Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.256/2006 KI-generiert

Water Consortium Appeal Dismissed: Public Authority Standing in Cost Allocation Dispute

Geschäftsnummer 2P.256/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public consortium responsible for wastewater treatment seeking to recover costs from a municipality due to pollution caused by a local business, which has since gone bankrupt. The consortium previously demanded a payment from the municipality, which was upheld by a cantonal government decision. However, the cantonal administrative tribunal annulled this demand, prompting the consortium to appeal to the federal tribunal. The dispute centers on the allocation of treatment costs, with the municipality contesting the consortium's actions. The federal tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible, focusing on procedural aspects and the nature of the parties' claims.

Legislator-Regeste

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Art. 131 cpv. 1 LTF, Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 87 cpv. 2 OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 156 cpv. 2 OG, Art. 36a OG; Water Consortium Appeal Dismissed: Public Authority Standing in Cost Allocation Dispute: che la presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall' art. 36a OG .

Schlagwörter

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Konsortium Kostenverlegung Wasseraufbereitung Legitimation der Gemeinde Abwassergebühr Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131 cpv. 1 LTF
anche l' art. 131 cpv. 1 LTF ) conformemente alla regola speciale enunciata dall' art.
Art. 132 cpv. 1 LTF
1 LTF ) conformemente alla regola speciale enunciata dall' art. 132 cpv. 1 LTF ;
Art. 87 cpv. 2 OG
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
che poiché il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr.
Art. 156 cpv. 2 OG
che poiché gli interessi pecuniari del Consorzio non sono direttamente in gioco, si prescinde dal prelievo di spese processuali ( art. 156 cpv. 2 OG );
Art. 36a OG
che la presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall' art. 36a OG .

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

2P.256/2006 /viz

Sentenza del 4 maggio 2007

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Karlen, Ramelli, giudice supplente,

cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti

Consorzio depurazione acque della Riviera,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Maura Colombo,

contro

Comune di Cresciano, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Luca Baggi,

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,

via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Oggetto

Ripartizione dei costi di trattamento delle acque luride,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa

il 29 agosto 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il Consorzio depurazione acque della Riviera (di seguito: Consorzio Riviera), composto dei Comuni di Claro, Cresciano, Gnosca, Lodrino, Moleno, Osogna e Preonzo, raccoglie le acque luride in un collettore che le porta all'impianto di trattamento del Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni (di seguito: Consorzio Bellinzona);

che nel 2000 la Materials Recovery Industries (di seguito: MRI), specializzata nel recupero di metalli preziosi e materie plastiche, si è stabilita nel territorio del Comune di Cresciano;

che le acque luride molto inquinanti provenienti da questa ditta, poi fallita, sono all'origine di un complesso contenzioso riguardante, da un lato, i costi di trattamento chiesti dal Consorzio Bellinzona al Consorzio Riviera e, dall'altro, la rivalsa di quest'ultimo nei confronti del Comune di Cresciano;

che, a tale titolo, con decisione del 21 novembre 2002, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 22 novembre 2005, il Consorzio Riviera ha preteso dal Comune di Cresciano il pagamento di fr. 270'855.05;

che, con sentenza del 29 agosto 2006, il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso esperito dal Comune di Cresciano e ha annullato le decisioni 22 novembre 2005 del Governo ticinese e 21 novembre 2002 del Consorzio Riviera, al quale ha rinviato gli atti affinché elabori un nuovo conteggio nel senso dei considerandi;

che il 29 settembre 2006 il Consorzio Riviera ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che vengano confermate le decisioni delle due istanze inferiori;

che, chiamati ad esprimersi, il Comune di Cresciano postula la reiezione in ordine e nel merito del gravame, mentre la Corte cantonale si riconferma nella propria sentenza;

che siccome la decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069), alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l' art. 131 cpv. 1 LTF ) conformemente alla regola speciale enunciata dall' art. 132 cpv. 1 LTF ;

che, sebbene la sentenza cantonale di rinvio non ponga fine alla vertenza, essa può nondimeno essere impugnata immediatamente poiché un giudizio contenente delle ingiunzioni nei conforti di un Comune o, come in concreto, di un Consorzio di Comuni, è considerato causare a quest'ultimo un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 87 cpv. 2 OG in quanto non si può esigere che esso si sottoponga alle ingiunzioni dell'autorità di ricorso e poi impugni la propria decisione ( DTF 129 I 313 consid. 3.3; 128 I 3 consid. 1b);

che il ricorso di diritto pubblico tende innanzitutto a proteggere l'individuo da una violazione dei suoi diritti costituzionali compiuta dall'autorità, diritti che sono di principio riconosciuti unicamente ai privati, mentre gli enti pubblici, quali detentori del pubblico potere, non possono di massima invocarli;

che, nondimeno, vi sono delle eccezioni quando le corporazioni di diritto pubblico intervengono sul piano del diritto privato o sono toccate in modo analogo a un privato cittadino oppure quando un Comune, come detentore del pubblico potere, lamenta una lesione della sua autonomia o invoca una violazione della sua esistenza o del suo territorio garantiti dal diritto cantonale ( DTF 131 I 91 consid. 1; 129 I 410 consid. 1.1; 125 I 173 consid. 1b);

che poiché il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c), nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure di natura costituzionale sollevate dal ricorrente, a condizione che esse siano sufficientemente sostanziate ( DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4 e rinvii);

che, nel caso concreto, il ricorrente non agisce alla stregua di un privato cittadino, ma quale detentore del pubblico potere nell'ambito di una contestazione concernente la chiave di ripartizione dei costi d'esercizio tra i Comuni consorziati;

che esso non si prevale affatto di un'autonomia che gli competerebbe in questo campo specifico ed è del tutto silente riguardo alle norme cantonali dalle quali si potrebbe, se del caso, dedurne l'esistenza, limitandosi ad invocare arbitrio e disparità di trattamento nonché la violazione dei principi della buona fede e della proporzionalità in relazione con l'applicazione di norme riguardanti il calcolo delle tasse d'uso delle canalizzazioni (e non la ripartizione dei costi all'interno del consorzio);

che, per i motivi illustrati in precedenza, il gravame si avvera pertanto inammissibile;

che poiché gli interessi pecuniari del Consorzio non sono direttamente in gioco, si prescinde dal prelievo di spese processuali ( art. 156 cpv. 2 OG );

che esso verserà al Comune di Cresciano il quale, vista la sua entità, è privo di servizio giuridico e si è avvalso dell'assistenza di un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 159 cpv. 1 e 2 OG ; DTF 132 I 140 consid. 4.2 e richiamo);

che la presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall' art. 36a OG .

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Il ricorrente rifonderà al Comune di Cresciano fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 4 maggio 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: