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2P.239/2002 KI-generiert

In this case, two individuals filed a public law appeal against a law concerning the cultivation of hemp and the retail sale of its products, which had been adopted by the Cantonal Parliament of Ticino

Geschäftsnummer 2P.239/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals filed a public law appeal against a law concerning the cultivation of hemp and the retail sale of its products, which had been adopted by the Cantonal Parliament of Ticino. The appeal was initiated on October 16, 2002, challenging the constitutionality of the law enacted on June 24, 2002. Throughout the proceedings, one of the appellants experienced issues receiving communications due to an invalid address. Subsequently, the other appellant assumed responsibility for notifications pertaining to both parties and later declared that the appeal was being withdrawn on November 25, 2003. The court then addressed the withdrawal of the appeal and the associated procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 40 OG; In this case, two individuals filed a public law appeal against a law concerning the cultivation of hemp and the retail sale of its products, which had been adopted by the Cantonal Parliament of Ticino: ricorso di diritto pubblico contro la legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 24 giugno 2002.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Leitverfahren Verfassungsmässigkeit Erfasste Erzeugnisse Rückzug des Rechtsbegehrens Landwirtschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 40 OG
1 PC combinati con l' art. 40 OG );
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.239/2002 /bom

Decreto del 26 novembre 2003

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Wurzburger, presidente.

Parti

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto

art. 8, 9, 27 e 36, 49 Cost., art. 5 e 6 CEDU ,

ricorso di diritto pubblico contro la legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 24 giugno 2002.

Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,

premesso:

che il 16 ottobre 2002 A.________ e B.________, hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per contestare la costituzionalità della legge ticinese sulla coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti, adottata il 24 giugno 2002 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino;

che tutte le missive spedite a B.________ sono state ritornate al Tribunale federale con l'indicazione che il suo indirizzo non era più valido e che il suo nuovo recapito era sconosciuto;

che, il 19 dicembre 2002, il Tribunale federale ha comunicato ad A.________ che, per ovviare a questo inconveniente, d'ora in poi si sarebbe provveduto per il suo tramite per notificare gli atti destinati a B.________, presso il suo indirizzo;

che A.________, il quale non si è opposto a questo modo di procedere, nel seguito della procedura ha dichiarato agire a nome e per conto di entrambi i ricorrenti (cfr. replica del 2 febbraio 2003);

visto:

la lettera del 25 novembre 2003 con cui A.________ ha dichiarato di ritirare il gravame presentato il 16 ottobre 2002;

considerato:

che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita dichiara il processo terminato mediante decreto nonché statuisce sulle spese processuali e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l' art. 40 OG );

che, in caso di desistenza, le spese processuali debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta ( art. 153 cpv. 2 e 153a OG ) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;

che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 1 e 2 OG );

decreta:

1. La causa 2P.239/2002 è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

3. Comunicazione ai ricorrenti e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2003

Il Presidente della II Corte di diritto pubblico