senza alcuna portata propria indipendente (cfr. DTF 127 I 60 consid. 3a; 123 I 1 , consid. 2b).

2.2 L'albo delle imprese è stato istituito dalla legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989 (vLEPIC; cfr. BU/TI 1989 pag. 307 segg.). In base a tale regolamentazione, l'iscrizione era consentita alle ditte nelle quali almeno un titolare o membro dirigente disponeva non solo di una certa esperienza professionale, ma anche di determinati titoli di studio (art. 2 vLEPIC). Potevano inoltre venir iscritte anche le imprese che, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, erano in esercizio all'entrata in vigore della novella legislativa; esse erano comunque obbligate a conformarsi alla legge in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo (art. 14 vLEPIC). Questo regime, ed in particolare la norma transitoria, sono stati ripresi in maniera sostanzialmente invariata nell'ordinamento attuale, entrato in vigore il 1° maggio 1998 (art. 3 cpv. 2, in particolare lett. b, e art. 5 LEPIC). La nuova normativa sancisce inoltre che se non adempiono più ai requisiti di legge, le imprese sono cancellate dall'albo (art. 13 LEPIC).

2.3 Ora, il tenore degli art. 14 vLEPIC, rispettivamente 3 cpv. 2 lett. b LEPIC, appare inequivocabile ed il loro senso evidente: le imprese già in attività al momento dell'entrata in vigore della legge senza però far capo a un titolare o un dirigente in possesso dei diplomi previsti possono beneficiare del regime d'eccezione (sanatoria) solo fintanto che non dispongono di un responsabile con le necessarie qualifiche. Esse fruiscono in sostanza di un termine d'adattamento che giunge a scadenza quando si dotano di un dirigente che permette l'iscrizione tra le imprese "con titolo". Conformemente alle finalità della normativa, a quel momento esse non possono più tornare tra le imprese "in sanatoria" e perdono i relativi privilegi. La legge prevede infatti soltanto un regime transitorio e non garantisce invece a tutte le imprese in esercizio nel 1990 di perpetuare in qualsiasi caso la loro iscrizione. A questo proposito, è peraltro irrilevante che il legislatore non abbia voluto sostituire la sanatoria con una moratoria, ossia con un termine perentorio entro cui tutte le ditte avrebbero dovuto conformarsi ai requisiti legali (Rapporto della Commissione della legislazione n. 4361R del 12 settembre 1997 conc. la LEPIC, in: RVGC, sess. ord. aut. 1997, pag. 429 segg., in part. pag. 442-444).

2.4 Di conseguenza, l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 3 cpv. 2 lett. b LEPIC operate dai giudici cantonali non possono che essere confermate, e ciò anche se verificate con pieno potere di cognizione (cfr. consid. 2.1). Dopo essere stata iscritta in origine in virtù della sanatoria, ritenuto che B.________ incontestabilmente non dispone dei titoli di studio necessari, la ditta ricorrente ha indicato per svariati anni quale responsabile tecnico ai sensi dell'art. 5 LEPIC l'ing. C.________. Grazie al ruolo di quest'ultimo, essa ha potuto figurare all'albo tra le imprese "con titolo", per cui, in ossequio alla norma in esame, non le è possibile venir di nuovo iscritta "in sanatoria". Poco importa che B.________ sia sempre stato titolare e dirigente della società; questa faceva comunque riferimento ad un responsabile con i dovuti requisiti, tenuto a partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa e a dedicarvi la propria attività in modo prevalente (art. 3 cpv. 3 LEPIC).

2.5 Parimenti inconferente risulta l'accennata critica di violazione del principio di uguaglianza ( DTF 131 I 1 consid. 4.2; 130 I 65 consid. 3.6; 129 I 346 consid. 6, 113 consid. 5.1, 1 consid. 3). La situazione della ricorrente non è infatti comparabile con quella delle imprese tuttora iscritte "in sanatoria", proprio perché queste ultime non hanno mai figurato tra le ditte "con titolo".

2.6 Dal momento che la ricorrente non adempie più le condizioni legali per l'iscrizione all'albo, la sua cancellazione risulta quindi ineccepibile. Essa ha d'altronde beneficiato di parecchio tempo e di svariate proroghe per rimettersi in regola, ovvero per assumere un responsabile tecnico con le qualifiche previste dalla legge, come ha già dimostrato di poter fare in passato.

3. Laddove è ammissibile, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato. Esso può essere evaso secondo la procedura prevista dall' art. 36a OG sulla base delle considerazioni che precedono, rinviando per il resto alla motivazione del giudizio impugnato ( art. 36a cpv. 3 OG ).

Le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 agosto 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: